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La precedente disciplina legislativa in materia di contratti a
termine consentiva le assunzioni temporanee anche con riferimento a situazioni soggettive
di lavoratori La nuova legge le prevede a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (Cassazione Sezione Lavoro n.
13044 del 6 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. De Luca).
La s.p.a. Aeroporti di Roma ha assunto per tre volte, con contratto a termine, Massimo C.
facendo riferimento allaccordo interconfederale stipulato il 5 gennaio 1990 fra
lIntersind e le confederazioni CGIL, CISL, UIL in base allart. 23 della legge
28 febbraio 1987 n. 56 che consentiva lassunzione a termine in ipotesi ulteriori
rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, individuate da contratti collettivi;
in questo caso lassunzione a termine era consentita in base alletà e
allanzianità di iscrizione nelle liste di collocamento. Massimo C., quando
lazienda, alla scadenza del terzo contratto, ha posto termine al suo impiego, ha
chiesto al Pretore di Roma di dichiarare la nullità dei termini di scadenza apposti ai
tre contratti e pertanto lesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con la s.p.a Aeroporti di Roma. Il lavoratore ha sostenuto che laccordo
interconfederale invocato dallazienda doveva ritenersi illegittimo, perché
lart. 23 della legge n. 56 del 1987 andava interpretato nel senso che consentisse
alle organizzazioni sindacali di individuare, per le assunzioni a termine, soltanto nuove
ipotesi di carattere oggettivo e non invece ipotesi riferite a condizioni soggettive del
lavoratore. Il Pretore ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in
grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha ritenuto preclusa dalla legge la
possibilità di individuare, mediante contratti collettivi, nuove ipotesi di assunzione a
termine con riferimento a situazioni soggettive dei lavoratori, quali lanzianità di
iscrizione nelle liste di collocamento, ed ha pertanto dichiarato la nullità dei termini
di scadenza apposti dalla s.p.a. Aeroporti di Roma ai tre contratti oggetto del giudizio.
Lazienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di
Roma per violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13044 del 6 settembre 2003. Pres.
Mileo, Rel. De Luca) ha accolto il ricorso. Lart. 23 della legge 28 febbraio
1987 n. 56 ha affermato la Corte non ha stabilito alcun principio o criterio
direttivo cui i contratti collettivi debbano attenersi nella individuazione delle ipotesi
di assunzione a termine, in quanto ha previsto soltanto che queste debbano essere
ulteriori e perciò diverse rispetto a quelle già previste dalla legge n. 230
del 1962. Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati, che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla
individuazione di ipotesi, comunque, omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge.
In particolare ha aggiunto la Corte la norma di rinvio alla contrattazione
collettiva (art. 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit.) non prevede
espressamente, né consente, comunque, di ricavare, che le ipotesi da individuare
nelle quali è consentita, appunto, lapposizione di un termine alla durata del
contratto individuale di lavoro debbano essere ipotesi oggettive, al pari di
quelle, affatto diverse, allora previste dalla legge, e non possano, quindi, risolversi in
requisiti o connotati, meramente soggettivi, dei lavoratori assunti a termine (quale,
nella fattispecie in esame, la disoccupazione di lunga durata dei medesimi). Lart.
23 L. n. 56 del 1987 ha rilevato la Corte ha stabilito inoltre che le nuove
ipotesi possono essere individuate solo dai contratti collettivi nazionali e locali, non
da quelli aziendali. La Cassazione ha anche affermato linapplicabilità, al caso in
esame, ratione temporis del decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo cui
lassunzione a termine è possibile solo a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
La Corte (occupandosi per la prima volta della nuova disciplina legislativa dei contratti
a termine) ha quindi aggiunto quanto segue: Anche a volere ammettere che si
tratti di ragioni oggettive in coerenza con quanto ritenuto con riferimento a
disposizioni (quale larticolo 13 della legge n. 300 del 1970, in tema di
trasferimento del lavoratore), recanti clausole generali (comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive) identiche o, comunque, analoghe (vedi, per
tutte, Cass. n. 17786/02, 27/01, 24/00, 1912/98, 7196/96) è agevole obiettare,
tuttavia, che la disposizione (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001,
cit.) recante la previsione delle ragioni stesse è inapplicabile, ratione
temporis, alla dedotta fattispecie (vedi Cass. n. 7468/02, 1255/03). A prescindere
dallobiezione prospettata peraltro affatto assorbente non può essere
trascurato, tuttavia, che nel vigore dello ius superveniens in materia (art. 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, cit.) quelle ragioni sono
individuate a livello individuale dalle stesse parti del rapporto di lavoro
e non già predeterminate dalla contrattazione collettiva. Ora nel difetto di
predeterminazione eteronoma risultano, allevidenza, ridotte le garanzie per
il lavoratore. Resta da domandarsi, quindi, se il prospettato carattere oggettivo delle
ragioni che consentono lapposizione del termine al contratto individuale di
lavoro, nel vigore dello ius superveniens (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368
del 2001, cit.) sia destinato a favorirne il controllo ex post (anche
giurisdizionale) di tali ragioni ed a compensare, per tale via, la paventata perdita di
garanzia. In tale prospettiva, le ipotesi di legittima apposizione del termine se
individuate dalla contrattazione collettiva (ai sensi dellarticolo 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, cit. applicabile alla dedotta fattispecie) possono essere,
invece, anche di carattere soggettivo: il controllo sindacale compensa, in tale caso, la
garanzia per il lavoratore, che nel vigore dello ius superveniens (art. 1, comma 1,
del decreto legislativo n. 368 del 2001, cit.) resta affidato al carattere
oggettivo, ed al controllo ex post, delle stesse ipotesi.
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