Contrasto di giurisprudenza sulla utilizzabilità della cessione di credito per ottenere la trattenuta ed il versamento dei contributi sindacali.  - Due soluzioni: una negativa e una affermativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 3917 del 26 febbraio 2004, Pres.  Mattone, Rel. Filadoro). 


            Un contrasto di giurisprudenza, da ritenersi inconsapevole, si è determinato nella Sezione Lavoro sulla questione della utilizzabilità, da parte di sindacati non firmatari di contratti collettivi nazionali, della cessione di credito come strumento giuridico per ottenere dalle aziende la trattenuta e il versamento di contributi sindacali, dopo l'abrogazione per referendum del secondo comma dell'art. 26 St. Lav. che attribuiva alle associazioni sindacali il diritto di percepire le quote dovute dai lavoratori a mezzo di trattenute sui salari. Circa un mese fa la Corte con sentenza n. 1968 del 3 febbraio 2004 (Pres. Prestipino, Rel. Balletti ) aveva escluso che la cessione di credito potesse essere utilizzata per ottenere il versamento dei contributi sindacali. Un orientamento decisamente opposto è stato espresso dalla Sezione Lavoro nella sentenza n. 3917 del 26 febbraio 2004 (Pres. Mattone, Rel. Filadoro). Con quest'ultima decisione la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Fiat Auto contro il Sincobas per ottenere la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino in data 17 novembre 2000, che aveva dichiarato antisindacale il comportamento dell'azienda consistito nel non dar corso alle richieste di 128 lavoratori aderenti al Sincobas di effettuare le trattenute delle quote sindacali sulle loro retribuzioni in base a cessioni di credito da loro effettuate in favore del sindacato. Mentre la cessione del contratto, comportando la sostituzione della parte tenuta all'esecuzione del rapporto, richiede sempre il consenso della parte ceduta - ha affermato la Corte - questo consenso non è richiesto per la cessione di credito, perché il cedente aliena e trasferisce semplicemente una pretesa creditoria e, normalmente, per il debitore ceduto è indifferente eseguire la prestazione ad un nuovo avente diritto; d'altra parte la cessione può riguardare anche crediti futuri. 
            E' appena il caso di ricordare che l'interesse del sindacato a ricevere le quote sindacali non costituisce un interesse di mero fatto, ma è pur sempre legislativamente protetto, dal momento che il primo comma dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, sopravvissuto alla abrogazione referendaria, contempla il diritto dei lavoratori di raccogliere i contributi sul luogo di lavoro, con conseguente compressione del potere di organizzazione imprenditoriale. Né può dirsi, come sembra affermare la ricorrente, che, in tal modo, siano posti a carico della società datrice di lavoro oneri non previsti e comunque insostenibili. Nel bilanciamento dei diversi interessi non è affatto illogico che prevalga quello del sindacato alla raccolta dei contributi ed al versamento diretto degli stessi. Tra l'altro, gli oneri del pagamento non potranno - intuitivamente - essere superiori a quelli previsti per l'accredito delle quote associative ai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro, rispetto ai quali la società ha già contrattualmente assunto il relativo compito organizzativo.