Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
UFFICIO STAMPA |
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| Direzione
Generale per la tutela delle condizioni di lavoro |
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| CIRCOLARE N. 34/2002 17 giugno 2002
PROT. 5/26734/70/SUB-AU
Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro
OGGETTO:Revisione
della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore. L.142 del 3.4.2001 |
ALLE
DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLE DIREZIONI PROVINCIALI
DEL LAVORO
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana Assessorato
Lavoro e Previdenza Sociale - Ispettorato del lavoro
PALERMO
Alla Provincia Autonoma
di Bolzano
Assessorato lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato lavoro
TRENTO |
Sulla G.U. del 23.4.2001 n.94 è stata pubblicata la legge 3 aprile 2001 n. 142
recante "Revisione della legislazione in materia cooperatistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore".
E' una legge che si rivolge a tutte le tipologie di cooperative di lavoro, operanti nei
diversi settori economici, in quanto ciò che assume un ruolo centrale è il rapporto
mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio
(art. 1 comma 1).
Le ragioni della necessità di introdurre una normativa volta a disciplinare
complessivamente il rapporto di lavoro fra soci lavoratori e cooperative sono molteplici.
Due però sono le motivazioni di fondo che hanno indotto il legislatore all'approvazione
della riforma in esame. La prima è la mancanza di una chiara legislazione di riferimento,
che ha visto in questi ultimi anni la giurisprudenza operare un lavoro di
"supplenza" con risultati non sempre univoci. Del resto, lo stesso legislatore
ha proceduto a includere, di volta in volta, i soci di lavoratori di cooperative fra i
destinatari dei vari provvedimenti emanati per la generalità dei lavoratori, contribuendo
così a creare ulteriori frammentazioni tali da determinare uno stato di incertezza e un
enorme contenzioso vertente sull'applicazione dei diversi istituti lavoristici
applicabili.
Sull'altro versante vi era poi l'esigenza di combattere la c.d. falsa cooperazione, la
cooperazione cioè che utilizzava lo strumento del rapporto associativo al solo scopo di
eludere la legislazione del lavoro nel suo complesso e in particolare l'applicazione nei
confronti dei soci dei principali istituti retributivi.
Proprio al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe il legislatore è
intervenuto in materia cooperatistica, introducendo con legge 142/2001 vistose novità che
per alcuni aspetti si pongono in netta inversione di tendenza.
Verranno di seguito esposti gli aspetti più rilevanti della nuova normativa.
Socio lavoratore di cooperativa: il profilo definitorio (art. 1)
L'art. 1 contiene una definizione del socio lavoratore a cui viene riconosciuto
anche un ruolo attivo nella gestione della cooperativa: potrà infatti partecipare alla
formazione degli organi sociali e alla struttura di direzione, conduzione e rischio
dell'impresa.
Sono norme di principio che richiamano
disposizioni contenute nel codice civile e/o nella legislazione speciale dedicate alle
cooperative.
Un ruolo importante assumono le norme
contenute nel comma 3 del medesimo articolo volte a risolvere la vexata quaestio circa la
natura del rapporto di lavoro socio-cooperativo.
Com'è noto, nell'assenza di una
disciplina di riferimento, la materia ha avuto una regolamentazione esclusivamente
giurisprudenziale rispetto alla quale la nuova normativa si pone in netta inversione di
tendenza.
La cooperativa rappresenta ora il mezzo
di attuazione della mutualità che si conclude solo con un meccanismo contrattuale
ulteriore rispetto al vincolo sociale, senza contrastare con l'unicità della fonte
negoziale, il patto sociale cioè con cui si dà vita ad un'impresa mutualistica.
La mutualità, in sostanza, pare
realizzarsi nella possibilità accordata ai soci di assicurare agli stessi occasioni di
lavoro attraverso un ulteriore meccanismo contrattuale che implica il riconoscimento in
capo alla cooperativa della funzione e della qualità di datore di lavoro dei propri soci.
Lo stesso comma 3 stabilisce che
dall'instaurazione dei rapporti associativi e di lavoro derivano non solo i relativi
effetti di natura fiscale e previdenziale, ma anche tutti gli altri effetti giuridici
previsti dal provvedimento in esame e da altre leggi o da qualsiasi altra fonte, sempre
che essi siano compatibili con la posizione del socio lavoratore. Questo disposto, per
quanto superfluo possa apparire trova una sua ragione di essere proprio nella
frammentarietà della legislazione precedente che ha originato non poche vertenze.
