LEGGE 30 luglio 2002, n.189
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(G.U. n. 199 del 26 agosto 2002)
testo in vigore dal: 10-9-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle
ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' le iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione
e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti
all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo
tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei
flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e
vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, e' inserito il
seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -
1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e'
composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e' istituito un gruppo
tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i
beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del
presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento
delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre
anni" sono inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu'
breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma
4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita',
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente".
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita'
diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri
dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno
della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non e' ammesso in Italia
lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o
per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite
le seguenti: ", e in corso di validita',";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di
nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un
anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di
due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e'
revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo'
avere validita' superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto
di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da'
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del
permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o
altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre a dieci
anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il
rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto
che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto previsto
dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e
all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a
carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le
seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono
sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell'ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane
competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel
territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e'
commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di
cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla
meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o
nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o
coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in
materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque
territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle
navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di
raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono
definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando
lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando
l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla
richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra
una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento e' immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca
delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno
o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente,
ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari
che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero
e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito l'arresto in
flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito il
fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Art. 13.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1
del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di
euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da
Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e
consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il
limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con
la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e'
irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna
riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena
edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e'
revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato di sorveglianza,
che decide con decreto motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli organi
di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di espulsione
e' comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, puo' proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e'
ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si
applica ai casi di cui all'articolo 19".
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo
straniero" sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la
parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite
le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonche'";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi' essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e
per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di
assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) -
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese
di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o
piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al
centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il
centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello
unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole
altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta
giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita' per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono,
dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato
e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al
centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito con la
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione e' competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di
cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra
le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica,
a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione
del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il
lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso
di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli
di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater,
per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) -
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con
le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione
da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1 sono preferiti
nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al
lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel
regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego
per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) -
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalita' previste
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad un massimo di
nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne
verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare
il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,
uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma
12".
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti
dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica".
Art. 22.
(Attivita' sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private;";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro
e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli
sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e'
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.
Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili".
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive
provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidita' totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero
genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d) e' abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e
la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo
sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di
ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Art. 24.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di
separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1. All'articolo 32 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi
di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento
della maggiore eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi
di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita'
previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e'
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4".
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle universita')
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei
diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali
per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l'ingresso per studio".
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme
che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia";
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa
di abitazione".
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il
pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione
monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo
periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel
comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma
sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno
dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e'
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie
esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge,
e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante
ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della
durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita', anche in deroga ai limiti
del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il
contratto puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in
deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unita' di personale
sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi
all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unita' di personale di ruolo
appartenente alle aree funzionali e' conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni
istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di
ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per
il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis
e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento".
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) -
1. Il richiedente asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente
necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello
Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora egli non sia in
possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello Stato,
presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi
non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gia'
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi
di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri di identificazione secondo le norme
di apposito regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione
di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei
centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo
1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero e' concesso un
permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) -
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno
dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno
dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia' sia in corso il trattenimento, il
questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di
cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3,
equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per
il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei
centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata
alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale e' presentato al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni,
anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo'
tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio
nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e'
immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) -
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto
del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un
rappresentante dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da
un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti
gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. Ove
necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni
possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a
riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque
natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione e'
adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le
decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalita' di impugnazione, nelle forme
previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in
particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) -
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, e' trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento
della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia
dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione
degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalita' di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) -
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo
e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del
costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita'
per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies,
la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo
europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo
1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli
articoli 1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui
al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo,
del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali,
il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di
cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli
stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di
cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di
rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi,
nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) -
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo
1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi
e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e
corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia'
attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo
di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni,
anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze
personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti
della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.
La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una unita' per
nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a
titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5,
il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui
assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora il
lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata
di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale
del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di
emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le
condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarita' della
posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti
comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e
le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),
nonche' le modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che
occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento
all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e' punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche'
alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello sportello unico per
l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere
svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello
straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita':
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie,
tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati al riguardo o in
via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si
applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri
di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri
di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento
dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. E' istituita, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di
coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione
clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza in
materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e'
preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle
competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile
1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.
398, e' conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate
alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo
le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo
168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unita', riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di
778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo
di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito
dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di
"Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della
restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo
presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle
Camere sulla propria attivita'.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5,
17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro
1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32,
valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003,
125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
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