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Il contratto nazionale di categoria si applica direttamente solo alle imprese iscritte alle associazioni stipulanti o che lo abbiano recepito I suoi parametri possono però essere utilizzati ai fini delladeguamento della retribuzione in base allart. 36 della Costituzione Il lavoratore dipendente di unimpresa non
iscritta allassociazione imprenditoriale che ha stipulato il contratto collettivo
nazionale di categoria e che applica un accordo aziendale, non ha diritto
allapplicazione del contratto nazionale, ma può fare riferimento ai parametri da
questo stabiliti al fine di ottenere un adeguamento della retribuzione in base
allart. 36 della Costituzione. Deve applicarsi in materia il seguente principio di
diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 2665 del 1997:
La disposizione (di cui al comma 1° dellart. 2070 c.c.) secondo cui
lappartenenza alla categoria professionale si determina, secondo lattività
effettivamente esercitata dallimprenditore, ai fini dellapplicazione del
contratto collettivo non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di
diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle
associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al
contratto abbiano prestato adesione con la conseguenza che nellipotesi
di rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un
settore non corrispondente a quello dellattività svolta dellimprenditore
il lavoratore non può pretendere lapplicazione di un contratto collettivo
diverso, se il datore di lavoro non vi sia obbligato per affiliazione
allorganizzazione stipulante (oppure per adesione), ma eventualmente può soltanto
invocare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della
retribuzione proporzionata e, comunque, sufficiente (garantita dallarticolo 36 della
Costituzione), deducendo la non conformità
al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
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