| DECRETO
LEGGE N° 195 DEL 9 SETTEMBRE 2002 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI
(pubblicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2002) art. 1 (Legalizzazione di lavoro irregolare) 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio mediante la presentazione, a
proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso
gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è
sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro
dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. 2. La dichiarazione contiene a pena di inammissibilità: a)
i dati
identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante; b)
l'indicazione
delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si
riferisce la dichiarazione; c)
l'indicazione
della tipologia e delle modalità di impiego; d)
l'indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. 3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono
allegati: a)
copia
sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; b)
attestato
di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore. 4. Nei
sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
prefettura-ufficio territoriale del Governo, , che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori
extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione verifica l'ammissibilità e
la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale
rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno. 5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle
parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso
di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. 6. I soggetti di cui
al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei
commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, in
relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che
abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero,
al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri. 7. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto le modalità per
l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare
fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia
in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato al fine di garantire
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui
al comma 1. 8. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari: a)
nei
confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della
libertà personale; b)
che
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione Europea; c)
che
risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato
non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. 9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del
comma 1 al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
Art.2 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1,
non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo
stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma
5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già
adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno. 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, i lavoratori
extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 5 del presente decreto, ovvero altro contratto di lavoro, sono
sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso
di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 nonché le modalità di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1,ultima
parte, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro
irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.189. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non si applicano
allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e)
del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che
ne richiede il rinnovo. 6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli
5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, si applica la disciplina, in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni. 7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189, per soggetto destinatario
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero
con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 10. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel
contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio
2002, n.189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti
di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere
mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo
dell'importo complessivo mensile.
Art.3 (Norma finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato
in euro 1.420.160,00 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640,00 a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5,
valutato in euro 1.635.170,10 per l'anno 2002 ed in euro 2.964.727,60 per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legge 9 settembre 2002 n. 195 recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.". (GU n. 213 del 11-9-2002)
Nel decreto-legge citato in epigrafe,
pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
|