| SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 848-bis
risultante dallo stralcio deliberato dallAssemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10, 12 del DISEGNO DI LEGGE N. 848 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro» presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) di concerto col Ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) col Ministro per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) e col Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2001 Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno delloccupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro
(Delega al governo in materia di incentivi alla occupazione) 1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quadro dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dellUnione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e allautoimpiego, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali; b) articolazione
delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo
determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo
indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in
relazione alla trasformazione di un tirocinio di cui allarticolo 5, comma 1, lettera
c), in un rapporto di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione
delle prestazioni di lavoro; (Delega al Governo in materia 1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un primo riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti; in tale quadro, ridefinizione delle soglie di lavoro che danno diritto alle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; b) assetto
proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e ridurre per quanto
possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in
questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la continuità nel godimento
delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori sociali, legandole alla condizione di
ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato, alla sua disponibilità ad accettare
offerte di lavoro o a partecipare ad interventi formativi o a progetti proposti dalle
strutture pubbliche per limpiego nellesercizio delle funzioni loro assegnate,
nel senso della strategia europea per loccupazione; (Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonchè incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato) 1. Ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga allarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dellarticolo 2110 del codice civile; b) applicazione
in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione
agli effetti registrati sul piano occupazionale; (Delega al Governo in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro) 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di lavoro, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abrogando larticolo 412-ter del codice di procedura civile e modificando parzialmente larticolo 412-quater del medesimo codice ed ogni altra norma in contrasto con la presente delega, sostituendoli con disposizioni ispirate ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) natura volontaria della compromissione in arbitri delle controversie individuali di lavoro, direttamente ovvero ad opera delle associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro cui essi aderiscano o conferiscano mandato; b) forma scritta
della clausola compromissoria contenente, a pena di nullità, il termine per lemanazione
del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri; |