Il licenziamento durante il periodo di prova e’ illegittimo se il lavoratore non e’ stato adibito alle mansioni indicate nella lettera di assunzioneAl datore di lavoro è preclusa la facoltà di recesso (Cassazione Sezione Lavoro n. 2357 del 17 febbraio 2003, Pres. D’Angelo, Rel. De Luca).


         Antonio B. è stato assunto alle dipendenze della S.r.l. CO.DI.CE. con patto di prova della durata di trenta giorni. Nella lettera di assunzione sono state indicate le mansioni di manutentore, rientranti nel quarto livello del contratto collettivo di categoria. Egli è stato adibito alle mansioni di operaio “tuttofare” e di aiuto giardiniere e, dopo otto giorni di lavoro, è stato licenziato con motivazione riferita alla sua ritenuta “inadeguatezza rispetto alla funzione del patto di prova”. Nella causa che ne è seguita, sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Parma hanno ritenuto illegittimo il licenziamento sia per l’inadeguatezza della durata dell’attività lavorativa sia perché il lavoratore è stato impiegato in mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2357 del 17 febbraio 2003, Pres. D’Angelo, Rel. De Luca) ha rigettato il ricorso dell’azienda ricordando la propria giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 189/80 secondo cui il lavoratore può contestare la legittimità del recesso del datore di lavoro, benché avvenuto durante il periodo di prova, allegando e dimostrando, tra l’altro, che “non è stata consentita, per l’inadeguatezza della durata dell’esperimento, o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento o delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato”. Pertanto – ha osservato la Corte – ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, non è solo necessaria una durata dell’esperimento, che risulti adeguata, ma occorre, tra l’altro, anche l’adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l’eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all’art. 2096 cod. civ.), non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione. Né può essere trascurata, in tale prospettiva – ha concluso la Corte – la considerazione che il patto di prova deve contenere – nella forma scritta, imposta ad substantiam – un’indicazione specifica delle mansioni, in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, affinché non possa essere facilmente eluso l’intento della legge di richiamare l’attenzione degli stipulanti sull’importanza dell’atto, di garantire la serietà di quanto essi decidano di fare sulla base dell’atto stesso, e di rendere possibile, sempre e soprattutto, il controllo del contenuto della dichiarazione e dell’osservanza puntuale, nei fatti, di quanto da essa risultante.