Non rientra nelle facoltà
dell'imprenditore destinare il lavoratore ad altra azienda da lui controllata. Il rifiuto
della proposta non giustifica il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 12645 del 28
agosto 2003, Pres. DAngelo, Rel. Celentano).
La Rosati
Auto s.r.l. ha offerto al dipendente Enrico J. la possibilità di risolvere il rapporto di
lavoro in corso e di essere assunto da unaltra società, la Autoleader Roma, da essa
controllata al 100%. Il lavoratore non ha accettato la proposta ed è stato licenziato con
motivazione riferita a ragioni organizzative. Egli ha impugnato il licenziamento davanti
al Pretore di Roma. Lazienda si è difesa sostenendo che il recesso era giustificato
dalla soppressione del posto del lavoratore e dal suo rifiuto di passare alle dipendenze
della Autoleader. Il Pretore ha annullato il licenziamento in quanto ha ritenuto che la
Rosati Auto non abbia provato di non avere la possibilità di impiegare il lavoratore in
altro posto allinterno della sua azienda. In grado di appello il Tribunale di Roma
ha confermato questa decisione, rilevando, tra laltro, linfondatezza della
tesi della società appellante secondo cui lart. 41 della Costituzione, che tutela
la libertà di iniziativa economica, le consentiva di destinare il lavoratore presso la
società controllata Autoleader. La Rosati Auto ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza del Tribunale di Roma per difetto di motivazione e violazione di
legge.
La Suprema
Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 12645 del 28 agosto 2003, Pres. DAngelo, Rel.
Celentano) ha rigettato il ricorso. Il rifiuto del lavoratore di passare alle dipendenze
di una diversa società ha affermato la Corte non poteva giustificare il
licenziamento, atteso che lofferta del datore di lavoro costitutiva una proposta
transattiva, consistente nella risoluzione del rapporto in corso e nella costituzione, con
il consenso di un terzo, di un altro rapporto. Il fatto che la società Autoleader Roma
fosse controllata al 100% dalla Rosati Auto non sposta i termini della questione. Non vi
è stata alcuna violazione dellart. 41 della Costituzione ha osservato la
Corte atteso che altro è la libertà di iniziativa economica ed altro è
lonere di provare limpossibilità di una diversa collocazione,
allinterno dellazienda, di un lavoratore la cui sede di lavoro sia stata
chiusa. La impossibilità di un repêchage deve essere dimostrata, dal datore di
lavoro, con riferimento alla propria impresa. Così come non può pretendersi dal datore
di lavoro di dimostrare anche la impossibilità di occupare il lavoratore presso altre
società in qualche modo da lui controllate (ma costituenti soggetti diversi), così il
mero rifiuto del lavoratore di passare alle dipendenze di un terzo non può, di per sé
solo, in assenza della prova della impossibilità di occupazione allinterno della
impresa datrice di lavoro, giustificare il licenziamento.
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