Nel rapporto di lavoro di Pubblico Impiego privatizzato, le sanzioni possono essere applicate soltanto dall'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari. – A garanzia del dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 2168 del 5 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Balletti).


            Paolo C., dipendente dell’Istituto Giannina Gaslini con la qualifica di “dirigente medico di primo livello”, è stato sottoposto a procedimento disciplinare, con lettera del responsabile dell’ufficio operativo gestione del personale, per aver rilasciato un’intervista il cui contenuto è stato ritenuto lesivo dell’immagine dell’Istituto e per aver rifiutato di fornire giustificazioni in merito all’omessa timbratura del cartellino. Egli ha contestato tali addebiti, ma è stato licenziato in tronco con delibera in data 17 aprile 2000 del “Commissario ad acta” dell’Istituto. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova egli ha chiesto in via principale la dichiarazione di nullità e di illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e in via subordinata la condanna dell’Istituto al pagamento della indennità risarcitoria per recesso illegittimo. Nel ricorso il dirigente ha tra l’altro rilevato che l’Istituto non aveva costituito l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari previsto dall’art. 59 quarto comma del decreto legislativo n. 29/1993 recante la disciplina del rapporto di lavoro “privatizzato” dei pubblici impiegati e che, conseguentemente, il provvedimento disciplinare del licenziamento doveva ritenersi nullo perché emesso da organo non competente. Sia il Tribunale che, in grado di appello, la Corte di Genova hanno ritenuto legittimo il licenziamento osservando che l’ufficio previsto dall’art. 59 del D. Lgs. n. 29/93, sia al momento della contestazione dell’addebito, sia al momento dell’audizione dell’incolpato, non era regolarmente costituito, ma che la legge non detta alcuna disciplina relativa alla composizione dell’ufficio; conseguentemente – ha osservato la Corte di Genova – il potere di esercizio e di gestione del rapporto disciplinare non poteva che spettare a colui che, essendo stato formalmente incaricato di condurre il procedimento, rappresentava tale ufficio. Il medico ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza di appello, tra l’altro, per violazione dell’art. 59 D. Lgs. n. 29/93.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2168 del 5 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso. L’art. 59, quarto comma, del decreto legislativo n. 29/93 – ha ricordato la Corte – stabilisce che “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente”.
            Con questa norma – ha osservato la Corte – il legislatore ha inteso introdurre una nuova regolamentazione del procedimento disciplinare, fondata essenzialmente sull’u.c.p.d. (ufficio competente per i procedimenti disciplinari) che ha sostituito la vecchia “commissione di disciplina”. La specializzazione di tale organo e in special modo il suo distacco rispetto al capo della struttura cui appartiene il dipendente incolpato – ha affermato la Corte – tendono significativamente all’imparzialità del momento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato; dall’interpretazione del quarto comma dell’art. 59 si evince quindi che: a) l’u.c.p.d. costituisce l’organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari (ad eccezione del “rimprovero verbale” e della “censura”) e deve essere individuato dall’ente in modo istituzionale (ossia, a prescindere e comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare); b) tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’u.c.p.d., mentre il capo della struttura in cui il dipendente lavora si limita a “segnalare” l’asserito addebito del dipendente all’u.c.p.d. (che potrà, poi, anche ritenere, nell'ambito della sua competenza, di non iniziare il procedimento disciplinare con la notifica della contestazione); c) il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto o un organo dell’ente diverso dall’u.c.p.d. è illegittimo e, pertanto, la sanzione in tal modo irrogata è viziata di nullità in quanto il provvedimento è stato adottato in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza: in questa ipotesi, infatti, la norma determinatrice di competenza è espressione non solo di tecnica organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o almeno di garanzia della giustizia degli atti considerati), atteso che il legislatore ha stabilito che solo un determinato organo si trova nelle condizioni di poter rettamente iniziare e decidere in ordine ad un determinato provvedimento disciplinare, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, se compiuto da altro organo o soggetto o struttura dell’ente, si connota di patente illegittimità ed i suoi effetti dovranno essere eliminati mediante il suo annullamento.