Le organizzazioni sindacali possono validamente concordare la sospensione dal lavoro dei dipendenti di un’azienda solo se munite di specifico mandato – Oppure se sia intervenuta una ratifica, espressa anche con comportamenti concludenti

Un accordo fra le organizzazioni sindacali e l’imprenditore avente ad oggetto la sospensione dal lavoro dei dipendenti per un determinato periodo, senza corresponsione della retribuzione, può essere ritenuto valido solo se sia stato concluso in base ad uno specifico mandato conferito dai lavoratori ovvero se questi abbiano successivamente ratificato l’intesa anche mediante comportamenti concludenti.
         L’affermazione della necessità per la validità di tali contratti di un mandato espresso alle organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori o della necessità di una loro successiva ratifica costituisce sviluppo coerente della natura della rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Al contrario di quanto ritenuto da autorevole dottrina che – sulla base di una copiosa normativa legislativa volta a riconoscere ai sindacati poteri di regolamentazione del rapporto di lavoro con efficacia anche per i non iscritti (cfr. tra le altre disposizioni: artt. 4 e 5 L. 20 maggio 1970 n. 300; art. 1 comma 4, L. 9 dicembre 1977 n. 903; art. 5, L. 19 dicembre 1984 n. 863; art. 4, comma 11, L. 23 luglio 1991 n. 223) – ha riconosciuto ai sindacati maggiormente rappresentativi una forma di rappresentanza che si avvicina a quella legale, capace così di incidere sulla sfera giuridica dell'intera collettività dei lavoratori in un'ottica di piena fungibilità fra fonti legali e fonti collettive, la giurisprudenza di legittimità è costante invece nel collocare nell’ambito della rappresentanza volontaria il potere dei sindacati, ricollegandolo al mandato che il lavoratore, nell’atto di associarsi, conferisce all’organizzazione di agire in nome e conto proprio, come è dimostrato chiaramente dall’ambito applicativo dei contratti collettivi, la cui efficacia limitata in via generale agli iscritti è stata considerata estensibile anche ai non iscritti solo alla presenza di un comportamento concludente delle parti individuali, e cioè alla loro adesione esplicita (attraverso un richiamo espresso alla normativa contrattualistica) o implicita (attraverso la concreta attuazione delle clausole contrattuali) al contratto stesso. Nell’adesione al sindacato è insito l’intento del lavoratore di rinunziare all’esercizio della propria autonomia individuale a favore della collettività dei lavoratori consentendo alle organizzazioni di categoria di fissare condizioni minime di lavoro di natura inderogabile, di migliorare i livelli contrattuali e di fornire assistenza ai lavoratori; nella suddetta adesione non è invece ravvisabile la volontà di attribuire la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali che, pertanto non possono dismettere diritti già acquisiti al patrimonio dei singoli lavoratori, disponendo liberamente ed autonomamente di tali diritti. Ne consegue che in relazione al periodo precedente all’ammissione alla cassa integrazione, le organizzazioni sindacali ed il datore di lavoro non possono stipulare accordi aventi ad oggetto la sospensione dell’obbligo dei lavoratori di effettuare la prestazione lavorativa e la perdita del diritto dei lavoratori alla retribuzione, in quanto detti accordi vengono ad incidere su diritti soggettivi di cui i lavoratori sono divenuti titolari sulla base dei singoli contratti individuali. L’efficacia di detti accordi richiede pertanto un preventivo e specifico mandato da parte dei lavoratori, che valga ad attribuire in materia un potere non spettante alle organizzazioni sindacali; mandato la cui esistenza può ricavarsi da condotte significative, che esprimano in maniera non equivoca la volontà degli interessati, dovendosi escludere la forma scritta per gli accordi collettivi, per i quali vige la regola della libertà di forma (Cassazione Sezione Lavoro n. 2362 del 7 febbraio 2004, Pres. Dell’Anno, Rel. Vidiri).