settembre 2002
DECRETO LEGGE
- MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
adottare misure di carattere strutturale finalizzate a consentire limmediata
operatività di norme intese a rendere disponibili strumenti idonei ad assicurare un
rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica nonché una razionalizzazione delle
procedure di spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 5 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delleconomia e delle finanze;
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Dopo il comma 6 dellarticolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni è aggiunto il seguente: « 6 bis. Le disposizioni che comportano
nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei
relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato lavvenuto
raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dellapplicazione del
disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per
gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo.».
Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i
limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di
previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.
2. Il primo periodo del comma 7 del medesimo articolo è sostituito
dal seguente: «Qualora nel corso dell attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente
ne dà notizia tempestivamente al Ministro delleconomia e delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. ».
3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti
di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro
delleconomia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei
Ministri, la limitazione allassunzione di impegni di spesa o allemissione di
titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle
poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle
spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi
precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri
interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.
4. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il Ministro
delleconomia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre con il
decreto di cui al comma 3 la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi
pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione
e di controllo vigilano sullapplicazione di tale decreto, assicurando la congruità
delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni
è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero delleconomia e
delle finanze.
5. Allart. 20 della legge 5 Agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 8, sostituire le parole « del precedente articolo 18» con le seguenti:
«dellarticolo 11 quater, comma 2.»;
b) aggiungere alla fine il seguente comma: «Chiuso col 31 dicembre lesercizio
finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dellesercizio scaduto. Gli
Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale
data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti allapplicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nel mese di dicembre.».
6. Il comma 2 dellarticolo 36 del Regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Le somme
stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dellesercizio
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre lesercizio successivo
a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nellultimo quadrimestre
nellesercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di
un anno.».
7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano
allarticolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nellarticolo 54,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «entro il terzo esercizio
finanziario successivo» sono sostituite con le seguenti: «entro lesercizio
finanziario successivo».
8.In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione
dellassetto organizzativo del Ministero delleconomia e delle finanze ai
sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dellarticolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai
predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del
dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e
logistiche nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle
politiche di sviluppo e di coesione, di cui allarticolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti
del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari,
che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.
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