Il lavoratore trasferito
illegalmente ha diritto dall'astenersi dall'eseguire il trasferimento e di continuare ad
offrire la prestazione lavorativa presso lo stabilimento cui era addetto. Il
provvedimento in quanto nullo non produce effetti (Cassazione Sezione Lavoro n. 4771 del 9
marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi).
La
Pavan S.p.A. dopo avere acquistato lazienda Torresani, con sede in Paderno Dugnano,
ha concluso con la FIOM-CGIL un accordo che prevedeva il mantenimento dei livelli di
occupazione nel locale stabilimento. Due mesi dopo, nonostante le proteste del sindacato,
essa ha disposto il trasferimento a Galliera Veneta del reparto progettazione. Uno degli
addetti al reparto, Michele I., ha rifiutato di eseguire il trasferimento offrendo la
prestazione lavorativa in Paderno Dugnano. Lazienda lo ha licenziato. La FIOM-CGIL
ed il lavoratore hanno impugnato il trasferimento ed il successivo licenziamento in quanto
antisindacali. Il Pretore di Milano ha ritenuto antisindacale il trasferimento da Paderno
Dugnano a Galliera Veneta dellufficio progettazione e conseguentemente ha annullato
sia il trasferimento che il licenziamento di Michele I. Questa decisione è stata
confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano, che ha ravvisato, nel
comportamento dellazienda, una grave violazione degli accordi da essa raggiunti in
sede sindacale, tale da recare grave pregiudizio alla credibilità e al prestigio della
FIOM-CGIL.
La
S.p.A. Pavan ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per
difetto di motivazione e violazione di legge; essa ha tra laltro sostenuto che il
lavoratore avrebbe dovuto comunque dar corso al trasferimento, in attesa della decisione
in sede giudiziaria sulla sua legittimità.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4771 del 9 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi) ha
rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato
il giudizio di antisindacalità espresso sul comportamento dellazienda. Con
riferimento alla posizione di Michele I. la Corte, richiamando la sua costante
giurisprudenza in materia, ha affermato che il comportamento del lavoratore che non
ottemperi ad una trasferimento illegittimo, prendendo servizio nellunità produttiva
cui è stato destinato, ma offra la sua
prestazione nel luogo dove lo svolgeva, ricevendo qui un rifiuto di riceverla, non è
sanzionabile in quanto il trasferimento nullo non può determinare alcun effetto né
legittimare il licenziamento disciplinare; inoltre ha concluso la Corte il
comportamento del lavoratore costituisce reazione legittima, in base allart. 1460
cod. civ., come eccezione di inadempimento.
|