La lesione della professionalità mediante privazione del lavoro, produce un danno non patrimoniale – Che deve essere risarcito (Cassazione Sezione Terza Civile  n. 7980  del 27 aprile 2004, Pres. Carbone, Rel. Sabatini).


            Gaetano A., primario del reparto di cardiochirurgia infantile dell’Ospedale S.S. Giacomo e Cristoforo di Massa, ha ottenuto nel 1984 dal giudice amministrativo l’annullamento dei provvedimenti con i quali nel periodo 1976 – 77 era stato inizialmente sospeso, poi dichiarato decaduto ed infine destituito dall’impiego. Dopo essere stato reintegrato in servizio, egli ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Massa, il Comune e la USL n. 2 di Massa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, conseguenti all’assenza coatta dal servizio protrattasi per otto anni, nella misura complessiva di cinque miliardi di lire; i danni da risarcire sono stati da lui indicati nella perdita di clientela e di offerte di insegnamento universitario, nonché della possibilità di operare e di partecipare a concorsi, nella caduta di immagine professionale, nel venir meno di inviti a congressi. Sia il Tribunale di Massa che, in secondo grado, la Corte d’Appello di Firenze hanno ritenuto infondata la domanda, per mancanza di prova del dolo o della colpa degli amministratori pubblici che avevano emesso i provvedimenti poi annullati. La decisione del giudice di appello è stata cassata, in seguito a ricorso del primario, dalla Suprema Corte, che ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova affermando il principio che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire i danni cagionati a privati con provvedimenti poi dichiarati illegittimi. Il giudice del rinvio, con sentenza del dicembre 1999, ha condannato la Regione Toscana, succeduta nelle obbligazioni della USL n. 2 di Massa, al risarcimento del danno in favore di Gaetano A. nella misura di lire 350 milioni oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lesione dell’immagine del cardiochirurgo; nella determinazione di tale importo essa ha tenuto conto del fatto che gran parte del danno emergente, riferibile alle obbligazioni nascenti dal rapporto di pubblico impiego, era stato risarcito in precedenza a seguito di una trasmissione. La Corte di Genova ha escluso il diritto di Gaetano A. al risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando che non si erano verificati fatti configurabili come reati. Il primario ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d’Appello di Genova per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 2043 cod. civ., (che prevede l’obbligo di risarcire il danno ingiusto), nella parte in cui ha negato la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile. Il ricorrente ha affermato che doveva ritenersi risarcibile la lesione del valore della propria persona in senso soggettivo, del proprio diritto alla identità personale e alla dignità, tutelato dall’art. 2 della Costituzione.
            La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 7980 del 27 aprile 2004, Pres. Carbone, Rel. Sabatini) ha accolto, sul punto, il ricorso, richiamando la giurisprudenza della Sezione Lavoro secondo cui la lesione della professionalità può dar luogo a risarcimento anche quando non sia stata fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (sentenza n. 10 del 2002 ) ed affermando, tra l’altro, quanto segue:
            Sul piano generale, deve rilevarsi che danno patrimoniale e danno non patrimoniale furono disciplinati dal legislatore del 1942 rispettivamente agli artt. 2043 e 2059 c.c., norma, quest’ultima, che limitò il risarcimento ai soli “casi determinati dalla legge”: lettera della legge che ha indotto la Corte territoriale a negare nella specie il chiesto risarcimento. Il quadro normativo e, però, successivamente e profondamente mutato: l’art. 2 della Costituzione, di ispirazione democratica e liberale, riconosce e garantisce infatti i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, mentre diverse norme ordinarie (ad esempio l’art. 2 legge n. 89 del 2001 sul mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo) assicurano il risarcimento del danno non patrimoniale oltre la previsione degli artt. 185 c.p. e 89 c.p.c., il cui il citato art. 2059 si riferisce. Sono queste – unitamente agli interventi della Corte costituzionale, ad esempio in materia di danno biologico – le ragioni per le quali di recente (sentenza n. 8828 del 2003) questa stessa Corte ha affermato, interpretando l’art. 2059 c.c. in senso conforme alle norme costituzionali, ad esso sovraordinate, che il danno non patrimoniale , che detta disposizione contempla, comprende, oltre al danno morale soggettivo, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi in suscettibili di valutazione economica, senza che sia necessario che tale lesione configuri reato. Tali affermazioni devono essere condivise. Come questa C.S. ebbe a rilevare (sent. n. 3563 del 1996), peraltro in tema di danno biologico, esso è immanente al fatto illecito lesivo dell’integrità biopsichica del danneggiato, a differenza delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla stessa lesione, trascendenti lo stesso fatto. Tali rilievi devono essere estesi dalla tutela del diritto alla salute alla lesione di ogni altro valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, e comportano pertanto il risarcimento del danno relativo, indipendentemente dai riflessi patrimoniali della stessa lesione, che costituiscono una voce di danno eventuale, autonoma e aggiuntiva. Nella specie il ricorrente allega la violazione non dell’art. 2059 c.c. ma dell’art. 2043 c.c.: profilo, peraltro, non ostativo all’accoglimento del motivo, decisiva in tal senso essendo la prospettazione di un danno non patrimoniale. Sul punto, l’impugnata sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice che riesaminerà il corrispondente motivo d’appello attenendosi a tali criteri.
            La causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.