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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dipartimento per le politiche del Lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori Direzione Generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva Divisione XIII
Prot.
n. 8250/F910/B/1
All. 1
OGGETT OGGETTO: Accordo, sottoscritto in data 05.03.2002 con le OO.SS. a livello nazionale, per la definizione delle tipologie ed articolazioni dell’orario di lavoro, in attuazione dell’art. 17 del CCNI di amministrazione del 25.10.2000 –
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Roma, 24 aprile 2002 Al Gabinetto dell'On.le Ministro Alla Segreteria particolare dell'On.le Ministro All’Ufficio legislativo All’Ufficio Stampa Alle Segreterie particolari degli On.li Sottosegretari di Stato Al Servizio di Controllo Interno (SE.C.IN.) All’Ufficio del Capo Dipartimento Alle Direzioni Generali del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori - Divv. I Alle Direzioni Generali del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Divv. I Alle Divisioni della Direzione generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva Al Servizio Ispettivo Al Comitato per l'istruttoria tecnica selettiva di intervento straordinario di integrazione salariale Al Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale Alla Segreteria Nato-UEO Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro Al Comitato Pari Opportunità - Segreteria Tecnica All'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico All'Ufficio del Consegnatario Alla Biblioteca LORO SEDI
e p. c. All’Ufficio Centrale per il Bilancio c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali SEDE
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – Serv. Contrattazione Collettiva, Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 ROMA
All’ARAN Via del Corso, 476 00186 ROMA
Alle OO.SS. nazionali LORO SEDI |
PREMESSA E DEFINIZIONI
Si fa riferimento all’Accordo citato in oggetto ed allegato in copia alla presente che dà attuazione all’art. 17 del CCNI di amministrazione sottoscritto il 25.10.2000, a norma del quale: “…in previsione dell’entrata in funzione dei sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze, le parti definiranno le diverse tipologie di articolazione dell’orario di lavoro”.
Rinviando alla contrattazione decentrata il compito di definire una propria organizzazione oraria di lavoro, comunque nei limiti della normativa fissata dagli accordi nazionali, di comparto e di amministrazione in vigore, con il presente Accordo - rivolto a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - si intendono tracciare le linee guida fondamentali necessarie per addivenire alla predisposizione di regole uniformi ed omogenee tra l’Amministrazione centrale e quella periferica, nonché, in seno all’amministrazione centrale, tra l’ex Ministero del lavoro e delle previdenza sociale e l’ex Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del consiglio dei ministri.
Tra i criteri generali che sottendono alla disciplina dei singoli istituti connessi alla materia dell’orario di lavoro, riveste carattere di priorità la necessità di contemperare le esigenze di organizzazione e funzionalità dell’Amministrazione con quelle dell’utenza - anche alla luce degli eventuali provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità locali nell’ambito del potere di coordinamento e di riorganizzazione degli orari degli esercizi pubblici - per l’erogazione di un servizio adeguato ed efficiente.
Si è tenuto conto, inoltre, delle peculiari esigenze dei lavoratori connesse sia alle difficoltà negli spostamenti per il personale residente in aree metropolitane ovvero in comuni distanti dal luogo di lavoro, che alle particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare in cui dovesse eventualmente versare il personale stesso, nonché all’attività di volontariato di cui alla legge 266/91 eventualmente prestata dai dipendenti in servizio.
Si sottolinea che, per quanto non espressamente previsto nell’Accordo di cui all’oggetto, si rimanda alla normativa ed agli accordi collettivi nazionali vigenti.
Prima di passare alla disamina dei vari istituti - per i quali è stato mantenuto il corrispondente numero di paragrafo dell’Accordo per un immediato riferimento - si ritiene opportuno, per alcuni di essi, fornirne la definizione.
Pertanto:
- per “orario di servizio” si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
- per “orario di apertura al pubblico” si intende, nell’ambito dell’orario di servizio, la fascia oraria di accesso agli uffici da parte dell’utenza.
- per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico.
- per “compresenza” si intende la fascia oraria di massima operatività entro la quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all’unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
§ 1. ORARIO DI SERVIZIO
Di norma, l’orario di servizio si articola su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, per gli uffici periferici, e dalle 7.30 alle 20.00 per gli uffici dell’Amministrazione centrale.
Per questi ultimi, al fine di assicurare una coordinata funzionalità delle strutture, l’orario di servizio è regolamentato direttamente nell’Accordo in parola.
E’, invece, compito dei Dirigenti preposti alle DRL e DPL - sentiti i Dirigenti dei settori e servizi, nelle Direzioni con tre posizioni dirigenziali – individuare, nell’ambito della succitata articolazione, l’orario di servizio che meglio risponda alle esigenze dell’Amministrazione, in relazione agli obiettivi da realizzare ed alle prestazioni da assicurare, garantendo il rispetto delle esigenze del personale e dell’utenza e tenendo conto anche delle eventuali determinazioni assunte dalle Autorità locali.
Potranno, poi, essere individuati in sede locale e previa consultazione con le RSU e le OO.SS servizi connessi a particolari esigenze funzionali per i quali sarà possibile prevedere un diverso orario, anticipato ovvero posticipato rispetto a quello sopra indicato.
E’ ammessa l’effettuazione della prestazione lavorativa nella giornata del sabato esclusivamente per gli Uffici della Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto e dei Capi Dipartimento, per l’Ufficio Stampa nonché per il funzionamento del “presidio” (v. infra § 12) presso il Servizio Ispezione Lavoro delle DPL, qualora attivato.
§ 2. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
L’individuazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici che hanno rapporti con l’utenza è demandata alla determinazione dei Dirigenti Generali, per quanto concerne gli uffici dell’amministrazione centrale, e dei Dirigenti preposti alle DRL e DPL - sentiti i Dirigenti dei settori e servizi nelle Direzioni con tre posizioni dirigenziali - di norma nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì;
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì;
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato, esclusivamente per le DPL – SIL ove si svolga attività di “presidio”.