Per altro verso, è da rilevare la
particolarità della norma consistente nel fatto che la regola di generale riferibilità,
a seconda della forma contrattuale scelta, della relativa legislazione, subisce
delle eccezioni laddove deve ammettersi la prevalenza della disciplina societaria.
Infatti, il rapporto di lavoro, strumentale alla realizzazione del fine mutualistico, pur
presentando le essenziali caratteristiche di ogni rapporto di lavoro, risente , per quanto
concerne la disciplina applicabile, dell'influenza esercitata dal coesistente profilo
societario.
In ragione di ciò il legislatore ha
introdotto il criterio di consentire l'applicazione di alcune leggi o fonti normative
"se e in quanto compatibili con lo stato di socio lavoratore".
I
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore (art. 2)
L'assenza di un conflitto di interessi nel rapporto fra la società e i soci ha
costituito, negli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, la premessa autosufficiente
per negare a questi ultimi, la titolarità dei diritti sindacali.
Un'immagine
della cooperazione "senza diritti e senza libertà" ha comportato il rischio
della diffusione della c.d. "cooperazione falsa" per la quale, negando i diritti
più elementari dei soci ha trasformato l'impresa cooperativa in una realtà di
sottoprotezione, se non proprio di sfruttamento.
E'
proprio questo contesto che ha tenuto presente il legislatore nell'estendere espressamente
l'intera legge 300/70 ai soci lavoratori con rapporti di lavoro subordinato, con
esclusione dell'art.18 in ordine alla reintegrazione per licenziamento illegittimo,
ogniqualvolta venga a cessare con il rapporto di lavoro anche quello associativo.
In
realtà, il legislatore si è preoccupato di ricercare un equilibrio tra la dimensione
lavoristica del socio lavoratore e quella imprenditoriale al fine di conciliare
l'esercizio dei diritti ivi contemplati con il particolare status giuridico.
Infatti,
non è da trascurare la portata dell'esclusione dell'art.18, nel caso in cui il rapporto
di lavoro cessi insieme a quello associativo, così come non va trascurato il richiamo
alla peculiarità del sistema cooperativo per individuare forme specifiche di esercizio
dei diritti sindacali, attraverso la definizione di accordi collettivi tra le Centrali
cooperative e le OO.SS comparativamente più rappresentative.
Si
tratta in questo ultimo caso di norme che consentono di mantenere margini di originalità
del socio lavoratore rispetto alla disciplina del lavoratore dipendente.
In definitiva per quanto attiene l'applicazione della normativa sopra richiamata
potrà avvenire che:
una cooperativa risolva il rapporto di lavoro con il proprio
socio, ma non quello associativo il che comporta, a seconda delle dimensioni occupazionali
della stessa, l'applicazione della disciplina relativa alla tutela obbligatoria contenuta
nella legge 604/1966 ovvero quella di tutela reale contenuta nella legge 300/1970, a
seconda delle dimensioni dell'organo aziendale;
una cooperativa risolva, invece, sia il rapporto di lavoro, sia il
rapporto associativo, ed in tal caso per quanto attiene l'esclusione del socio dalla
società troverà applicazione la disciplina contenuta nell'art. 2527
c.c..
Il che significa da un punto di vista sostanziale, che
l'esclusione è legittima se: a) il socio non ha pagato la quota associativa, malgrado la
diffida (art. 2524 cc); b) il socio è fallito (art. 2288); c) il socio sia stato
interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna che comporta l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici (art. 2286 c.c.); d) il socio sia divenuto inidoneo a
svolgere il lavoro (art. 2286 c.c.); e) il socio sia responsabile di gravi inadempimenti
agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale (art.2286); f) il socio
abbia tenuto un comportamento per il quale l'atto costitutivo commini espressamente
l'esclusione (art. 2527 c.c.).
Appare
opportuno precisare, inoltre, che la costituzione del rapporto sociale non è condizionato
dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del socio, per cui, anche la
successiva conclusione della stessa può non essere presupposto per il recesso dalla
cooperativa, con la conseguenza che può essere ammissibile che il socio possa rimanere
tale, anche se provvisoriamente inoccupato, salva diversa previsione dell'atto
costitutivo.
Se
quindi la cessazione dell'attività lavorativa può non essere motivo di recesso del socio
del rapporto sociale, al contrario il recesso era e continua a essere presupposto
dell'interruzione del rapporto di lavoro del socio.
