I benefici pensionistici per coloro che abbiano lavorato con
esposizione allamianto si applicano solo ai lavoratori subordinati Non agli
artigiani
I benefici pensionistici per
coloro che abbiano lavorato con esposizione allamianto, in base alla legge n. 271
del 1993 non spettano agli artigiani e ai lavoratori autonomi in genere. Infatti le
finalità già perseguite da tale legge erano quelle di favorire lallontanamento dei
lavoratori da situazioni di pericolo in relazione ad occupazioni, allepoca in atto,
presso imprese operanti nel settore dellamianto, e di evitare, per quanto possibile,
la disoccupazione involontaria. Il legislatore ha cioè inteso agevolare il
prepensionamento o il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia dei
dipendenti licenziati dalle aziende datrici di lavoro, che obbligate a dimettere tale
sostanza dal loro ciclo produttivo, erano costrette a cessare la loro attività
(soprattutto se il loro ciclo produttivo non poteva prescindere dallutilizzazione
dellamianto come materia prima). Questa finalità non potrebbe ravvisarsi con
riguardo a lavoratori autonomi, non vincolati ad una determinata attività lavorativa se
non da loro scelta ed avendo essi, libertà di sostituire, per lespletamento del
lavoro, ai materiali da usare con componenti di amianto altri che ne siano privi,
scegliendoli nellampia gamma offerta dal mercato (Cassazione Sezione Lavoro n. 5082
del 10 aprile 2002, Pres. Ravagnani, Rel. Lamorgese).
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