La determinazione delle fasce orarie entro le quali dovrà essere svolto il servizio all’utenza deve avvenire tenendo conto delle prestazioni da svolgere, delle risorse disponibili, dell’arco temporale di “compresenza” (vedi § 4) nonché della normativa contenuta nella legge 53/2000 che all’art. 26, co. 1, recita: “Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento”.
In sede locale, i titolari degli uffici provvederanno a dare adeguata pubblicità, anche attraverso gli “Uffici relazioni con il pubblico”, degli orari di apertura praticati.
§ 3. ORARIO DI LAVORO
L’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali può essere articolato su cinque o sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, comprensive delle prestazioni di lavoro straordinario e di recupero a qualsiasi titolo effettuate; da tale limite si intendono escluse le funzioni di diretta collaborazione all’opera del Ministro nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge.
Il rispetto di tale orario sarà garantito attraverso controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
L’orario ordinario di lavoro, articolato su cinque giornate può essere attuato attraverso le seguenti modalità:
1. proseguendo la prestazione lavorativa fino al completamento dell’orario d’obbligo con due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno, in giorni prefissati per ciascun dipendente.
Qualora l’ufficio d’appartenenza rimanga aperto nel pomeriggio in più di due giorni settimanali, il dipendente che lo richieda per esigenze personali può essere autorizzato a differire il proprio rientro in altro giorno della settimana. Nel caso in cui il giorno prefissato per il rientro coincida con la giornata del venerdì, tale rientro potrà essere, sempre previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio, o anticipato ad altro giorno della stessa settimana ovvero differito alla settimana successiva.
2. effettuando una prestazione lavorativa
pari a 7.12 ore, continuative o con interruzione per pausa pranzo, e relativi
cinque rientri pomeridiani.
Ciascun dipendente in servizio presso le singole
strutture di livello dirigenziale potrà inoltrare al proprio dirigente richiesta
di fruire di tale modalità oraria; qualora, tuttavia, il numero delle istanze
pervenute sia superiore ad un terzo del personale in servizio, con
arrotondamento all’unità superiore, anche al fine di garantire l’apertura
pomeridiana degli uffici, dovrà essere istituita in sede locale un’apposita
graduatoria tra il personale richiedente formulata sulla base dei seguenti
criteri:
- destinatari dei benefici previsti dalla legge 104/92;
- gravi condizioni che incidano sulla capacità di spostamento del dipendente in conseguenza di terapie salvavita ed assimilabili come emodialisi, chemioterapia e trattamento per infezione HIV- AIDS nonché cure di riabilitazione post traumi e post interventi chirurgici;
- gravi condizioni di salute del coniuge o del convivente, figli, parenti e affini entro il secondo grado che comportino la necessità di particolare assistenza;
- figli minori in età prescolare o scolare fino a 12 anni;
- attività di volontariato presso associazioni con caratteristiche rispondenti alla normativa della legge 266/91;
- personale proveniente da altri comuni o, nelle aree metropolitane, da zone particolarmente distanti dal posto di lavoro, in relazione ai collegamenti offerti dai mezzi di trasporto pubblico.
Ai fini della determinazione del contingente di un terzo del personale
in servizio, i dipendenti in part-time saranno computati proporzionalmente
all’orario di lavoro effettuato, con i criteri di cui all’art. 6, comma 1, del
D. Lgs. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Detto contingente potrà essere superato quando tale
articolazione risponda anche a motivate esigenze di servizio.
I responsabili degli uffici nel richiedere
prestazioni di lavoro straordinario terranno conto delle particolari situazioni
personali, sociali e familiari che hanno motivato l’adozione di siffatta
tipologia oraria.
L’orario ordinario di
lavoro, articolato su sei giornate rimane attuabile esclusivamente
per il
personale in servizio presso gli Uffici della Segreteria del Ministro,
del Capo di Gabinetto e dei Capi
Dipartimento, presso l’Ufficio Stampa nonché
presso il “presidio” eventualmente istituito nelle DPL –
Servizio Ispezione
Lavoro.
§ 4. FLESSIBILITA’ IN ENTRATA ED IN USCITA
L’istituto in esame consente, in tutti quegli uffici in cui sia installato un sistema di rilevazione automatizzata delle presenze, ad esclusione di quelli organizzati in turnazioni, di individuare fasce elastiche di entrata ed uscita dall’ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e del personale e nel rispetto dell’arco temporale di “compresenza”.
La fascia di flessibilità in entrata, fino ad un massimo di un’ora e trenta minuti, è determinata dalle parti in sede di esame congiunto a livello locale; in tal caso, deve essere garantita la presenza di tutti gli addetti all’unità organica nell’arco temporale dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Qualora il centro urbano entro il quale è ubicata la sede di servizio comprenda un’area particolarmente estesa (p. es.: aree metropolitane) ovvero sussistano particolari situazioni ambientali e territoriali (p. es.: province con una vasta estensione), può essere pattuita una flessibilità in entrata fino ad un massimo di un’ora e quarantacinque minuti; in questo secondo caso la fascia di “compresenza” andrà dalle ore 9.15 alle ore 13.15.
L’orario di uscita sarà diretta conseguenza di quello di entrata in relazione all’orario di lavoro di ciascuno.
Con riferimento alla disciplina della flessibilità in uscita, fermo restando in ogni caso il rispetto della fascia di compresenza, il lavoratore potrà per esigenze personali essere autorizzato dal responsabile del servizio ad uscire dall’ufficio fino al massimo di un’ora prima, rispetto al termine del normale orario di lavoro.
Il dipendente che abbia fruito dell’istituto in esame, sarà tenuto a recuperare il tempo non lavorato entro la settimana successiva.
La fruizione della precitata uscita anticipata in regime di flessibilità non rientra nel calcolo delle 36 ore annue previsto dall’art. 20 del CCNL 1994-1997, sottoscritto il 16.5.1995 per i “permessi brevi”, stante la diversità dei due istituti.