Il
medesimo art.2 estende al socio lavoratore subordinato tutte le vigenti disposizioni in
materia di igiene e sicurezza del lavoro.
In
tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro si applicano le norme della legge 300/70
relative alla libertà di opinione (art.1), divieto di indagini sulle opinioni (art.8),
diritto di assicurazione e di attività sindacale (art.14), atti discriminatori (art.16),
nonché le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro limitatamente ai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n.626 (e successive modificazioni) e alle sole norme dei
medesimi "compatibili con le modalità della prestazione lavorativa".
Il trattamento economico del socio lavoratore (artt. 3 e 4)
Con l'art. 3 la legge introduce - fermo restando quanto previsto dall'art.36
legge 20 maggio 1970 - nell'ambito dell'ordinamento cooperativistico il principio della
retribuzione equa del lavoro svolto in relazione alla quantità e qualità dello stesso.
In
particolare, nel caso di contratto di lavoro subordinato diventa obbligatorio il rispetto
dei valori minimi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Contrariamente
all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la remunerazione del socio
era concepita quale mera partecipazione agli utili di gestione (Corte Costituzionale
30/1996), la nuova legge attribuisce al socio, nel caso di contratto di lavoro
subordinato, un diritto al trattamento retributivo conforme alle prestazioni della
contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Ciò
significa che, analogamente a quanto accade per le imprese ordinarie, la contrattazione
collettiva viene a costituire ormai, nelle cooperative, parametro di riferimento per
valutare la congruità della retribuzione corrisposta ai soci e delle deliberazioni
sociali che alle stesse fanno riferimento. La norma dà un'applicazione estensiva
dell'art. 36 della Cost.: la retribuzione del socio lavoratore subordinato deve essere
pari ai minimi contrattuali non solo per la retribuzione di livello (o tabellare o di
qualifica) bensì per il "trattamento complessivo" ivi comprese, quindi, le voci
retributive diverse (straordinario, festivo) e le retribuzioni parziali differite.
Per
le altre tipologie di contratto (lavoro autonomo parasubordinato) ci si dovrà
riferire invece alla retribuzione e ai compensi medi applicati nel settore di attività
per prestazioni similari.
Fissato
comunque il trattamento minimo inderogabile, nella seconda parte dell'art. 3 della legge
in esame, il legislatore stabilisce che l'assemblea dei soci potrà deliberare trattamenti
economici ulteriori secondo le modalità stabilite in accordi stipulati tra le
associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali (comma 2 lett. a).
Con
ciò il legislatore ha voluto individuare una sorta di secondo livello retributivo -
corrispondente al secondo livello contrattuale previsto dai contratti collettivi nazionali
di lavoro - sottoponendo però l'erogazione dello stesso alle deliberazioni dell'assemblea
dei soci.
Un elemento di forte innovazione da
segnalare è poi l'aumento non superiore al 30% del cosiddetto ristorno, con la
possibilità di destinarlo anche ad aumento del capitale sociale.
La ratio
dell'apposizione di un limite alla distribuzione dei ristorni deve essere ricercata nel
tentativo di evitare una divisione di utili mascherata dalla forma ristorno.
Come è noto, nelle cooperative di lavoro
i ristorni, rappresentano il vantaggio mutualistico per il socio, consistendo nei rimborsi
effettuati allo stesso socio lavoratore, in ragione della quantità di lavoro da questi
prestata, per la minore retribuzione percepita rispetto ai ricavi della cooperativa.
Questa disposizione ha una notevole
valenza.
Innanzitutto perché per
la prima volta disciplina in termini positivi il ristorno retributivo nelle cooperative di
lavoro.
La norma contenuta nell'art. 3 prevede
esplicitamente che l'aumento possa riguardare anche le quote ordinarie di capitale
sociale, e non solo i titoli speciali previsti dalla legge 59/92.
Attraverso l'utilizzo del ristorno è
possibile superare gli attuali limiti di partecipazione al capitale.
Altra novità di rilievo in ordine ai
ristorni è quella introdotta dall'art. 4 della legge in commento, laddove viene escluso
che i compensi distribuiti ai soci a tale titolo, nei termini innanzi detti, possono
essere considerati reddito da lavoro dipendente ai fini previdenziali.
