Il diritto alle ferie si estingue solo in caso di irragionevole rifiuto di ogni soluzione offerta – Che contemperi l’esigenza del riposo con il funzionamento dell’azienda - In base all’art. 2109 cod. civ. il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito da fruire nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del dipendente. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Il diritto alle ferie o all’indennitą sostitutiva di estingue soltanto in caso di irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare per la sua fruizione, ogni soluzione, offerta dal datore di lavoro, in grado di contemperare il suo diritto al riposo annuale retribuito con le esigenze di funzionalitą aziendali  (Cassazione Sezione Lavoro n. 2326 del 17 febbraio 2003, Pres. Ianniruberto, Rel. Foglia).