In relazione al personale in regime di tempo parziale, la flessibilità in entrata è consentita solo nel caso in cui l’articolazione oraria prescelta sia compresa nelle fasce temporali di flessibilità come sopra indicate, comunque, a decorrere dall’orario di entrata da ciascuno pattuito; non è consentita la flessibilità nel caso in cui l’orario di entrata non ricada nella predetta fascia. Per quanto riguarda la flessibilità in uscita, questa può essere consentita anche al personale in regime di orario di lavoro a tempo parziale nel rispetto delle fasce temporali di “compresenza” (9.00 – 13.00; 9.15 – 13.15) e purché sussista la possibilità, per il dipendente in part-time, di effettuare il recupero della flessibilità nelle giornate lavorative prefissate nel rispetto del limite delle nove ore giornaliere.
§ 5. PAUSA
A norma dell’art. 19, comma 4, del CCNL 1994-1997, per il quale : “Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti”, il diritto a beneficiare di una pausa, di durata non inferiore ai 30 minuti e non superiore ai 60, come concordato, potrà essere esercitato, con inizio nella fascia oraria 13.00 / 15.15, comunque, nel rispetto delle ore di “compresenza” individuate per ciascuna struttura.
Ai sensi dell’art. 7, allegato A, punto 4, del CCNL - Integrativo al CCNL 1994-1997 –sottoscritto il 22.10.1997, “il diritto del dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell’ambito dell’orario giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazione generale dell’orario di servizio e di lavoro definito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale …”. La rinuncia alla pausa, deve essere formalizzata con atto scritto per un periodo non inferiore ad un mese e comporta, di conseguenza, la mancata corresponsione del buono pasto, ove ne ricorrano i presupposti, e la continuità della prestazione fino al completamento dell’orario di lavoro.
E’ previsto, inoltre, esclusivamente con riferimento ad attività svolte nell’ambito della vigilanza sulle imprese, all’attività prestata per la rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, all’attività vertenziale e ad altre obbligatorie per legge, che il dipendente, al fine di evitare l’interruzione del servizio reso, possa non sospendere la propria prestazione lavorativa, qualora quest’ultima sia effettuata all’interno di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore. Quanto sopra, in virtù dell’art. 7, allegato A, punto 4, dello stesso CCNL integrativo.
§ 6. BUONI PASTO
Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo ARAN per la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri sottoscritto in data 30.04.1996: “Hanno titolo all’attribuzione del buono pasto i dipendenti … aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative … Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro superiore alle sei ore, con la relativa pausa … all’interno della quale va consumato il pasto. Il buono pasto viene attribuito anche qualora il dipendente effettui, immediatamente dopo l’orario ordinario, almeno 3 ore di lavoro straordinario...”.
Oltre alle ipotesi sopra indicate, il buono pasto spetterà al dipendente anche nei casi, individuati dall’ultimo capoverso del § 5, che non consentono l’interruzione per la pausa nei limiti orari previsti dalla normativa generale.
Il recupero di permessi, di ritardi e di flessibilità fruita in uscita non dà titolo al buono pasto, qualunque sia l’entità di tale recupero - comunque, entro il limite massimo delle nove ore giornaliere - avendo il lavoratore già fruito del buono pasto ove ne siano ricorse le condizioni. Diversa è la fattispecie in cui il permesso ricade nell’intero arco temporale del completamento pomeridiano dell’orario ordinario: in tal caso il diritto al buono pasto maturerà il giorno del recupero di tale permesso, dopo la prevista pausa pranzo.
§ 7. TURNAZIONI
A norma dell’art. 1 dell’Accordo ARAN riguardante le “tipologie ed articolazioni degli orari di lavoro” sottoscritto in data 12.01.1996, alle turnazioni si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
E’ demandata alla contrattazione decentrata locale la definizione di quei servizi che possono essere organizzati in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni.
Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio.
L’adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con la durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne.
L’importo minimo delle indennità per i turni effettuati esclusivamente nei segmenti di orario pomeridiano e/o notturno sarà determinato a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo Unico di Amministrazione di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 1998/2001, sottoscritto il 16.02.1999.
§ 8. REPERIBILITA’
Anche all’istituto della reperibilità può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario.
La disciplina dell’istituto in questione è quella di cui all’art. 8 del citato Accordo ARAN riguardante le “tipologie ed articolazioni degli orari di lavoro”.
Nell’ambito dei criteri delineati nel succitato art. 8, cui si rinvia per una lettura completa, vengono individuate, con l’Accordo del 05.03.2002, le figure professionali che svolgono un’attività per la quale è prevista l’applicazione dell’istituto della reperibilità nelle giornate di sabato e festive, in ragione della necessità di assicurane la continuità:
- ispettori del lavoro in servizio presso le DPL per le indifferibili necessità dell’attività di vigilanza sul lavoro connessa a compiti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie, nel limite di una unità per provincia e per ciascuna giornata, elevabile a due unità nelle aree metropolitane;
- unità addetta all’aggiornamento tempestivo del “sito internet” per la diffusione di comunicati connessi all’attività degli uffici di diretta collaborazione con l’opera del Ministro (Uffici di Gabinetto e dei Sottosegretari di Stato);
- unità addetta al sistema informativo dell’Amministrazione (impianto a ciclo continuo);
- personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio degli uffici di diretta collaborazione con l’opera del Ministro.
La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore.
Ciascun dipendente, di norma non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell’arco di un mese.
In caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
§ 9. ORARIO PLURISETTIMANALE
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’orario plurisettimanale si fa riferimento alla disciplina contenuta nel succitato Accordo ARAN art. 2, sottoscritto in data 12.01.1996.