In altre parole gli importi distribuiti
ai soci a titolo di ristorno, nel limite del 30% (non andranno assoggettati a prelievo
contributivo, bensì solo a prelievo fiscale. Una volta raggiunto il salario di mercato
(CCNL) si potrà parlare di distribuzione di ristorni, realizzando così il vantaggio
mutualistico. Vantaggio quest'ultimo che il legislatore ha incentivato, attraverso la
"decontribuzione", peraltro sulla base dei principi indicati dall'art. 45 Cost.
Il regolamento interno:
individuazione delle tipologie contrattuali e della disciplina negoziale applicabile (art.
6)
Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge 142 (termine peraltro
prorogato al 30 giugno c.a. ai sensi dell'art. 8 ter della legge 31.12.2001 n. 463) tutte
le cooperative dovranno definire un regolamento, approvato dall'assemblea dei soci
"sulla tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori".
L'inciso
della norma sulla circostanza che tale previsione debba essere introdotta in forma
alternativa, farebbe escludere la possibilità che lo stesso socio possa avere
contemporaneamente un rapporto subordinato e uno di collaborazione cosa che invece accade
di frequente con gli amministratori che sono anche soci lavoratori di cooperative.
E'
appena il caso di rilevare che la previsione astratta, per via regolamentare, del tipo di
rapporto da attuare caso per caso serve a consentire un più agevole controllo pubblico da
parte della DPL ma non determina in concreto il tipo negoziale volta per volta attivato.
La previsione regolamentare serve ad approvare in sede societaria il migliore assetto
dell'organizzazione del lavoro e serve eventualmente ad attivare i controlli su
quell'assetto, ovvero serve a censurare i comportamenti difformi da quell'assetto.
Insomma determina un vincolo di condotta per gli organi societari.
Altra cosa è la verifica in concreto del tipo negoziale riferito
ad un determinato socio d'opera. Qui varranno le regole generali sul controllo del tipo
negoziale così come si è conformato nel concreto suo esplicarsi. Se infatti la volontà
negoziale contrasta con la dinamica del rapporto è a quest'ultima che deve farsi
riferimento per la imputazione del tipo.
Il regolamento approvato
dall'assemblea è depositato presso la direzione provinciale del lavoro. Si tratta di mero
"deposito" senza alcun controllo né formale né sostanziale da parte della
Direzione provinciale del lavoro e quindi senza possibilità di rifiutare il deposito: i
controlli saranno successivi (art. 7 L. 142/2001). Il regolamento dovrà contenere tra
l'altro come sopra precisato "il richiamo ai contratti collettivi applicabili e non
può contenere fatti salvi gli specifici interventi previsti dalle lettere d), e)
ed f) dell'art. 6 in caso di crisi aziendale e di nuova costituzione - a pena di nullità
- clausole che prevedono trattamenti e condizioni di lavoro peggiori rispetto a quelli
previsti da CCNL del settore. Si evidenzia, infine, che il termine finale del 30 giugno
2002 per l'approvazione del regolamento deve ritenersi mero termine ordinatorio non
essendo prevista, nel caso di mancato rispetto, alcuna sanzione. Si precisa, tuttavia, che
fino all'adozione del suddetto l'assemblea dei soci non potrà deliberare nelle
materie di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art.6, essendo tale facoltà attribuitale
dal regolamento stesso.
Ciò posto, in via conclusiva giova sottolineare che in ordine al contratto
collettivo applicabile, vertendosi su disciplina negoziale di diritto comune, ovviamente
esso esprime valore cogente per le cooperative aderenti alle centrali cooperativistiche
che lo abbiano sottoscritto in base al mandato di rappresentanza da queste conferito con
la delibera associativa espressa dagli organi competenti.
Al contrario, per le
altre cooperative opera il principio di libertà sindacale negativa, ai sensi dell'art. 39
Cost.. Per esse si ritiene applicabile, in virtù dell'art. 36 Cost., la sola parte
economica del CCNL nel senso che la società cooperativa è tenuta alla corresponsione di
un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali previsti dai CCNL del
settore o della categoria affine, salva restando, per il resto, l'osservanza del CCNL che
la cooperativa ha dichiarato di applicare.
Comunque, qualora non sia effettuato
rinvio alle norme del contratto collettivo applicato, sussiste in capo al datore di lavoro
l'obbligo di fornire al lavoratore determinate, essenziali informazioni inerenti le
condizioni applicabili al rapporto di lavoro instaurato (Dec. Leg. 152/97).
firmato
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo ONELLI)
IL
DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(Dott. Giuseppe DE CICCO)
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