|
Contrasto di giurisprudenza sulla utilizzabilità della cessione
di credito per ottenere la trattenuta ed il versamento dei contributi sindacali. -
Due soluzioni: una negativa e una affermativa
(Cassazione Sezione Lavoro n. 3917 del 26 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro).
Un contrasto di giurisprudenza, da
ritenersi inconsapevole, si è determinato nella Sezione Lavoro sulla questione della
utilizzabilità, da parte di sindacati non firmatari di contratti collettivi nazionali,
della cessione di credito come strumento giuridico per ottenere dalle aziende la
trattenuta e il versamento di contributi sindacali, dopo l'abrogazione per referendum del
secondo comma dell'art. 26 St. Lav. che attribuiva alle associazioni sindacali il diritto
di percepire le quote dovute dai lavoratori a mezzo di trattenute sui salari. Circa un
mese fa la Corte con sentenza
n. 1968 del 3 febbraio 2004 (Pres. Prestipino, Rel. Balletti ) aveva
escluso che la cessione di credito potesse essere utilizzata per ottenere il versamento dei contributi sindacali. Un orientamento
decisamente opposto è stato espresso dalla Sezione Lavoro nella sentenza n. 3917 del 26
febbraio 2004 (Pres. Mattone, Rel. Filadoro). Con quest'ultima decisione la Corte ha
rigettato il ricorso proposto dalla Fiat Auto contro il Sincobas per ottenere la
cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino in data 17 novembre 2000, che
aveva dichiarato antisindacale il comportamento dell'azienda consistito nel non dar corso
alle richieste di 128 lavoratori aderenti al Sincobas di effettuare le trattenute delle
quote sindacali sulle loro retribuzioni in base a cessioni di credito da loro effettuate
in favore del sindacato. Mentre la cessione del contratto, comportando la sostituzione
della parte tenuta all'esecuzione del rapporto, richiede sempre il consenso della parte
ceduta - ha affermato la Corte - questo consenso non è richiesto per la cessione di
credito, perché il cedente aliena e trasferisce semplicemente una pretesa creditoria e,
normalmente, per il debitore ceduto è indifferente eseguire la prestazione ad un nuovo
avente diritto; d'altra parte la cessione può riguardare anche crediti futuri.
E' appena il caso di ricordare che
l'interesse del sindacato a ricevere le quote sindacali non costituisce un interesse di
mero fatto, ma è pur sempre legislativamente protetto, dal momento che il primo comma
dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, sopravvissuto alla abrogazione referendaria,
contempla il diritto dei lavoratori di raccogliere i contributi sul luogo di lavoro, con
conseguente compressione del potere di organizzazione imprenditoriale. Né può dirsi,
come sembra affermare la ricorrente, che, in tal modo, siano posti a carico della società
datrice di lavoro oneri non previsti e comunque insostenibili. Nel bilanciamento dei
diversi interessi non è affatto illogico che prevalga quello del sindacato alla raccolta
dei contributi ed al versamento diretto degli stessi. Tra l'altro, gli oneri del pagamento
non potranno - intuitivamente - essere superiori a quelli previsti per l'accredito delle
quote associative ai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro,
rispetto ai quali la società ha già contrattualmente assunto il relativo compito
organizzativo.
|