La ratio giustificativa che sottende all’adozione di un orario di lavoro plurisettimanale per determinati uffici e servizi è da rinvenirsi nella possibilità di prevedere e programmare, nell’espletamento di una determinata attività, periodi dell’anno di maggiore carico di lavoro, nell’ambito dei quali l’orario di lavoro settimanale non può, tuttavia, superare il limite massimo delle 44 ore. Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane. Le forme di recupero nei periodi di minore carico di lavoro potranno, poi, essere attuate mediante una riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
La programmazione dell’orario plurisettimanale di norma va definita una volta all’anno in sede di contrattazione locale.
§ 10. MODALITA’ DI RECUPERO DI RITARDI E PERMESSI BREVI
Con riferimento tanto all’ipotesi del ritardo quanto all’ipotesi del permesso breve, il recupero dei tempi non lavorati deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo ovvero è stato fruito il permesso.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, per i permessi brevi la retribuzione viene proporzionalmente decurtata, per i ritardi si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, ai sensi , rispettivamente, dell’art.20 del CCNL 1994/1997, sottoscritto il 15.5.1995, e dell’art.5 del accordo successivo sulle tipologie ed articolazioni dell’orario di lavoro, stipulato il 12.01.1996 e relative integrazioni e/o modifiche.
Per quanto concerne le modalità di recupero di ritardi e permessi brevi per il personale in regime di orario di lavoro a tempo parziale, occorre fare una distinzione tra part-time orizzontale e part-time verticale. Nel primo caso tali recuperi potranno essere effettuati secondo le modalità previste per l’orario a tempo pieno, purché non venga superato il limite delle nove ore giornaliere; nel caso del part-time verticale o misto, fermo restando l’impossibilità del recupero in giornate non lavorative, il predetto recupero potrà essere effettuato esclusivamente nelle giornate di presenza prefissate con il limite delle nove ore giornaliere.
§ 11. TEMPI DI PERCORRENZA
La tematica in questione è stata inserita nel presente accordo, benché non sia oggetto di contrattazione, al fine di adempiere per tal via alla fase della preventiva consultazione con le OO.SS. di categoria, a livello nazionale, firmatarie del CCNL di comparto, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, lettera g) del CCNL - Integrativo al CCNL 1998-2001 - sottoscritto in data 16.5.2001.
La citata norma recita: “Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa”, oltre che per i dipendenti individuati dalla lettera f) dello stesso art.30, co. 1, “anche per altre categorie di lavoratori per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL del 16.2.1999 – sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento”.
L’Amministrazione ha ritenuto di poter considerare attività lavorativa – stante la peculiarità
della prestazione - il tempo di viaggio necessario per recarsi in luoghi diversi dalla propria sede
principale di servizio, nel caso in cui la durata della trasferta non sia
superiore alle dodici ore,
esclusivamente per il personale ispettivo
impegnato in attività di vigilanza ordinaria e tecnica sulle
imprese e
straordinaria sulle società cooperative nonché per il personale impiegato in
attività di
rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio.
Qualora le risorse finanziarie non siano disponibili ovvero siano
insufficienti a compensare le eventuali ore di lavoro straordinario in tal modo
prestate per raggiungere la sede di servizio, si potrà fare ricorso all’istituto
del riposo compensativo.
§ 12. PRESIDIO PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO – SERVIZIO
Per quanto riguarda il “presidio” presso i Servizi Ispezione Lavoro delle DPL nella giornata del sabato - già regolamentato dall’accordo con le OO.SS. a livello nazionale del 1°.7.1997, trasmesso con circ. n. 129/97 - si ribadisce che tale istituto, laddove se ne ravvisi l’esigenza di prevederlo, risponde esclusivamente all’opportunità, da valutare in sede locale, di garantire il funzionamento minimo dell’attività di vigilanza e di informazione al pubblico mediante il ricorso al servizio telefonico o diretto. Si sostanzia, pertanto, in un nucleo ristretto di personale che, nelle aree metropolitane, può raggiungere il numero delle dieci unità, compreso il personale amministrativo e/o ausiliario strettamente necessario.
Il personale applicato, anche in regime di alternanza, al presidio nella giornata del sabato può articolare il proprio orario di lavoro su cinque giornate, fruendo della giornata libera in altro giorno della settimana, ovvero su sei giornate, secondo la programmazione dell’Ufficio.
§ 13. BANCA DELLE ORE
L’istituto in argomento, previsto dall’art. 27 del CCNL - integrativo del CCNL - sottoscritto in data 16.05.2001, risponde all’esigenza di rendere più flessibile l’utilizzo del lavoro straordinario o supplementare - quest’ultimo in caso di part-time orizzontale - da parte del dipendente mediante un conto personale sul quale potranno essere cumulati accrediti di ore lavorate da utilizzare in modo retribuito o come riposi compensativi.
Si sottolinea che il ricorso al lavoro straordinario non deve essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro, ma deve essere rivolto a fronteggiare situazioni eccezionali, e che nella “banca delle ore” confluiscono esclusivamente le ore di lavoro straordinario o supplementare autorizzate nell’ambito del monte ore assegnato dalla competente Divisione amministrativo-contabile a ciascuna struttura, nell’anno di riferimento.
Si ritiene opportuno evidenziare di seguito le principali peculiarità che differenziano l’istituto in questione dal lavoro straordinario, disciplinato dall’art. 26 dello stesso CCNL integrativo.
Quest’ultimo prevede la possibilità per il dipendente di richiedere, in luogo della corresponsione monetaria delle ore di lavoro straordinario effettuate, la loro fruizione a titolo di riposo compensativo entro il termine massimo di quattro mesi, in quest’ultimo caso senza la maggiorazione oraria prevista dal punto 4 del cit. art. 26. Tale disciplina si applica al personale che non abbia aderito formalmente alla “banca delle ore”.
Diversamente, l’adesione a tale istituto consente - al dipendente autorizzato a svolgere prestazione di lavoro straordinario o supplementare – di accantonare le ore effettuate, procrastinandone l’utilizzo a titolo di riposo compensativo entro l’anno successivo a quello di maturazione, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio dell’ufficio. Nel caso di richiesta di pagamento, invece, la richiesta stessa deve avvenire entro il mese di dicembre dell’anno di effettiva prestazione.
