Per accertare se la discopatia dell'impiegato videoterminalista sia stata causata dall'attività lavorativa può essere applicato il criterio epidemiologico  – Facendo riferimento alla letteratura scientifica (Cassazione Sezione Lavoro n. 8073 del 27 aprile 2004, Pres. Mattone, Rel. Di Iasi).


            Paolo B., affetto da artropatia degenerativa del rachide cervicale e dorso-lombare, con discopatia multipla, ha chiesto all’INAIL il riconoscimento del suo diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali previste per le patologie di origine lavorativa, sostenendo che la malattia era stata causata dall’attività di impiegato video terminalista da lui svolta per alcuni decenni. L’INAIL non ha accolto la domanda. Ne è seguito un giudizio davanti al Pretore di Chieti, che ha rigettato la domanda. In grado di appello il Tribunale di Chieti ha nominato un consulente tecnico il quale ha escluso che l’attività di impiegato video terminalista presenti rischi a carico della colonna vertebrale. Il consulente di parte del lavoratore ha evidenziato la necessità di utilizzare il criterio epidemiologico nella ricerca del nesso di causalità tra la patologia accertata e l’attività lavorativa svolta, facendo riferimento alla letteratura scientifica e ai risultati di congressi medici. Il Tribunale ha ignorato i rilievi del consulente di parte, affermando che l’artropatia degenerativa del rachide è una malattia comune a un gran numero di persone, specie le anziane. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione ed in particolare per non avere preso in esame la relazione del consulente tecnico di parte.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8073 del 27 aprile 2004, Pres. Mattone, Rel. Di Iasi), ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale, omettendo di valutare le affermazioni del consulente di parte, sia incorso in difetto di motivazione. In omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – ha osservato la Corte – il ricorrente ha riportato brani significativi del ricorso in appello e della consulenza di parte ad esso allegata, dai quali si evince che fu evidenziata la necessità di utilizzo del criterio epidemiologico nella ricerca del nesso di causalità tra le patologia accertata e l’attività di terminalista; il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto valutare, anche solo per disattenderla, tale affermazione, peraltro non genericamente espressa, ma supportata dal richiamo ai risultati di congressi medici e alla letteratura scientifica, specie tenendo presente che l’attività di videoterminalista è attività relativamente “recente” e pertanto non possono ritenersi ancora definitivamente accertati nella scienza medica gli effetti che l’attività suddetta, svolta nell’arco di molti anni, può avere sulla salute del lavoratore. Non deve escludersi in materia – ha affermato la Corte – l’adozione del criterio epidemiologico, specie per accertare, in relazione a malattie multifattoriali, quantomeno l’incidenza concausale dell’attività lavorativa svolta. L’affermazione (contenuta nella sentenza impugnata) secondo la quale l’artropatia degenerativa del rachide è malattia comune a un gran numero di persone, specie se anziane – ha concluso la Cassazione – non è certamente  sufficiente al rigetto della domanda, atteso che, a tal fine, il giudice di merito avrebbe dovuto motivatamente escludere (specie in presenza di una patologia multifattoriale quale l’artropatia) che l’attività lavorativa abbia avuto un, anche minimo, ruolo concausale, dovendosi per tale ritenere pure quello determinante una piccolissima accelerazione di una malattia pregressa.
            La Corte ha rinviato la causa, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di L’Aquila.