UNA CAMERIERA ED UN PIZZAIOLO CHE ABBIANO LAVORATO QUOTIDIANAMENTE IN UN BAR RISTORANTE PER DIECI ORE DEVONO RITENERSI LAVORATORI SUBORDINATI ANCHE SE NON VI SIA PROVA DEL LORO ASSOGGETTAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLAREPer il loro inserimento nella realtà aziendale (Cassazione Sezione Lavoro n. 4015 del 20 marzo 2002, Pres. Mileo, Rel. Di Lella).

Giovanna D. e Augusto A. hanno lavorato per oltre un anno nel bar ristorante di Giacoma B., con mansioni rispettivamente di cameriera e di pizzaiolo e con orario di lavoro dalle 18 alle 4-5 del mattino, senza regolare inquadramento. Dopo la cessazione del rapporto essi hanno chiesto al Pretore di Macerata di accertare che avevano lavorato in condizioni di subordinazione e di condannare la datrice di lavoro al pagamento di differenze di retribuzione dovute in base al contratto collettivo nonché delle spettanze di fine rapporto.
Nella prima udienza della causa il Pretore non ha espletato il tentativo di conciliazione, previsto dall’art. 420 cod. proc. civ. ed ha ammesso la prova testimoniale, all’esito della quale ha accolto la domanda, condannando Giacoma B. al pagamento delle somme richieste dai suoi ex dipendenti. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Macerata. Giacoma B. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la sentenza di primo grado doveva ritenersi viziata da nullità per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione e che dalla prova testimoniale non era emerso l’assoggettamento dei due lavoratori a disposizioni sullo svolgimento della loro attività.
La Supre
ma Corte (Sezione Lavoro n. 4015 del 20 marzo 2002, Pres. Mileo, Rel. Di Lella) ha rigettato il ricorso. Il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 420 cod. proc. civ. – ha affermato la Corte – pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di valutare, anche in relazione alle tesi sostenute dalle partei nel loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilità, anche remota di esito favorevole; pertanto l’omissione di questo adempimento non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale. La Corte ha inoltre ritenuto che il Pretore e il Tribunale abbiano correttamente motivato l’accertamento dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato. L’orario di lavoro rispettato da Giovanna D. e Augusto A. – ha osservato la Corte – è stato accertato attraverso un analitico esame delle singole deposizioni testimoniali, seguito da una ampia valutazione delle complessive risultanze probatorie; l’assoggettamento al potere datoriale, che caratterizza la subordinazione, appare implicitamente e necessariamente presupposto sia dall’accertato inserimento dei lavoratori nella realtà aziendale, sia dall’espletamento delle mansioni di cameriera e di pizzaiolo svolte con continuità e nel rispetto di un orario di lavoro, nell’ambito di una struttura di ristorazione gestita dalla titolare.