Sia nell’ipotesi di riposo compensativo che di retribuzione monetaria, al lavoratore che ha aderito alla “banca delle ore”, verrà pagata, il mese successivo alla prestazione lavorativa, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cassa, la maggiorazione oraria prevista dal citato art.26, punto 4, del CCNL integrativo. Pertanto, in caso di richiesta di pagamento si procederà alla liquidazione del saldo residuo (ad es: a fronte di un’ora di lavoro straordinario diurno effettuato nel mese di giugno, l’ufficio procederà, nel successivo mese di luglio, al pagamento della maggiorazione a titolo di lavoro straordinario pari al 15% della retribuzione oraria di cui all’art. 25, co. 4, dello stesso CCNL integrativo; qualora, poi, entro la fine dell’anno, il lavoratore richieda il pagamento della predetta ora, si procederà alla liquidazione della restante misura oraria, così calcolata: retribuzione oraria più rateo della tredicesima mensilità).
I dipendenti che intendono aderire alla “banca delle ore” devono manifestare espressamente la propria volontà in tal senso, nei termini previsti, rinnovandola di anno in anno.
Nella fase di prima attuazione ed in attesa della piena realizzazione di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 27, gli uffici adotteranno le soluzioni più idonee per l’evidenziazione mensile delle ore accantonate dal singolo dipendente.
Analogamente a quanto previsto per la “flessibilità” in entrata ed in uscita, l’istituto in questione può essere applicato laddove il rispetto dell’orario di lavoro è rilevato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
Per gli Uffici dell’amministrazione centrale, la “banca delle ore” sarà oggetto di specifica negoziazione per il suo inizio, in via sperimentale, nel corso del secondo semestre del 2002. Ciò, in considerazione della necessità di organizzare, nella delicata fase di riallocazione delle strutture ministeriali, un apposito servizio, in raccordo anche con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la relativa gestione.
§ 14. PART-TIME
Nell’applicazione degli istituti previsti dalla disciplina relativa all’orario di lavoro, vanno favoriti i dipendenti che si trovino in particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché quelli impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 (art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 165/2001; art. 3, co.2, acc. successivo tipologie orari lavoro del 16.1.1996).
L’accertamento del rispetto dell’orario di lavoro è effettuato attraverso forme di controllo obiettive ed automatizzate di rilevazione delle presenze, al quale è soggetto anche il personale che effettua prestazioni oltre l’orario ordinario di lavoro. Pertanto, gli uffici che operano ancora con il sistema dei c.d. fogli di presenza sono tenuti ad attivarsi per la tempestiva installazione di un sistema automatico delle presenze, così come previsto dall’art. 4 dell’accordo successivo sulle tipologie ed articolazioni dell’orario di lavoro, sottoscritto il 12.01.1996.
Per una corretta e puntuale osservanza delle disposizioni suindicate, si confida nel senso di responsabilità di tutto il personale di area dirigenziale e funzionale del Ministero, nell’ambito dei diversi ruoli rivestiti.
Per quanto attiene alle funzioni attribuite ai dirigenti, si richiama quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del DLgs.165/2001.
Per il personale appartenente alle aree funzionali si rinvia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, emanato con Decreto 28.11.2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicata nella G.U. n.84 del 10.04.2001, nonché alla successiva circolare prot. n. 2198/M1/1D/MZ del 12.07.2001, pubblicato nella G.U. n.183 dell’8.08.2001.
Gli Uffici sede di contrattazione decentrata avranno cura di adeguare le intese eventualmente già sottoscritte con i criteri individuati nell’Accordo del 5.3.2002 e ulteriormente specificati con la presente; in ogni caso, nel trasmettere alla scrivente Divisione copia degli accordi, avranno cura di segnalare ogni problematica emersa in fase applicativa.
Si prega infine di dare la più ampia diffusione della circolare, disponibile sul sito internet istituzionale “www.minwelfare.it” alla sezione “circolari”, con allegato il testo integrale dell’Accordo.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Bruna BAGALINO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
Direzione Generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva
- DIVISIONE XIII -
ACCORDO CON LE OO.SS. A LIVELLO NAZIONALE SULLE TIPOLOGIE E ARTICOLAZIONI DEGLI ORARI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 17 DEL CCNI DI AMMINISTRAZIONE SOTTOSCRITTO IL 25.10.2000.
Addì 5 marzo 2002, alle ore 9,30, in prosecuzione della riunione del 21 febbraio 2002, si incontrano, presso i locali di Via Flavia,6 – II piano, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i rappresentanti delle OO.SS. a livello nazionale: CGIL/ FP – CISL/FPS – UIL/PA – SALL/UNSA/CONFSAL - UGL/STAT/ANDCD – RDB STATALI – FAS/CISAL - FAS.
Sono presenti per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Dr.ssa Bruna Bagalino – Direttore Generale Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr. Alessandro Falco – Dirigente div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva
Dr.ssa Anna Belguardi – Dirigente div.V - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Elena D’Angelo – Dirigente div.I - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Dora Rotili – Dirigente div.III - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Rossella Viaggio - div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Gabriella Magrì - div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Rosanna Russoniello - div.VII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Delia Massa D’Elia - div.VII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Sig.ra Elsa Zarra - div.VI - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Sono presenti per le OO.SS.:
CGIL/FP: Roberto Giordano, Antonio Ventrelli, Bruno Nobile, Antonio Zito, Paola Colonnelli;
CISL/FPS:Immacolata Dui, Massimo Califano, Paola Raparelli;
UIL/PA: Paolo Cataldi; Francesco Acri, Orlando Grimaldi;
SALL/UNSA/CONFSAL:Giuseppe Panei, Nino Luciano;
UGL/STAT/ANDCD: Maurizio Pisani, Michele Cavaliere;
RDB/STATALI: Cataldo Di Napoli, Pietro Tagliatesta, Claudio Sabani;
FAS/CISAL - FAS
Svolgono compiti di segreteria: Daniela Corallo, Paola Franzosa, Anna Maria Bucci.:
PREMESSA
In attuazione di quanto previsto dall’art. 17 del vigente CCNI di Amministrazione, sottoscritto in data 25 ottobre 2000, alla luce anche del recente riassetto organizzativo che ha visto l’accorpamento dell’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale con l’ex Dipartimento degli affari sociali – Presidenza Consiglio Ministri - si rende necessario, nell’ambito dei principi fissati dalla normativa contrattuale di comparto, individuare i criteri generali che sovrintendono alla definizione delle diverse tipologie ed articolazioni di orario di lavoro, al fine di pervenire ad un sistema di regole uniformi tra l’amministrazione centrale e periferica.
