MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 marzo 2004
Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del
contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 36 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina l'indennità mensile di disponibilità da
corrispondere, nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, al lavoratore per i
periodi nei quali il medesimo garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa
di assegnazione;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 36, che demanda al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali la definizione, ovvero l'aggiornamento periodico, della misura
minima dell'indennità
di disponibilità;
Ritenuto che detta indennità debba essere costituita da un valore idoneo a garantire il
massimo spazio alla contrattazione collettiva alla quale il citato art. 36 annette una
funzione primaria per la
quantificazione più adeguata;
Ritenuto opportuno prendere come base di calcolo dell'indennità di disponibilità, le
retribuzioni previste dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice in quanto il
riferimento alle stesse
consente di tener conto sia delle esigenze di settore che di quelle relative alla
professionalità del prestatore di lavoro;
Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei
quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di
utilizzazione, e' determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.
Art. 2.
1. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione
dell'indennità di cui all'art. 1, e' costituita da:
minimo tabellare;
indennità di contingenza;
E.T.R.;
ratei di mensilità aggiuntivi.
Art. 3.
1. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario
quello del CCNL applicato.
Roma, 10 marzo 2004
Il Ministro: Maroni
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