Il contratto nazionale di categoria si applica direttamente solo alle imprese iscritte alle associazioni stipulanti o che lo abbiano recepito – I suoi parametri possono però essere utilizzati ai fini dell’adeguamento della retribuzione in base all’art. 36 della Costituzione –

Il lavoratore dipendente di un’impresa non iscritta all’associazione imprenditoriale che ha stipulato il contratto collettivo nazionale di categoria e che applica un accordo aziendale, non ha diritto all’applicazione del contratto nazionale, ma può fare riferimento ai parametri da questo stabiliti al fine di ottenere un adeguamento della retribuzione in base all’art. 36 della Costituzione. Deve applicarsi in materia il seguente principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 2665 del 1997: “La disposizione (di cui al comma 1° dell’art. 2070 c.c.) – secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale si determina, secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo – non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante – limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione – con la conseguenza che – nell’ipotesi di rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore – il lavoratore non può pretendere l’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi sia obbligato per affiliazione all’organizzazione stipulante (oppure per adesione), ma eventualmente può soltanto invocare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione proporzionata e, comunque, sufficiente (garantita dall’articolo 36 della Costituzione), deducendo  la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
         Né  può essere trascurato, in tale prospettiva, che, nella contrattazione collettiva di diritto comune, la categoria contrattuale – lungi dall’essere imposta, siccome accadeva nell’ordinamento corporativo (al quale si riferisce il comma 1 dell’art. 2070 c.c., cit.) –  risulta autodefinita dalle stesse parti stipulanti, per delimitarne l’ambito soggettivo d’applicazione dei contratti collettivi, ancorché estesi erga omnes (Cassazione Sezione Lavoro n. 8565  del 5 maggio 2004, Pres. e Rel. De Luca).