UNA
CAMERIERA ED UN PIZZAIOLO CHE ABBIANO LAVORATO QUOTIDIANAMENTE IN UN BAR RISTORANTE PER
DIECI ORE DEVONO RITENERSI LAVORATORI SUBORDINATI ANCHE SE NON VI SIA PROVA DEL LORO
ASSOGGETTAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLARE Per il loro
inserimento nella realtà aziendale (Cassazione Sezione Lavoro n. 4015 del 20 marzo 2002,
Pres. Mileo, Rel. Di Lella).
 Giovanna
D. e Augusto A. hanno lavorato per oltre un anno nel bar ristorante di Giacoma B., con
mansioni rispettivamente di cameriera e di pizzaiolo e con orario di lavoro dalle 18 alle
4-5 del mattino, senza regolare inquadramento. Dopo la cessazione del rapporto essi hanno
chiesto al Pretore di Macerata di accertare che avevano lavorato in condizioni di
subordinazione e di condannare la datrice di lavoro al pagamento di differenze di
retribuzione dovute in base al contratto collettivo nonché delle spettanze di fine
rapporto.
Nella prima udienza della causa il Pretore non ha espletato il tentativo di conciliazione,
previsto dallart. 420 cod. proc. civ. ed ha ammesso la prova testimoniale,
allesito della quale ha accolto la domanda, condannando Giacoma B. al pagamento
delle somme richieste dai suoi ex dipendenti. Questa decisione è stata confermata, in
grado di appello, dal Tribunale di Macerata. Giacoma B. ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo, tra laltro, che la sentenza di primo grado doveva ritenersi viziata da
nullità per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione e che dalla prova
testimoniale non era emerso lassoggettamento dei due lavoratori a disposizioni sullo
svolgimento della loro attività.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4015 del 20 marzo 2002, Pres. Mileo, Rel. Di
Lella) ha rigettato il ricorso. Il tentativo di conciliazione previsto dallart. 420
cod. proc. civ. ha affermato la Corte pur essendo obbligatorio, non è
previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di
valutare, anche in relazione alle tesi sostenute dalle partei nel loro comportamento
processuale, se sussista o meno una possibilità, anche remota di esito favorevole;
pertanto lomissione di questo adempimento non incide sulla validità dello
svolgimento del rapporto processuale. La Corte ha inoltre ritenuto che il Pretore e il
Tribunale abbiano correttamente motivato laccertamento dellesistenza di
rapporti di lavoro subordinato. Lorario di lavoro rispettato da Giovanna D. e
Augusto A. ha osservato la Corte è stato accertato attraverso un analitico
esame delle singole deposizioni testimoniali, seguito da una ampia valutazione delle
complessive risultanze probatorie; lassoggettamento al potere datoriale, che
caratterizza la subordinazione, appare implicitamente e necessariamente presupposto sia
dallaccertato inserimento dei lavoratori nella realtà aziendale, sia
dallespletamento delle mansioni di cameriera e di pizzaiolo svolte con continuità e
nel rispetto di un orario di lavoro, nellambito di una struttura di ristorazione
gestita dalla titolare. |