| SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
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Attesto che il Senato della Repubblica,
il 5 febbraio 2003, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del
Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina
dei servizi pubblici e privati per limpiego, nonchè in materia di intermediazione e
interposizione privata nella somministrazione di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace
e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro
e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono
in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dellUnione europea in materia di
occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per limpiego,
con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione
delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b)
modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di
renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto
delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2)
sostegno e sviluppo dellattività lavorativa femminile e giovanile, nonchè sostegno
al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime
di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo
apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato
adempimento degli obblighi di legge;
4)
mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed
integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello
Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di
lavoro individuali e plurime, nonchè alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento
da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di
lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti allUnione
europea, allautorizzazione per attività lavorative allestero;
e) mantenimento da
parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione
delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai
fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del
regime del trattamento dei dati relativi allincontro tra domanda e offerta di
lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri
aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione
delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto
assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in
base allaffiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, allorientamento
sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonchè ad eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere,
memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti
alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento
delle disposizioni sullincontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in
materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in
modo da prevenire ladozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e
sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al
lavoro;
i) eliminazione del
vincolo delloggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo di cui allarticolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
per i soggetti di cui allarticolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di
graduale adeguamento per le società già autorizzate;
l) identificazione
di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con
particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti
giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta,
comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione
alla natura giuridica dellintermediario, con particolare riferimento alle
associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè alle università e agli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico
dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 7 della Convenzione dellOrganizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dallItalia
in data 1º febbraio 2000;
m) abrogazione della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata
sui seguenti criteri direttivi:
1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in
presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo
contestualmente i casi di comando e distacco, nonchè di interposizione illecita laddove
manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa
verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al prestatore di lavoro;
4)
garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui;
5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nellattività di somministrazione di
manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dellimpresa
utilizzatrice;
6)
conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di
violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo
altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione
privata nonchè un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro
minorile;
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui allarticolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e
codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa
verifica della reale organizzazione dei mezzi e dellassunzione effettiva del rischio
di impresa da parte dellappaltatore;
n) attribuzione della facoltà
ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile
nonchè ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo
svolgimento degli adempimenti di cui allarticolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma
restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole
società datrici di lavoro;
o) abrogazione
espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a)
a n), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti
legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato larticolo 2112
del codice civile in tema di trasferimento dazienda, al fine di armonizzarlo con la
disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo
adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del
necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il
recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese
o di stabilimenti;
2)
previsione del requisito dellautonomia funzionale del ramo di azienda nel momento
del suo trasferimento;
3)
previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei
limiti di cui allarticolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto
di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle
normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei
contratti a contenuto formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le
pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca e con il Ministro per gli
affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dellUnione europea in materia di occupazione, la revisione e la
razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;
b) attuazione
degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui allarticolo 16, comma 5, della legge
24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi, così da valorizzare lattività formativa svolta in azienda,
confermando lapprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una
formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della
istruzione e della formazione, nonchè il passaggio da un sistema allaltro e,
riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate
competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro
al fine di realizzare linserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c) individuazione di
misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del
subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle
misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla
conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale
fra le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a
ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonchè, con
riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e allincidenza
della stessa sullallungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle
specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale
corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento
degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle
lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare linserimento o il
reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del
lavoro per ladempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di
superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e
snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi
ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e
prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione allimpatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di
occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al
presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che
saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione
di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti
dellattività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche allinterno
di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, dintesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per
la determinazione, anche allinterno degli enti bilaterali, delle modalità di
attuazione dellattività formativa in azienda.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di riforma della
disciplina del lavoro a tempo parziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le
pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a
prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire lincremento
del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei
giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a
prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su
scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato
in carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione
del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di
lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del
lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a),
e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;
c) estensione delle
forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di
norme, anche di natura previdenziale, che agevolino lutilizzo di contratti a tempo
parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita delloccupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o
integrazione di ogni disposizione in contrasto con lobiettivo della incentivazione
del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e delle regole
contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione
della computabilità pro rata temporis in proporzione dellorario svolto dal
lavoratore a tempo parziale, in relazione allapplicazione di tutte le norme
legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale
intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale
estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale,
accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di
lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua
indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei
confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni
di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva,
per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso
prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero
da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in
funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti
alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore
di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la
predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro
effettivamente svolto;
b) con
riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al settore agricolo
del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
c) con riferimento
alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione
della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la
durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a
uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione, nonchè lindicazione di un corrispettivo,
che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;
2)
differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per
tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dellanno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento
della prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3)
riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
4)
previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei
collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonchè
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5)
previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle
disposizioni di legge;
6)
ricorso, ai sensi dellarticolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della
volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni
di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a
opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di
lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di
attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dellarticolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione;
e) ammissibilità
di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di
un datore di lavoro, per lesecuzione di ununica prestazione lavorativa;
f) configurazione
specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi
delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese
di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività
agricole.