Nell’ambito di tali criteri generali, ciascuna sede di contrattazione decentrata definirà la propria organizzazione oraria di lavoro sulla base di regole che tengano conto delle esigenze di servizio, dell’utenza e del personale - anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio – nonché dei provvedimenti adottati dai sindaci, sulla base della normativa vigente per il coordinamento dei tempi delle città. La rilevazione automatica delle presenze, poi, consentirà l’introduzione di un’articolazione oraria più flessibile atta a meglio contemperare le predette esigenze.
Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e
determinato, esclusi i dirigenti, in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa ed agli accordi collettivi nazionali vigenti.
Le disposizioni che risultassero incompatibili con quelle contenute nella normativa in vigore e negli accordi collettivi nazionali, cessano di avere efficacia.
* * * *
§ 1. ORARIO DI SERVIZIO
Periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
§ L’orario di servizio degli Uffici periferici, è individuato dai Dirigenti preposti alle DRL e DPL, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare le prestazioni da assicurare - secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza - nonché le risorse disponibili e raccordandosi con le determinazioni assunte dai sindaci nell’ambito del potere di coordinamento e di riorganizzazione degli orari degli esercizi pubblici.
Di norma tale orario si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, anche nelle ore pomeridiane, nell’arco temporale massimo 7,30- 18,30, e nella giornata del sabato mattina, nell’arco temporale massimo 7,30- 14,00, esclusivamente per il funzionamento del “Presidio”, eventualmente, istituito presso il Servizio Ispezione Lavoro delle DPL.
§ Per gli Uffici dell’Amministrazione centrale, al fine di assicurare una coordinata funzionalità delle strutture, l’orario di servizio viene definito in questa sede come segue:
- dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nei giorni dal Lunedì al Venerdì;
- dalle ore 7,30 alle ore 14,00 nella giornata del Sabato, esclusivamente per gli Uffici della Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto e dei Capi Dipartimento, e per l’Ufficio Stampa.
In sede locale, previa consultazione con le RSU e le OO.SS., saranno individuati, i servizi che, per la peculiarità della prestazione da svolgere in ragione delle esigenze funzionali, potranno derogare all’orario di servizio determinato, anticipandone l’inizio o procrastinandone il termine.
§ 2. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza.
L’orario di apertura al pubblico degli uffici che hanno rapporti con l’utenza verrà individuato dai Dirigenti Generali preposti alle singole Direzioni, per l’Amministrazione centrale, e dai Dirigenti preposti delle DRL e DPL, per l’Amministrazione periferica, previa consultazione con le RSU e le OO.SS.
Di norma, l’accesso al pubblico è consentito nell’ambito del seguente orario:
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì;
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì;
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato, esclusivamente per le DPL – SIL ove si svolga attività di Presidio.
Potrà essere individuato un diverso orario all’interno delle singole strutture, in ragione delle specifiche esigenze e delle risorse disponibili nonché delle disposizioni previste dall’art. 26 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (orari della Pubblica Amministrazione), tenuto conto dell’arco temporale, individuato dalla struttura, entro il quale deve essere assicurata la presenza di tutti gli addetti all’unità organica (vedi § 4).
§ 3. ORARIO DI LAVORO
Funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio.
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Il rispetto dell’orario di lavoro è assicurato mediante controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali ore di straordinario.
Da tale limite sono escluse le funzioni di diretta collaborazione all’opera del Ministro nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge.
A. L’orario ordinario di lavoro, articolato su cinque giornate, si attua:
E’ consentito - negli uffici che assicurano l’orario di servizio pomeridiano in più di due giorni settimanali - previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio, il differimento per motivate esigenze personali, del rientro pomeridiano in altro giorno della settimana; in tal caso, il rientro del venerdì può essere anticipato in altro giorno della stessa settimana ovvero differito alla settimana successiva.
2. Con cinque rientri pomeridiani, con prestazioni giornaliere pari a 7,12 ore per cinque giorni la settimana. Tale modalità potrà essere utilizzata nella misura massima di un terzo, arrotondato per eccesso, del personale in servizio presso ciascuna struttura di livello dirigenziale, anche al fine di poter consentire l’apertura pomeridiana degli uffici.
Qualora il numero delle richieste da parte del personale dovesse superare il contingente sopra indicato, si provvederà ad istituire in sede locale apposita graduatoria per l’ammissione alla fruizione della predetta tipologia oraria, utilizzando, in ordine di priorità, i seguenti criteri:
- destinatari dei benefici previsti dalla legge 104/92;
- gravi condizioni che incidano sulla capacità di spostamento del dipendente in conseguenza di terapie salvavita ed assimilabili come emodialisi, chemioterapia e trattamento per infezione HIV- AIDS nonché cure di riabilitazione post traumi e post interventi chirurgici;
- gravi condizioni di salute del coniuge o del convivente, figli, parenti e affini entro il secondo grado che comportino la necessità di particolare assistenza;
- figli minori in età prescolare o scolare fino a 12 anni;
- attività di volontariato presso associazioni con caratteristiche rispondenti alla normativa della legge 266/91;
- personale proveniente da altri comuni o, nelle aree metropolitane, da zone particolarmente distanti dal posto di lavoro, in relazione ai collegamenti offerti dai mezzi di trasporto pubblico.
