| Nel rapporto di lavoro di Pubblico Impiego privatizzato, le sanzioni possono
essere applicate soltanto dall'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari.
A garanzia del dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 2168 del 5 febbraio
2004, Pres. Mattone, Rel. Balletti).
Paolo C., dipendente dellIstituto Giannina Gaslini con la qualifica di
dirigente medico di primo livello, è stato sottoposto a procedimento
disciplinare, con lettera del responsabile dellufficio operativo gestione del
personale, per aver rilasciato unintervista il cui contenuto è stato ritenuto
lesivo dellimmagine dellIstituto e per aver rifiutato di fornire
giustificazioni in merito allomessa timbratura del cartellino. Egli ha contestato
tali addebiti, ma è stato licenziato in tronco con delibera in data 17 aprile 2000 del
Commissario ad acta dellIstituto. Con ricorso al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Genova egli ha chiesto in via principale la dichiarazione di nullità e di
illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e in via
subordinata la condanna dellIstituto al pagamento della indennità risarcitoria per
recesso illegittimo. Nel ricorso il dirigente ha tra laltro rilevato che
lIstituto non aveva costituito lufficio competente per i procedimenti
disciplinari previsto dallart. 59 quarto comma del decreto legislativo n. 29/1993
recante la disciplina del rapporto di lavoro privatizzato dei pubblici
impiegati e che, conseguentemente, il provvedimento disciplinare del licenziamento doveva
ritenersi nullo perché emesso da organo non competente. Sia il Tribunale che, in grado di
appello, la Corte di Genova hanno ritenuto legittimo il licenziamento osservando che
lufficio previsto dallart. 59 del D. Lgs. n. 29/93, sia al momento della
contestazione delladdebito, sia al momento dellaudizione dellincolpato,
non era regolarmente costituito, ma che la legge non detta alcuna disciplina relativa alla
composizione dellufficio; conseguentemente ha osservato la Corte di Genova
il potere di esercizio e di gestione del rapporto disciplinare non poteva che
spettare a colui che, essendo stato formalmente incaricato di condurre il procedimento,
rappresentava tale ufficio. Il medico ha proposto ricorso per cassazione, censurando la
sentenza di appello, tra laltro, per violazione dellart. 59 D. Lgs. n. 29/93.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2168 del 5 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel.
Balletti) ha accolto il ricorso. Lart. 59, quarto comma, del decreto legislativo n.
29/93 ha ricordato la Corte stabilisce che ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua lufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui
il dipendente lavora, contesta laddebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede
direttamente.
Con questa norma ha osservato la Corte il legislatore ha inteso introdurre
una nuova regolamentazione del procedimento disciplinare, fondata essenzialmente
sullu.c.p.d. (ufficio competente per i procedimenti disciplinari) che ha sostituito
la vecchia commissione di disciplina. La specializzazione di tale organo e in
special modo il suo distacco rispetto al capo della struttura cui appartiene il dipendente
incolpato ha affermato la Corte tendono significativamente
allimparzialità del momento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato;
dallinterpretazione del quarto comma dellart. 59 si evince quindi che: a)
lu.c.p.d. costituisce lorgano competente a irrogare le sanzioni disciplinari
(ad eccezione del rimprovero verbale e della censura) e deve
essere individuato dallente in modo istituzionale (ossia, a prescindere e comunque,
anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare); b) tutte le fasi del
procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dallu.c.p.d., mentre il capo
della struttura in cui il dipendente lavora si limita a segnalare
lasserito addebito del dipendente allu.c.p.d. (che potrà, poi, anche
ritenere, nell'ambito della sua competenza, di non iniziare il procedimento disciplinare
con la notifica della contestazione); c) il procedimento disciplinare instaurato da un
soggetto o un organo dellente diverso dallu.c.p.d. è illegittimo e, pertanto,
la sanzione in tal modo irrogata è viziata di nullità in quanto il provvedimento è
stato adottato in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza: in questa
ipotesi, infatti, la norma determinatrice di competenza è espressione non solo di tecnica
organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o almeno di garanzia della giustizia
degli atti considerati), atteso che il legislatore ha stabilito che solo un determinato
organo si trova nelle condizioni di poter rettamente iniziare e decidere in ordine ad un
determinato provvedimento disciplinare, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, se
compiuto da altro organo o soggetto o struttura dellente, si connota di patente
illegittimità ed i suoi effetti dovranno essere eliminati mediante il suo annullamento.
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