| Il diritto alla tutela della professionalità va riconosciuto anche
a chi svolge mansioni semplici e ripetitive
In base allart. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18984
dell11 dicembre 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Curcuruto).
Paolo S., dipendente della società Safta con qualifica impiegatizia, ha svolto per cinque
anni, sino allaprile 1995, mansioni di segreteria e archivio consistenti nel fare
fotocopie, riordinare documenti, battere a macchina le lettere, raccogliere, protocollare
e archiviare documenti provenenti da altre ditte, registrare le ore di lavoro svolte da
imprese esterne, effettuare riepiloghi, usare il computer per inserire dati e compilare
moduli. Con lentrata in vigore, nel marzo del 1994, del nuovo contratto collettivo
del settore industria chimica, egli è stato collocato nella categoria E, posizione
organizzativa 2, profilo impiegati. Nellaprile del 1995 egli è stato privato delle
mansioni in precedenza svolte e destinato al set up di stampa con il compito
di provvedere ad attività collaterali di preparazione delle macchine che servono a
tagliare le bobine di cellophane già prodotte, secondo la misura richiesta dai clienti;
le nuove mansioni rientravano nella categoria E, posizione organizzativa 4, profilo
operaio, del nuovo contratto collettivo. Egli si è rivolto al Pretore di Piacenza,
sostenendo di avere subito unillegittima dequalificazione e chiedendo che
lazienda fosse condannata a restituirgli le mansioni precedenti ovvero, in
subordine, ad assegnargli mansioni equivalenti. Sia il Pretore che, in grado di appello,
il Tribunale di Piacenza hanno ritenuto legittimo il cambiamento delle mansioni,
escludendo la dequalificazione. Il Tribunale ha affermato che le precedenti mansioni,
benché impiegatizie, avevano un carattere routinario, elementare e meramente esecutivo,
in nulla dissimile da quello delle nuove; differenziarle da queste ultime, sul piano
professionale, avrebbe comportato una considerazione privilegiata del lavoro impiegatizio
rispetto a quello operaio, del tutto superata. Paolo ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la sentenza del Tribunale di Piacenza per violazione dellart. 2103 cod.
civ., che tutela la professionalità del lavoratore e per difetto di motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18984 dell11 dicembre 2003, Pres. Sciarelli,
Rel. Curcuruto) ha accolto il ricorso, ravvisando, nella sentenza impugnata, carenza di
esame del profilo soggettivo dellequivalenza delle mansioni ossia della loro
affinità professionale, intesa nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le
capacità professionali acquisite dallinteressato durante il rapporto lavorativo
consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi; questo criterio va sempre affiancato al
profilo oggettivo ossia alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle
mansioni iniziali e di quelle di destinazione. In sostanza ha osservato la Corte
il giudice dappello ha ritenuto che due mansioni del medesimo livello
contrattuale si equivalgono quando esse siano egualmente semplici; questo assunto confonde
però ed in ciò sta la sua erroneità la riconducibilità delle diverse
mansioni ad un nucleo di professionalità comune o a nuclei diversi ma analoghi, nel che
consiste lessenza della loro equivalenza ai fini dellart. 2103 c.c., con un
predicato quale la semplicità o la elementarità che può esser comune ad attività o
compiti molto diversi e professionalmente tuttaltro che affini; lerroneo
presupposto del ragionamento svolto dal giudice di appello ha poi determinato
unassoluta assenza di indagine sul modo in cui la professionalità, non importa se
modesta, espressa dallo S. nelle mansioni che si sono già ricordate potesse venire
conservata dalle nuove mansioni, allapparenza assai lontane dalle prime.
Conseguentemente ha affermato la Corte risulta anche del tutto pretermesso
il profilo concernente le eventuali differenze nella possibilità di crescita
professionale collegata alle une e alle altre; deve applicarsi, in materia, il principio
per cui in materia di equivalenza delle mansioni oltre alla loro inclusione nella stessa
area professionale e salariale occorre considerare la loro affinità professionale, intesa
quale nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere possibile
larmonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite
dallinteressato durante il rapporto lavorativo e consentirne ulteriori affinamenti e
sviluppi, non assumendo invece rilievo, di per sé, i comuni caratteri di elementarità o
semplicità delle precedenti e delle nuove mansioni.
|