Nel caso di necessità del licenziamento di un dipendente, per ragioni economiche, la scelta deve essere fatta nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede – Nell’accertare se il recesso sia legittimo il giudice deve tener conto di eventuali manifestazioni di ostilità verso il lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 11124 dell’11 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo)

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          Luciana C., dipendente della Cooperativa Produttori Latte come impiegata amministrativa, è stata licenziata con motivazione riferita alla esigenza di ridurre il personale per ragioni economiche. Ella ha chiesto al Pretore di Latina di annullare il licenziamento, sostenendo che la scelta di licenziare lei anziché altro dipendente con uguali mansioni non era stata operata in base a criteri oggettivi e che, in particolare,  l’azienda non aveva tenuto in considerazione il fatto che ella fosse madre di due figli e che suo marito fosse disoccupato. La lavoratrice ha inoltre affermato che il reale motivo del licenziamento doveva ravvisarsi nell’ostilità nutrita nei suoi confronti dal presidente della Cooperativa per avere ella resistito ad “avances” di natura sessuale. L’azienda si è difesa sostenendo di avere dovuto ridurre di una unità il personale dell’area impiegatizia a causa di una profonda crisi economico-finanziaria e commerciale. I testi escussi dal Pretore hanno dichiarato che l’azienda aveva effettivamente attraversato un periodo di crisi; alcuni di loro hanno riferito che il presidente aveva rivolto frasi offensive alla lavoratrice; uno di loro ha detto che il presidente gli aveva confidato che la lavoratrice “gli piaceva e che ci avrebbe provato”. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Latina hanno ritenuto legittimo il licenziamento. Il Tribunale ha rilevato che dalla prova era emerso che l’azienda era effettivamente in crisi e che tale circostanza era idonea a giustificare il licenziamento; secondo il Tribunale inoltre doveva escludersi la natura discriminatoria del recesso in quanto, pur essendo risultato un atteggiamento ostile del presidente verso la lavoratrice, non era emersa la prova della richiesta di prestazioni sessuali. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per avere ravvisato l’esistenza di un giustificato motivo di licenziamento e per non avere adeguatamente considerato gli elementi probatori emersi in ordine alla sua natura ritorsiva.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11124 dell’11 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo) ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato l’ostilità del presidente della Cooperativa ed abbia errato nell’escludere che l’azienda avesse il dovere di dimostrare di avere scelto, come persona da licenziare, la lavoratrice, in base a criteri oggettivi e rispondenti ai criteri di correttezza e buona fede. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui quando il licenziamento individuale sia motivato con riferimento a difficoltà economiche, il datore deve provare di avere rispettato le regole di correttezza, previste dall’art. 1175 c.c., nella scelta del lavoratore licenziato tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità (Cass. 21 novembre 2001 n. 14663).
          In considerazione della cattiva disposizione del presidente della Cooperativa verso la lavoratrice – ha affermato la Corte – tanto più il giudice di merito avrebbe dovuto approfondire l’indagine circa l’osservanza da parte dell’azienda dei canoni generali di correttezza e buona fede nell’intimare il licenziamento; mentre l’intento discriminatorio, in quanto causa estrinseca di invalidità del recesso, va provato da parte di chi lo deduce, la correttezza o la buona fede costituiscono modalità proprie dell’esercizio del diritto, vale a dire condizioni intrinseche della validità del medesimo diritto la cui dimostrazione – nel caso di recesso datoriale – fa carico a quest’ultimo in quanto onerato (art. 5 della legge n. 604/1966) di fornire la prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Nel caso in esame – ha osservato la Corte – stante la generica esigenza di riduzione di personale, il nesso di causalità tra questa necessità e il licenziamento può non rappresentare una sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile; dunque, la selezione del lavoratore non avrebbe dovuto essere compiuta liberamente, ma con applicazione analogica di criteri obiettivi quali quello dei carichi famiglia e dell’anzianità previsti dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991, escludenti l’arbitrarietà della scelta, in attuazione degli artt. 2, 3, comma secondo, e 41, comma secondo, della Costituzione (che impongono una maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto al più avvantaggiato).
          La Cassazione ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.