Il lavoratore trasferito illegalmente ha diritto dall'astenersi dall'eseguire il trasferimento e di continuare ad offrire la prestazione lavorativa presso lo stabilimento cui era addetto.  – Il provvedimento in quanto nullo non produce effetti (Cassazione Sezione Lavoro n. 4771 del 9 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi).


           La Pavan S.p.A. dopo avere acquistato l’azienda Torresani, con sede in Paderno Dugnano, ha concluso con la FIOM-CGIL un accordo che prevedeva il mantenimento dei livelli di occupazione nel locale stabilimento. Due mesi dopo, nonostante le proteste del sindacato, essa ha disposto il trasferimento a Galliera Veneta del reparto progettazione. Uno degli addetti al reparto, Michele I., ha rifiutato di eseguire il trasferimento offrendo la prestazione lavorativa in Paderno Dugnano. L’azienda lo ha licenziato. La FIOM-CGIL ed il lavoratore hanno impugnato il trasferimento ed il successivo licenziamento in quanto antisindacali. Il Pretore di Milano ha ritenuto antisindacale il trasferimento da Paderno Dugnano a Galliera Veneta dell’ufficio progettazione e conseguentemente ha annullato sia il trasferimento che il licenziamento di Michele I. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano, che ha ravvisato, nel comportamento dell’azienda, una grave violazione degli accordi da essa raggiunti in sede sindacale, tale da recare grave pregiudizio alla credibilità e al prestigio della FIOM-CGIL.
           La S.p.A. Pavan ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per difetto di motivazione e violazione di legge; essa ha tra l’altro sostenuto che il lavoratore avrebbe dovuto comunque dar corso al trasferimento, in attesa della decisione in sede giudiziaria sulla sua legittimità.
           La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4771 del 9 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato il giudizio di antisindacalità espresso sul comportamento dell’azienda. Con riferimento alla posizione di Michele I. la Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza in materia, ha affermato che il comportamento del lavoratore che non ottemperi ad una trasferimento illegittimo, prendendo servizio nell’unità produttiva cui  è stato destinato, ma offra la sua prestazione nel luogo dove lo svolgeva, ricevendo qui un rifiuto di riceverla, non è sanzionabile in quanto il trasferimento nullo non può determinare alcun effetto né legittimare il licenziamento disciplinare; inoltre – ha concluso la Corte – il comportamento del lavoratore costituisce reazione legittima, in base all’art. 1460 cod. civ., come eccezione di inadempimento.