Il superamento del succitato limite di un terzo è possibile solo qualora tale articolazione sia funzionale alle esigenze di servizio.
B. L’orario ordinario di lavoro, articolato su sei giornate, può essere attuato esclusivamente per il personale in servizio presso gli Uffici della Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto e dei Capi Dipartimento, presso l’Ufficio Stampa nonché presso il Presidio eventualmente istituito nelle DPL – Servizio Ispezione Lavoro.
§ 4. FLESSIBILITA’ IN ENTRATA E IN USCITA
§ Stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare, l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tenere conto sia delle esigenze di servizio che di quelle del personale, in relazione anche alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio nonché a particolari situazioni ambientali e territoriali.
La fascia in entrata potrà ricomprendere un arco temporale massimo di una ora e trenta minuti (un ora e quarantacinque minuti nei casi di “compresenza” determinata tra le 9,15 e le 13,15).
Detto arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all’unità organica (c.d. “compresenza”), esclusi i turnisti, da individuarsi sulla base delle esigenze sopraindicate, potrà ricomprendere la fascia 9,00-13,00 ovvero 9,15-13,15.
Per l’Amministrazione centrale, al fine di assicurare il necessario coordinamento funzionale di tutte le strutture, l’inizio della prestazione giornaliera di lavoro ordinario può avvenire dalle ore 7.30 alle ore 9,15. L’orario di uscita sarà diretta conseguenza di quello di entrata in relazione all’orario di lavoro di ciascuno.
§ Può essere consentita l’uscita anticipata, fino al massimo di un’ora rispetto al normale orario di lavoro, comunque, nel rispetto delle predette fasce temporali (9,00-13,00; 9,15-13,15) e previa autorizzazione del responsabile del servizio.
§ La flessibilità in uscita dovrà essere recuperata nella stessa settimana e, se fruita il venerdì, entro la settimana successiva.
§ 5. PAUSA
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare, dopo massimo sei ore, di una pausa – con inizio di norma nella fascia oraria 13,00 /15,15 - che comunque non può essere inferiore a 30 minuti e superiore a 60.
Il dipendente, ai sensi del CCNL - integrativo del CCNL 1994-1997 – sottoscritto il 22.1.97, può esercitare il diritto di rinuncia alla pausa pranzo, mediante atto formale, per un periodo non inferiore ad un mese: tale rinuncia comporta l’impossibilità di percepire il buono pasto e la continuità della prestazione fino al completamento dell’orario di lavoro.
Ai sensi dell’art. 7, allegato A, punto 4, del CCNL integrativo al CCNL 1994-1997, in via del tutto eccezionale, la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa pranzo in presenza di attività svolte nell’ambito della vigilanza sulle imprese, dell’attività prestata per la rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, dell’attività vertenziale e di altre attività obbligatorie per legge.
§ 6. BUONI PASTO
Il buono pasto viene attribuito ai dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative ed anche qualora il dipendente effettui , immediatamente dopo l’orario ordinario, almeno 3 ore di lavoro straordinario.
In particolare, il buono pasto spetta quando il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa pranzo prevista di almeno trenta minuti e massimo 60, all’interno della quale va consumato il pasto nonché nell’ipotesi eccezionale prevista nell’ultimo capoverso del precedente § 5.
§ 7. TURNAZIONI
L’orario ordinario di lavoro del personale impiegato in alcuni servizi definiti dalla contrattazione decentrata locale può essere organizzato in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni di norma di sei ore dal lunedì al venerdì con due rientri, o di almeno otto ore continuative purché, relativamente all’ultima ipotesi, all’interno di ogni periodo di 24 ore sia garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
A tale istituto si fa ricorso - nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 1, dell’accordo successivo ai sensi dell’art. 19, co. 5, del CCNL 94/97 - qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
L’importo minimo delle indennità di turno è determinato a livello di contrattazione decentrata di ministero, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo Unico di Amministrazione di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 98/01, per retribuire esclusivamente i turni richiamati nelle suindicate fattispecie resi in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno.
§ 8. REPERIBILITA’
Vengono individuate le figure professionali che svolgono attività per la quale sia prevista – nell’ambito dei criteri fissati dall’art. 8, dell’accordo successivo ai sensi dell’art. 19, co. 5, del CCNL 94/97 - l’applicazione dell’istituto della reperibilità nelle giornate di sabato e festive, in ragione della necessità di assicurane la continuità:
- ispettori del lavoro in servizio presso le DPL per le indifferibili necessità dell’attività di vigilanza sul lavoro connessa a compiti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie, nel limite di una unità per provincia e per ciascuna giornata, elevabile a due unità nelle aree metropolitane.
- Unità addetta all’aggiornamento tempestivo del “sito internet” per la diffusione di comunicati connessi all’attività degli uffici di diretta collaborazione con l’opera del Ministro (Uffici di Gabinetto e dei Sottosegretari di Stato).
- Unità addetta al sistema informativo del Ministero (impianto a ciclo continuo).
- Personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio degli uffici di diretta collaborazione con l’opera del Ministro.
La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell’arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario - da definirsi, di norma, una volta all’anno in sede di contrattazione integrativa locale - può essere effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e attività, da individuarsi in sede di contrattazione.
Il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore. I periodi di maggiore e minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.
Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
I “permessi brevi”, di cui all’art. 20 del CCNL 1994-1997, concessi previa valutazione del Dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono, comunque, superare le 36 ore nel corso dell’anno e debbono essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo.
I recuperi per ritardi sull’orario di inizio del lavoro o per permessi brevi concessi al personale devono essere programmati tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio.
