LA PRIMA SENTENZA DI RISARCIMENTO DANNI PER MOBBING

 NEL PUBBLICO IMPIEGO

Nota alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 157/2003

La sentenza n. 157/2003 del Tribunale di Tempio Pausania, nella causa Fideli contro Comune di Loiri Porto San Paolo presenta un interesse notevole per tutti coloro che si occupano, a vario titolo, di mobbing. E per diverse ragioni.

A chi scrive risulta, infatti, sino a prova contraria, la prima volta che, in una causa di lavoro del pubblico impiego, viene liquidato un risarcimento del danno specificamente ed esplicitamente per mobbing. L'operatore che consulti i testi in materia e che dedichi qualche ora a navigare in tutti i siti web disponibili che trattano l'argomento, noterà che sinora le sentenze conosciute riguardanti il mobbing (non  tante, invero) sono soprattutto relative all'impiego privato e, quand'anche riguardino il pubblico, sono –  nella migliore delle ipotesi –  sentenze di ricognizione di una situazione persecutoria cui deve ancora seguire una causa di merito. Per non parlare di tutti quei casi in cui si è cercato di curare la “malattia mobbing” trattandola in modo sintomatico, ovvero portando avanti cause per dequalificazione professionale o per altri motivi di lagnanza.

La sentenza di Tempio è, invece, senza riserve e senza sottintesi di alcun genere, un pronunciamento del Giudice sulla concreta esistenza di mobbing in un ente locale che ha liquidato alla vittima la cifra di diecimila Euro. (Forse non una cifra enorme, ma circa il doppio di quanto liquidato nella prima sentenza sul mobbing del Tribunale di Torino.)

Per valutare il contenuto della sentenza è necessario richiamare i fatti della causa, che, unitamente ai nomi delle persone interessate, sono di dominio pubblico, essendo stati riportati più volte da quotidiani locali.

Angela Fideli è un vigile urbano presso il Comune di Loiri. Una ragazza appassionata del suo lavoro, al quale si dedica con energia ed entusiasmo.

Tuttavia il suo modo di operare, poco incline a compromessi, non piace e nascono discussioni con l'amministrazione, in particolare con il sindaco di allora, il quale afferma che lei esagera “nel proprio servizio il ruolo repressivo e trascura quello preventivo”. In parole povere, fa troppe multe, scontentando la gente.

I rapporti tra Angela ed il sindaco diventano sempre più tesi. Viene sottoposta a procedimenti disciplinari per futili motivi, le viene negata la qualifica di agente di pubblica sicurezza, tolta dal servizio in strada e posta a lavorare in un luogo separato dagli uffici della polizia municipale, in una specie di sottoscala.

Ma Angela non è donna che si arrende facilmente. Seguendo i consigli del suo avvocato e sostenuta sia dal fidanzato che dalla famiglia, combatte colpo su colpo le vessazioni ricevute, rispondendo ad ogni contestazione con memorie precise e circostanziate, rifiutandosi di compiere atti che esulano completamente dal suo profilo professionale e mettendo da parte una precisa documentazione di tutto quello che avviene.

Quando la pressione su di lei supera i limiti della sopportabilità, cade in depressione, si rivolge ad una struttura pubblica e si mette in malattia per il tempo necessario. A questo punto comincia la vertenza del lavoro, ora decisa dal giudice di Tempio Pausania.

Il Tribunale ha dato ragione alla Fideli praticamente su tutto, riconoscendo l'esistenza del mobbing nei suoi confronti e del danno patito, ma nel far questo ha anche dato alcune utili indicazioni a chi, nel futuro, voglia seguire la strada del processo civile per affrontare problemi analoghi.

La sentenza segue fedelmente il nuovo orientamento della Cassazione che considera superato la ripartizione del danno non patrimoniale nelle categorie del danno biologico e del danno morale, elaborando la categoria del danno esistenziale che comprende qualsiasi danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona (Cass. 7713/00). Richiama, a questo riguardo, “le recenti sentenze della S.C. (8827/03 e 8828/03) con le quali si afferma che deve intendersi ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso come dano da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo”.

Questa interpretazione ha, tuttavia, la sua maggiore ricaduta sul piano probatorio, laddove fornisce utili indicazioni su quali possano essere i criteri per stabilire se vi è o meno condotta mobbizzante.

Innanzitutto, volendo stabilire un metodo di lavoro, il giudice sostiene doversi ricostruire “gli episodi lamentati dalla ricorrente, onde stabilire se gli stessi, esaminati singolarmente, siano viziati da illegittimità e se, considerati nel loro complesso, appaiano inseriti in una strategia persecutoria, nell'ambito della quale la ricorrente sia stata sottoposta ad una serie di condotte o di provvedimenti finalizzati ad uno scopo ingiusto, consistente nel danneggiarla, emarginarla e discriminarla, sino a provocarle danni alla salute.”

Occorre partire, quindi, dalla valutazione dei singoli episodi lamentati ma senza fermarsi ad essi, considerandoli sinergicamente, in modo da stabilire se si può quantomeno intravedere una strategia persecutoria a danno del lavoratore.

L'art. 2087 c.c. ricopre, quindi, il ruolo di norma più adatta ad applicarsi alle fattispecie di mobbing, “posto che essa, trasferendo in ambito contrattuale il più generale principio del neminem laedere, riparte l'onere della prova così che grava sul datore l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, mentre grava su quest'ultimo il solo onere di provare la lesione dell'integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa”.

Considerando quelle che sono normalmente le difficoltà di carattere probatorio tipiche delle cause di mobbing, dovute all'innalzamento di un muro di gomma di fronte alla vittima da parte dei colleghi e di tutte le persone che potrebbero far conoscere al giudice la verità, l'impostazione di questa sentenza ha sicuramente il merito di una provvidenziale semplificazione.

 

avv. Casimiro Mastino

avvocato in Sassari

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