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La lesione della professionalità mediante privazione del lavoro, produce un danno
non patrimoniale Che deve essere risarcito (Cassazione Sezione Terza Civile n. 7980 del
27 aprile 2004, Pres. Carbone, Rel. Sabatini).
Gaetano
A., primario del reparto di cardiochirurgia infantile dellOspedale S.S. Giacomo e
Cristoforo di Massa, ha ottenuto nel 1984 dal giudice amministrativo lannullamento
dei provvedimenti con i quali nel periodo 1976 77 era stato inizialmente sospeso,
poi dichiarato decaduto ed infine destituito dallimpiego. Dopo essere stato
reintegrato in servizio, egli ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Massa, il
Comune e la USL n. 2 di Massa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
conseguenti allassenza coatta dal servizio protrattasi per otto anni, nella misura
complessiva di cinque miliardi di lire; i danni da risarcire sono stati da lui indicati
nella perdita di clientela e di offerte di insegnamento universitario, nonché della
possibilità di operare e di partecipare a concorsi, nella caduta di immagine
professionale, nel venir meno di inviti a congressi. Sia il Tribunale di Massa che, in
secondo grado, la Corte dAppello di Firenze hanno ritenuto infondata la domanda, per
mancanza di prova del dolo o della colpa degli amministratori pubblici che avevano emesso
i provvedimenti poi annullati. La decisione del giudice di appello è stata cassata, in
seguito a ricorso del primario, dalla Suprema Corte, che ha rinviato la causa alla Corte dAppello
di Genova affermando il principio che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire i
danni cagionati a privati con provvedimenti poi dichiarati illegittimi. Il giudice del
rinvio, con sentenza del dicembre 1999, ha condannato la Regione Toscana, succeduta nelle
obbligazioni della USL n. 2 di Massa, al risarcimento del danno in favore di Gaetano A.
nella misura di lire 350 milioni oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale per lesione dellimmagine del cardiochirurgo; nella determinazione di
tale importo essa ha tenuto conto del fatto che gran parte del danno emergente, riferibile
alle obbligazioni nascenti dal rapporto di pubblico impiego, era stato risarcito in
precedenza a seguito di una trasmissione. La Corte di Genova ha escluso il diritto di
Gaetano A. al risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando che non si erano
verificati fatti configurabili come reati. Il primario ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza della Corte dAppello di Genova per difetto di motivazione e
per violazione dellart. 2043 cod. civ., (che prevede lobbligo di risarcire il
danno ingiusto), nella parte in cui ha negato la sussistenza di un danno non patrimoniale
risarcibile. Il ricorrente ha affermato che doveva ritenersi risarcibile la lesione del
valore della propria persona in senso soggettivo, del proprio diritto alla identità
personale e alla dignità, tutelato dallart. 2 della Costituzione.
La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 7980 del 27 aprile 2004, Pres. Carbone,
Rel. Sabatini) ha accolto, sul punto, il ricorso, richiamando la giurisprudenza della
Sezione Lavoro secondo cui la lesione della professionalità può dar luogo a risarcimento
anche quando non sia stata fornita la prova delleffettiva sussistenza di un danno
patrimoniale (sentenza
n. 10 del 2002 ) ed affermando, tra laltro, quanto segue:
Sul piano generale, deve rilevarsi che danno patrimoniale e danno non
patrimoniale furono disciplinati dal legislatore del 1942 rispettivamente agli artt. 2043
e 2059 c.c., norma, questultima, che limitò il risarcimento ai soli casi
determinati dalla legge: lettera della legge che ha indotto la Corte territoriale a
negare nella specie il chiesto risarcimento. Il quadro normativo e, però, successivamente
e profondamente mutato: lart. 2 della Costituzione, di ispirazione democratica e
liberale, riconosce e garantisce infatti i diritti inviolabili delluomo sia come
singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, mentre diverse
norme ordinarie (ad esempio lart. 2 legge n. 89 del 2001 sul mancato rispetto del
termine ragionevole di durata del processo) assicurano il risarcimento del danno non
patrimoniale oltre la previsione degli artt. 185 c.p. e 89 c.p.c., il cui il citato art.
2059 si riferisce. Sono queste unitamente agli interventi della Corte
costituzionale, ad esempio in materia di danno biologico le ragioni per le quali di
recente (sentenza n. 8828 del 2003) questa stessa Corte ha affermato, interpretando lart.
2059 c.c. in senso conforme alle norme costituzionali, ad esso sovraordinate, che il danno
non patrimoniale , che detta disposizione contempla, comprende, oltre al danno morale
soggettivo, anche ogni ipotesi in cui si verifichi uningiusta lesione di un valore
inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi
in suscettibili di valutazione economica, senza che sia necessario che tale lesione
configuri reato. Tali affermazioni devono essere condivise. Come questa C.S. ebbe a
rilevare (sent. n. 3563 del 1996), peraltro in tema di danno biologico, esso è immanente
al fatto illecito lesivo dellintegrità biopsichica del danneggiato, a differenza
delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla stessa lesione, trascendenti lo stesso
fatto. Tali rilievi devono essere estesi dalla tutela del diritto alla salute alla lesione
di ogni altro valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, e comportano
pertanto il risarcimento del danno relativo, indipendentemente dai riflessi patrimoniali
della stessa lesione, che costituiscono una voce di danno eventuale, autonoma e
aggiuntiva. Nella specie il ricorrente allega la violazione non dellart. 2059 c.c.
ma dellart. 2043 c.c.: profilo, peraltro, non ostativo allaccoglimento del
motivo, decisiva in tal senso essendo la prospettazione di un danno non patrimoniale. Sul
punto, limpugnata sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice
che riesaminerà il corrispondente motivo dappello attenendosi a tali criteri.
La causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte dAppello di Genova.
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