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di
certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia
di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) carattere volontario e
sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione
dellorgano preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali
costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze
in materia, o anche università;
c) definizione delle
modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa
documentazione;
d) indicazione del
contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di
piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d),
con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea
qualificazione del programma negoziale da parte dellorgano preposto alla
certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle
parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di
espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dallarticolo 410 del
codice di procedura civile innanzi allorgano preposto alla certificazione quando si
intenda impugnare lerronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti
dellaccertamento svolto dallorgano preposto alla certificazione permangano
fino al momento in cui venga provata lerronea qualificazione del programma negoziale
o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di
certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dellobbligo
in capo allautorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il
comportamento tenuto dalle parti davanti allorgano preposto alla certificazione del
contratto di lavoro;
g) attribuzione agli
enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di
lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni
di cui allarticolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti stesse;
h) estensione della
procedura di certificazione allatto di deposito del regolamento interno riguardante
la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dellarticolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dellattuazione
delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da
parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Art. 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non
si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni concernenti lesercizio delle
deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui allarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi
alle Camere per lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per lesercizio della
relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per
la trasmissione, il Governo decade dallesercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per lespressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
lesercizio della delega o successivamente, questultimo è prorogato di
sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei
medesimi criteri e princìpi direttivi.
5. Dallattuazione delle disposizioni degli
articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
(Delega al Governo per la razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e
coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare,
nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina
vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonchè per la
definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie
individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle
ispezioni alla prevenzione e promozione dellosservanza della disciplina degli
obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo
minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando lattività
di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di
un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione
delle controversie individuali;
c) ridefinizione
dellistituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del
lavoro;
d) semplificazione
dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione
regionale del lavoro;
e) semplificazione
della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di
soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione
dellattività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di previdenza sociale e di lavoro con listituzione di una direzione generale
con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini
dellesercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto
della specifica funzione di polizia giudiziaria dellispettore del lavoro;
g) razionalizzazione
degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli
istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo
alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate
dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle Camere per lespressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per lesercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per lespressione del parere
decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere
delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per lesercizio della delega o successivamente, questultimo è
prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4,
attenendosi ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. Lattuazione della delega di cui al
presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 9.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, comma 3,
primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse;
b) allarticolo
2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Lesercizio dei diritti
di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione
compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi
collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative»;
c) allarticolo
3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato allentità del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dallarticolo
6»;
d) allarticolo 5, il comma 2
è sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o lesclusione
del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli
articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative
alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»;
e) allarticolo 6, comma 1, le
parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»;
f) allarticolo
6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «nonchè allarticolo
3, comma 2-bis» e le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di
lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui allarticolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «al solo trattamento economico minimo di cui allarticolo
3, comma 1»;
g) allarticolo
6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le cooperative di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire
accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
per rendere compatibile lapplicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale
di riferimento allattività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio».
Art. 10.
(Modifica dellarticolo 3 del decreto-legge 22
marzo 1993, n. 71)
1. Larticolo 3 del decreto-legge 22 marzo
1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal
seguente:
«Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e
del turismo) 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti
nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e
contributivi è subordinato allintegrale rispetto degli accordi e contratti citati,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
IL PRESIDENTE
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