In caso di mancato recupero, per i ritardi si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, per i permessi brevi la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
§ 11. TEMPI DI PERCORRENZA
A norma dell’art. 30, co. 1, lettera g), del CCNL - Integrativo al CCNL 1998-2001 - sottoscritto in data 16.5.2001, il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa, oltre che per i dipendenti individuati dalla precedente lettera f) dello stesso art.30, co. 1, anche per altre categorie di lavoratori per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore.
A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con le OO.SS. – sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.
Per quanto sopra, l’Amministrazione al momento ritiene di poter considerare attività lavorativa - in ragione della loro peculiarità e dell’imprescindibile necessità di garantire tali servizi – esclusivamente il tempo di viaggio necessario al personale ispettivo nell’ambito della vigilanza, ordinaria e tecnica sulle imprese e di quella straordinaria sulle società cooperative nonché al personale impegnato in attività di rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, per recarsi in luoghi diversi dalla propria sede principale di servizio e sempre nel caso in cui la durata della trasferta non sia superiore alle dodici ore.
Le ore lavorative occorrenti al personale per raggiungere la sede presso la quale è richiesto di prestare servizio, laddove le risorse finanziarie non siano disponibili, possono essere compensate mediante il ricorso all’istituto del riposo compensativo.
L’inserimento nel presente Accordo della tematica in questione consente di considerare adempiuta la fase della preventiva consultazione con le OO.SS.
§ 12. PRESIDIO PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO – SERVIZIO
ISPEZIONE LAVORO
Il “presidio” presso i Servizi Ispezione Lavoro delle DPL consente di rendere possibile la disponibilità del servizio anche nella giornata del sabato. Laddove se ne ravvisi l’opportunità di istituirlo, il presidio, con riferimento esclusivo alle eventuali esigenze dell’utenza, si sostanzia in un nucleo ristretto di unità (fino a 10 nelle aree metropolitane, compreso il personale amministrativo e/o ausiliario strettamente necessario), al fine di garantire il funzionamento minimo dei servizi di vigilanza e l’informazione al pubblico mediante il ricorso al servizio telefonico o diretto.
Il personale applicato, anche in regime di alternanza, al presidio nella giornata del sabato può articolare il proprio orario di lavoro su cinque giornate, fruendo della giornata libera in altro giorno della settimana, ovvero su sei giornate, secondo la programmazione dell’Ufficio.
In applicazione dell’art. 27 del CCNL - integrativo del CCNL 98/01 – sottoscritto il 16.5.2001, al fine di consentire ai dipendenti di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, preventivamente autorizzate, in modo retribuito o come permessi compensativi, può essere istituita la banca delle ore, con un conto ore individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto ore confluiscono, su richiesta dell’interessato, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare (in caso di part-time orizzontale), prestate entro il limite massimo del contingente orario assegnato annualmente a ciascun ufficio, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, formalmente autorizzate dal dirigente responsabile dell’ufficio e da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento compensativo, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
- Modalità di fruizione del conto ore: le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente o sotto forma retributiva o come permessi compensativi, con l’esclusione delle maggiorazioni previste dall’art. 26, comma 4, del CCNL integrativo 1998-2001, maggiorazioni che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
L’Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi.
- Modalità di adesione all’istituto: i dipendenti che intendono aderire alla banca delle ore devono manifestare espressamente la volontà in tal senso al capo ufficio entro 30 giorni dall’inizio di ciascun anno. Scaduti inutilmente tali termini troverà applicazione la disciplina ordinaria di cui all’art. 26 citato CCNL integrativo.
Tale manifestazione di volontà varrà come adesione all’istituto per l’anno di riferimento e dovrà essere rinnovata espressamente di anno in anno.
In sede di prima applicazione l’adesione all’istituto va comunicata entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di contrattazione decentrata.
L’Amministrazione promuoverà, con cadenza semestrale, incontri con le OO.SS. finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
Nelle more della definizione, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, delle procedure tecniche per l’evidenziazione mensile delle ore accantonate in busta paga, ciascun ufficio provvederà a predisporre da parte delle competenti strutture amministrativo-contabili, un sistema di evidenziazione delle ore accantonate dai dipendenti che aderiranno a tale istituto.
Ai lavoratori che aderiscono alla banca delle ore non si applica la disciplina del lavoro straordinario prevista dal citato art. 26 del CCNL, integrativo del CCNL 1998-2001.
Tale istituto potrà trovare applicazione soltanto negli uffici dotati di un sistema di rilevazione automatica delle presenze.
§ 14. PART-TIME.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il presente accordo e gli accordi di livello decentrato dovranno essere applicati tenendo presente la specialità del rapporto, nonché le vigenti norme legislative e contrattuali applicabili (D.Lgs. 61/2000, art. 22 del CCNL 1998/2001, artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001).
In nessun caso il presente accordo e gli accordi decentrati potranno generare obblighi ulteriori a quelli previsti dalle citate disposizioni legislative e contrattuali.
Con successivo accordo a livello nazionale di amministrazione, potranno essere previste - ai sensi dell’art. 3, co. 7, del D. Lgs. 61/2000 e successive integrazioni e modificazioni - clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, per determinare le condizioni e le modalità a fronte delle quali l’Amministrazione può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata.
La sperimentazione, di natura esclusivamente tecnica, consentirà di testare e di mettere a punto l’intero sistema di rilevazione, affinché possa entrare a regime subito dopo la definizione degli accordi in argomento. Fino a tale data, ai fini giuridici, la presenza dei lavoratori continuerà ad essere rilevata con le modalità attualmente in vigore.
| PER L'AMMINISTRAZIONE | PER LE OO.SS. |
|
|
CGIL/FP: firmato |
| CISL/FPS: firmato | |
| UIL/STATO: firmato | |
| UGL/STAT/ANDCD: firmato | |
| SALL/UNSA/CONFSAL: firmato | |
| RDB/STATALI: firmato | |
| FAS/CISAL – FAS: |