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Il mobbing" verticale in danno del
dipendente, attuato mediante dequalificazione e collocazione in ambiente insalubre,
costituisce una inadempienza contrattuale Per violazione degli
articoli 2087 e 2103 cod. civ. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 8438 del 4 maggio 2004, Pres. Giustiniani, Rel. Miani
Canevari).
Sergio B., pubblico impiegato, dipendente dellIstituto Agrario di S.
Michele allAdige, si è rivolto al Tribunale di Trento sostenendo di essere stato
sottoposto, durante il rapporto di impiego, nel periodo dal 1987 al 1993, ad atti di
mobbing e chiedendo la condanna dellIstituto al risarcimento del danno. In
particolare egli ha affermato di essere stato dequalificato con lassegnazione di
mansioni di assistente agronomo, inferiori a quelle direttive inizialmente assegnategli,
di essere stato collocato in locali angusti e disagevoli e costretto a lasciare
lalloggio di servizio, nonché di avere fruito irregolarmente dei congedi ordinari;
egli ha sostenuto che il trattamento subito gli aveva causato una sindrome psiconeurosica
ansioso depressiva. Egli ha chiesto lapplicazione dellart. 2087 cod. civ., che
tutela la salute e la personalità del lavoratore e dellart. 2103 cod. civ., che
tutela la sua professionalità.
Listituto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
sostenendo che lazione avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice
amministrativo perché concernente inadempienze agli obblighi derivanti dal rapporto di
impiego asseritamente verificatesi prima del 30 giugno 1998. Il Tribunale, con sentenza
non definitiva, ha rigettato leccezione, affermando la giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto ha ritenuto che i comportamenti attribuiti allente
configurassero illeciti extracontrattuali. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Trento, che ha
affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto ha ritenuto che Sergio B.
abbia fondato la sua domanda su inadempienze dellIstituto agli obblighi derivanti
dal rapporto di pubblico impiego, verificatesi prima del 30 giugno 1998.
Sergio B. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo di aver agito per
ottenere il risarcimento de danno derivatogli da condotta illecita (mobbing
verticale) posta in essere dallente non in riguardo allo svolgimento
del rapporto contrattuale di lavoro, ma riguardo a condizioni relazionali e di vita che
nellambiente di lavoro sono state appesantite da un accanimento e da atteggiamenti e
condotte, anche omissive, che rappresentano vere e proprie violazioni del principio
aquiliano del neminem laedere; egli ha altresì rilevato che, nellipotesi
di mobbing il rapporto di lavoro diviene solamente lo scenario di fondo
(loccasione) di innumerevoli attività e condotte, anche omissive che mirano
allisolamento del soggetto mobbizzato fino a provocare in lui un senso di
smarrimento, di impotenza, di frustrazione psicologica e anche fisica, di svilimento alla
libertà e alla dignità della persona tale da provocare danni cronici alla salute.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 8438 del 4 maggio 2004, Pres.
Giustiniani, Rel. Miani Canevari) ha rigettato il ricorso ed ha affermato la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, in quanto ha ritenuto che le pratiche di
mobbing denunciate dallimpiegato configurino inadempienza agli obblighi
derivanti dal rapporto di impiego, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice
amministrativo, se verificatesi prima del 30 giugno 1998.
I comportamenti illeciti denunciati ha osservato la Corte
consistono, secondo lesposizione della parte:
-
nel mutamento, dopo il reinquadramento nella qualifica di assistente
agronomo, delle mansioni già svolte, con il trasferimento, nellaprile del 1989, ad
altra unità con compiti puramente esecutivi di inserimento di dati in un computer;
-
nella successiva attribuzione, dal
luglio 1990, della qualifica di collaboratore agronomo VII livello funzionale, destinato
allUfficio Contabilità Agraria con mansioni esecutive, mantenute per tutto il
periodo successivo;
-
nellassegnazione, nella stessa epoca e fino al 1998, di un posto di lavoro in locale
angusto, scarsamente illuminato e insalubre;
-
nella privazione, nel 1993, dellalloggio prima concessogli a titolo gratuito
nellambito della struttura dellIstituto;
- nellingiusto
comportamento che aveva impedito al B. di godere di periodi di riposo, ed anche di
accedere alla relativa documentazione personale.
In
relazione alla situazione soggettiva dedotta in giudizio ha affermato la Corte
la domanda va riferita indipendentemente dalla prospettazione della parte
ad unazione di responsabilità contrattuale; infatti, se il termine
mobbing (utilizzato dalla parte per descrivere il caso in esame) può essere
generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o
più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente
di lavoro, nella fattispecie vengono in rilievo, violazione di specifici obblighi
contrattuali derivanti dal rapporto di impiego. Questo non rappresenta dunque ha
osservato la Corte un mero presupposto estrinseco ed occasionale della tutela
invocata, in quanto la stessa attiene a diritti soggettivi derivanti direttamente dal
medesimo rapporto, lesi da comportamenti che rappresentano lesercizio di tipici
poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di
lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista dallart. 2103 cod.
civ. (in relazione alla quale si chiede il ripristino della precedente posizione di lavoro
e della corrispondente qualifica); si tratta pertanto di atti di gestione del rapporto di
lavoro che, indipendentemente da una concreta correlazione con un disegno di persecuzione
reiterata, trovano un diretto referente normativo nella disciplina della regolamentazione
del rapporto e ricevono da questa la loro sanzione di illiceità. La fattispecie di
responsabilità ha affermato la Corte va così ricondotta alla violazione
degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme, indipendentemente dalla natura dei
danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale
il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nellambito del rapporto
obbligatorio. Nella vicenda descritta ha concluso la Cassazione i singoli
atti lesivi dei diritti del dipendente risultano tutti riferiti ad epoca antecedente al 30
giugno 1998: la controversia riguarda quindi questioni attinenti al periodo del rapporto
di lavoro anteriore alla data fissata come discrimine temporale dalla richiamata norma
transitoria, interpretata secondo un criterio ermeneutico inteso ad evitare frazionamenti
della tutela processuale fra giurisdizioni diverse; daltro canto non assume alcuna
rilevanza, a tal fine, lepoca della manifestazione delle patologie denunciate dal
ricorrente.
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