| Lobbligo
di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore, in base ad un accordo sindacale,
può dar luogo alla costituzione del rapporto di lavoro per sentenza In base
allart. 2932 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8568 del 5 maggio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Toffoli).
In
seguito al fallimento della s.r.l. Autolinee Novaresi ed Interregionali, concessionaria di
servizi di linea, lazienda è stata presa in affitto dalla ditta Autoservizi
Garbellini, che in base ad un accordo sindacale, sottoscritto l8 gennaio 1996, ha
assunto a termine per 12 mesi tutti gli ex dipendenti della società fallita,
obbligandosi, nei confronti del Sindacato Indipendente Lavoratori del Trasporto, cui i
lavoratori aderivano, a convertire, alla scadenza i contratti a termine in contratti a
tempo indeterminato. Uno dei dipendenti interessati, Gianluigi Z., alla scadenza del
contratto a termine è stato estromesso dallazienda. Il lavoratore ha chiesto al
Pretore di Novara di dichiarare che, per effetto dellaccordo sindacale dell8
gennaio 1996, egli doveva ritenersi dipendente a tempo indeterminato della ditta
Garbellini e di condannare lazienda al pagamento delle retribuzioni non corrisposte,
ovvero, in subordine al risarcimento del danno. Egli ha invocato lart. 2932 cod.
civ. in base al quale, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
lobbligazione, laltra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti
del contratto non concluso. Lazienda si è difesa sostenendo, tra laltro, che
laccordo sindacale aveva natura programmatica e che nel caso in esame doveva
escludersi lapplicabilità dellart. 2932 cod. civ. Il Tribunale di Novara,
succeduto al Pretore, ha condannato lazienda al risarcimento del danno, escludendo
la possibilità di applicare lart. 2932 cod. civ. Nello stesso senso si è
pronunciata la Corte di Appello di Torino, affermando che lobbligo assunto
dallazienda con laccordo sindacale in data 8 gennaio 1996 doveva ritenersi
incoercibile. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza
della Corte di Torino per non avere riconosciuto lefficacia dellimpegno,
assunto dallazienda, di trasformare il rapporto di lavoro a termine in rapporto a
tempo indeterminato.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8568 del 5 maggio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Toffoli) ha
accolto il ricorso. Non sussiste ha affermato la Corte un principio di
carattere generale nel senso dellinapplicabilità dellart. 2932 cod. civ.,
agli impegni contrattuali relativi alla costituzione di rapporti di lavoro; questo
strumento è ammissibile quando gli elementi del contratto da stipulare siano
sufficientemente determinati sulla base di un precedente assetto negoziale.
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