Le transazioni sui diritti del lavoratore aventi ad oggetto componenti della retribuzione sono invalide.   – E possono essere impugnate in base all’art. 2113 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2734 del 12 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis).


            Dante A. ed altri dipendenti della USL 11 di Fermo hanno chiesto al locale Pretore di condannare la Regione Marche al pagamento di quote residue di compensi relativi all’attività di “plus orario” per l’anno 1985. La Regione si è difesa sostenendo, tra l’altro, che la domanda doveva ritenersi preclusa per effetto di una transazione sottoscritta dai lavoratori e concernente per l’appunto i compensi per “plus orario”, anche se tale accordo era stato tempestivamente impugnato. Il Pretore ha accolto la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Fermo che ha giudicato valida la transazione, affermando che, in base all’art. 2113 cod. civ. essa doveva ritenersi non impugnabile in quanto concernente diritti disponibili, ovvero non tutelati da norme inderogabili. L’art. 2113 cod. civ. dispone che non sono valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi; peraltro, per ottenere l’annullamento il lavoratore deve impugnarla nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data del successivo accordo. Il Tribunale ha affermato che devono ritenersi non disponibili, in quanto tutelati da norme inderogabili, soltanto i diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona (come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie etc.); nel caso in esame, secondo il Tribunale, la transazione non era impugnabile perché concernente un’indennità di portata marginale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Fermo per violazione dell’art. 2113 cod. civ.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2734 del 12 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis) ha accolto il ricorso. Il criterio fondamentale per l’individuazione dell’area dei diritti indisponibili da parte del lavoratore – ha affermato la Corte – è correlato alla ratio legis, cui si ispira l’art. 2113 cod. civ., consistente nella tutela del lavoratore come parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via normale viene disciplinata con norme inderogabili, salvo una previsione espressa in contrario; in questa prospettiva appare riduttivo il riconoscimento di diritti indisponibili da parte del lavoratore soltanto in relazione alla lesione di diritti fondamentali della persona in quanto in tal modo verrebbe esclusa la tutela per un’ampia gamma di diritti di natura retributiva, tra i quali il compenso per il plus orario e relativi accessori.