| Il licenziamento durante il periodo di prova e illegittimo
se il lavoratore non e stato adibito alle mansioni indicate nella lettera di
assunzione Al datore di lavoro è preclusa la facoltà di recesso
(Cassazione Sezione Lavoro n. 2357 del 17 febbraio 2003, Pres. DAngelo, Rel. De
Luca).
Antonio B. è
stato assunto alle dipendenze della S.r.l. CO.DI.CE. con patto di prova della durata di
trenta giorni. Nella lettera di assunzione sono state indicate le mansioni di manutentore,
rientranti nel quarto livello del contratto collettivo di categoria. Egli è stato adibito
alle mansioni di operaio tuttofare e di aiuto giardiniere e, dopo otto giorni
di lavoro, è stato licenziato con motivazione riferita alla sua ritenuta
inadeguatezza rispetto alla funzione del patto di prova. Nella causa che ne è
seguita, sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Parma hanno ritenuto
illegittimo il licenziamento sia per linadeguatezza della durata dellattività
lavorativa sia perché il lavoratore è stato impiegato in mansioni diverse da quelle
indicate nella lettera di assunzione.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 2357 del 17 febbraio 2003, Pres. DAngelo, Rel. De Luca) ha
rigettato il ricorso dellazienda ricordando la propria giurisprudenza e la sentenza
della Corte Costituzionale n. 189/80 secondo cui il lavoratore può contestare la
legittimità del recesso del datore di lavoro, benché avvenuto durante il periodo di
prova, allegando e dimostrando, tra laltro, che non è stata consentita, per
linadeguatezza della durata dellesperimento, o per altri motivi, quella
verifica del suo comportamento o delle sue qualità professionali alle quali il patto di
prova è preordinato. Pertanto ha osservato la Corte ai fini della
corretta esecuzione del patto di prova, non è solo necessaria una durata
dellesperimento, che risulti adeguata, ma occorre, tra laltro, anche
ladibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in
prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e
leventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal
rapporto di lavoro in prova (di cui allart. 2096 cod. civ.), non potendo il datore
di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione. Né può
essere trascurata, in tale prospettiva ha concluso la Corte la
considerazione che il patto di prova deve contenere nella forma scritta, imposta ad
substantiam unindicazione specifica delle mansioni, in relazione alle
quali lesperimento deve svolgersi, affinché non possa essere facilmente eluso
lintento della legge di richiamare lattenzione degli stipulanti
sullimportanza dellatto, di garantire la serietà di quanto essi decidano di
fare sulla base dellatto stesso, e di rendere possibile, sempre e soprattutto, il
controllo del contenuto della dichiarazione e dellosservanza puntuale, nei fatti, di
quanto da essa risultante.
|