| Per accertare se la
discopatia dell'impiegato videoterminalista sia stata causata dall'attività lavorativa
può essere applicato il criterio epidemiologico Facendo riferimento
alla letteratura scientifica (Cassazione Sezione Lavoro n. 8073 del 27 aprile 2004, Pres.
Mattone, Rel. Di Iasi).
Paolo B., affetto da artropatia degenerativa del rachide cervicale e
dorso-lombare, con discopatia multipla, ha chiesto allINAIL il riconoscimento del
suo diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali previste per le patologie di
origine lavorativa, sostenendo che la malattia era stata causata dallattività di
impiegato video terminalista da lui svolta per alcuni decenni. LINAIL non ha accolto
la domanda. Ne è seguito un giudizio davanti al Pretore di Chieti, che ha rigettato la
domanda. In grado di appello il Tribunale di Chieti ha nominato un consulente tecnico il
quale ha escluso che lattività di impiegato video terminalista presenti rischi a
carico della colonna vertebrale. Il consulente di parte del lavoratore ha evidenziato la
necessità di utilizzare il criterio epidemiologico nella ricerca del nesso di causalità
tra la patologia accertata e lattività lavorativa svolta, facendo riferimento alla
letteratura scientifica e ai risultati di congressi medici. Il Tribunale ha ignorato i
rilievi del consulente di parte, affermando che lartropatia degenerativa del rachide
è una malattia comune a un gran numero di persone, specie le anziane. Il lavoratore ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per difetto di
motivazione ed in particolare per non avere preso in esame la relazione del consulente
tecnico di parte.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8073 del 27 aprile 2004, Pres. Mattone, Rel.
Di Iasi), ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale, omettendo di
valutare le affermazioni del consulente di parte, sia incorso in difetto di motivazione.
In omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ha osservato
la Corte il ricorrente ha riportato brani significativi del ricorso in appello e
della consulenza di parte ad esso allegata, dai quali si evince che fu evidenziata la
necessità di utilizzo del criterio epidemiologico nella ricerca del nesso di causalità
tra le patologia accertata e lattività di terminalista; il giudice di merito
avrebbe pertanto dovuto valutare, anche solo per disattenderla, tale affermazione,
peraltro non genericamente espressa, ma supportata dal richiamo ai risultati di congressi
medici e alla letteratura scientifica, specie tenendo presente che lattività di
videoterminalista è attività relativamente recente e pertanto non possono
ritenersi ancora definitivamente accertati nella scienza medica gli effetti che
lattività suddetta, svolta nellarco di molti anni, può avere sulla salute
del lavoratore. Non deve escludersi in materia ha affermato la Corte
ladozione del criterio epidemiologico, specie per accertare, in relazione a malattie
multifattoriali, quantomeno lincidenza concausale dellattività lavorativa
svolta. Laffermazione (contenuta nella sentenza impugnata) secondo la quale
lartropatia degenerativa del rachide è malattia comune a un gran numero di persone,
specie se anziane ha concluso la Cassazione non è certamente sufficiente al rigetto della domanda, atteso che,
a tal fine, il giudice di merito avrebbe dovuto motivatamente escludere (specie in
presenza di una patologia multifattoriale quale lartropatia) che lattività
lavorativa abbia avuto un, anche minimo, ruolo concausale, dovendosi per tale ritenere
pure quello determinante una piccolissima accelerazione di una malattia pregressa.
La Corte ha rinviato la causa, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di
LAquila.
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