Le transazioni sui
diritti del lavoratore aventi ad oggetto componenti della retribuzione sono invalide.
E possono essere impugnate in base allart. 2113 cod. civ.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 2734 del 12 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis).
Dante A. ed altri dipendenti della USL 11 di Fermo hanno chiesto al locale
Pretore di condannare la Regione Marche al pagamento di quote residue di compensi relativi
allattività di plus orario per lanno 1985. La Regione si è
difesa sostenendo, tra laltro, che la domanda doveva ritenersi preclusa per effetto
di una transazione sottoscritta dai lavoratori e concernente per lappunto i compensi
per plus orario, anche se tale accordo era stato tempestivamente impugnato. Il
Pretore ha accolto la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata, in
grado di appello, dal Tribunale di Fermo che ha giudicato valida la transazione,
affermando che, in base allart. 2113 cod. civ. essa doveva ritenersi non impugnabile
in quanto concernente diritti disponibili, ovvero non tutelati da norme inderogabili.
Lart. 2113 cod. civ. dispone che non sono valide le rinunzie e le transazioni che
hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti collettivi; peraltro, per ottenere lannullamento il
lavoratore deve impugnarla nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla
data del successivo accordo. Il Tribunale ha affermato che devono ritenersi non
disponibili, in quanto tutelati da norme inderogabili, soltanto i diritti di natura
retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti
della persona (come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie etc.); nel
caso in esame, secondo il Tribunale, la transazione non era impugnabile perché
concernente unindennità di portata marginale. I lavoratori hanno proposto ricorso
per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Fermo per violazione dellart.
2113 cod. civ.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2734 del 12 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis)
ha accolto il ricorso. Il criterio fondamentale per lindividuazione dellarea
dei diritti indisponibili da parte del lavoratore ha affermato la Corte è
correlato alla ratio legis, cui si ispira lart. 2113 cod. civ., consistente
nella tutela del lavoratore come parte più debole del rapporto di lavoro, la cui
posizione in via normale viene disciplinata con norme inderogabili, salvo una previsione
espressa in contrario; in questa prospettiva appare riduttivo il riconoscimento di diritti
indisponibili da parte del lavoratore soltanto in relazione alla lesione di diritti
fondamentali della persona in quanto in tal modo verrebbe esclusa la tutela per
unampia gamma di diritti di natura retributiva, tra i quali il compenso per il plus
orario e relativi accessori.
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