| Le organizzazioni sindacali possono validamente concordare la sospensione dal
lavoro dei dipendenti di unazienda solo se munite di specifico mandato Oppure
se sia intervenuta una ratifica, espressa anche con comportamenti concludenti Un accordo fra le organizzazioni sindacali e
limprenditore avente ad oggetto la sospensione dal lavoro dei dipendenti per un
determinato periodo, senza corresponsione della retribuzione, può essere ritenuto valido
solo se sia stato concluso in base ad uno specifico mandato conferito dai lavoratori
ovvero se questi abbiano successivamente ratificato lintesa anche mediante
comportamenti concludenti.
Laffermazione
della necessità per la validità di tali contratti di un mandato espresso alle
organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori o della necessità di una loro successiva
ratifica costituisce sviluppo coerente della natura della rappresentanza delle
organizzazioni sindacali. Al contrario di quanto ritenuto da autorevole dottrina che
sulla base di una copiosa normativa legislativa volta a riconoscere ai sindacati
poteri di regolamentazione del rapporto di lavoro con efficacia anche per i non iscritti
(cfr. tra le altre disposizioni: artt. 4 e 5 L. 20 maggio 1970 n. 300; art. 1 comma 4, L.
9 dicembre 1977 n. 903; art. 5, L. 19 dicembre 1984 n. 863; art. 4, comma 11, L. 23 luglio
1991 n. 223) ha riconosciuto ai sindacati maggiormente rappresentativi una forma di
rappresentanza che si avvicina a quella legale, capace così di incidere sulla sfera
giuridica dell'intera collettività dei lavoratori in un'ottica di piena fungibilità fra
fonti legali e fonti collettive, la giurisprudenza di legittimità è costante invece nel
collocare nellambito della rappresentanza volontaria il potere dei sindacati,
ricollegandolo al mandato che il lavoratore, nellatto di associarsi, conferisce
allorganizzazione di agire in nome e conto proprio, come è dimostrato chiaramente
dallambito applicativo dei contratti collettivi, la cui efficacia limitata in via
generale agli iscritti è stata considerata estensibile anche ai non iscritti solo alla
presenza di un comportamento concludente delle parti individuali, e cioè alla loro
adesione esplicita (attraverso un richiamo espresso alla normativa contrattualistica) o
implicita (attraverso la concreta attuazione delle clausole contrattuali) al contratto
stesso. Nelladesione al sindacato è insito lintento del lavoratore di
rinunziare allesercizio della propria autonomia individuale a favore della
collettività dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di categoria di fissare
condizioni minime di lavoro di natura inderogabile, di migliorare i livelli contrattuali e
di fornire assistenza ai lavoratori; nella suddetta adesione non è invece ravvisabile la
volontà di attribuire la piena disponibilità di posizioni individuali alle
organizzazioni sindacali che, pertanto non possono dismettere diritti già acquisiti al
patrimonio dei singoli lavoratori, disponendo liberamente ed autonomamente di tali
diritti. Ne consegue che in relazione al periodo precedente allammissione alla cassa
integrazione, le organizzazioni sindacali ed il datore di lavoro non possono stipulare
accordi aventi ad oggetto la sospensione dellobbligo dei lavoratori di effettuare la
prestazione lavorativa e la perdita del diritto dei lavoratori alla retribuzione, in
quanto detti accordi vengono ad incidere su diritti soggettivi di cui i lavoratori sono
divenuti titolari sulla base dei singoli contratti individuali. Lefficacia di detti
accordi richiede pertanto un preventivo e specifico mandato da parte dei lavoratori, che
valga ad attribuire in materia un potere non spettante alle organizzazioni sindacali;
mandato la cui esistenza può ricavarsi da condotte significative, che esprimano in
maniera non equivoca la volontà degli interessati, dovendosi escludere la forma scritta
per gli accordi collettivi, per i quali vige la regola della libertà di forma (Cassazione
Sezione Lavoro n. 2362 del 7 febbraio 2004, Pres. DellAnno, Rel. Vidiri).
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