Nel caso di necessità del licenziamento di un dipendente, per
ragioni economiche, la scelta deve essere fatta nel rispetto delle regole di correttezza e
buona fede Nellaccertare se il recesso sia legittimo il giudice deve tener
conto di eventuali manifestazioni di ostilità verso il lavoratore (Cassazione Sezione
Lavoro n. 11124 dell11 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo)
.
Luciana C.,
dipendente della Cooperativa Produttori Latte come impiegata amministrativa, è stata
licenziata con motivazione riferita alla esigenza di ridurre il personale per ragioni
economiche. Ella ha chiesto al Pretore di Latina di annullare il licenziamento, sostenendo
che la scelta di licenziare lei anziché altro dipendente con uguali mansioni non era
stata operata in base a criteri oggettivi e che, in particolare, lazienda non
aveva tenuto in considerazione il fatto che ella fosse madre di due figli e che suo marito
fosse disoccupato. La lavoratrice ha inoltre affermato che il reale motivo del
licenziamento doveva ravvisarsi nellostilità nutrita nei suoi confronti dal
presidente della Cooperativa per avere ella resistito ad avances di natura
sessuale. Lazienda si è difesa sostenendo di avere dovuto ridurre di una unità il
personale dellarea impiegatizia a causa di una profonda crisi economico-finanziaria
e commerciale. I testi escussi dal Pretore hanno dichiarato che lazienda aveva
effettivamente attraversato un periodo di crisi; alcuni di loro hanno riferito che il
presidente aveva rivolto frasi offensive alla lavoratrice; uno di loro ha detto che il
presidente gli aveva confidato che la lavoratrice gli piaceva e che ci avrebbe
provato. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Latina hanno
ritenuto legittimo il licenziamento. Il Tribunale ha rilevato che dalla prova era emerso
che lazienda era effettivamente in crisi e che tale circostanza era idonea a
giustificare il licenziamento; secondo il Tribunale inoltre doveva escludersi la natura
discriminatoria del recesso in quanto, pur essendo risultato un atteggiamento ostile del
presidente verso la lavoratrice, non era emersa la prova della richiesta di prestazioni
sessuali. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del
Tribunale per avere ravvisato lesistenza di un giustificato motivo di licenziamento
e per non avere adeguatamente considerato gli elementi probatori emersi in ordine alla sua
natura ritorsiva.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 11124 dell11 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo) ha
accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente
considerato lostilità del presidente della Cooperativa ed abbia errato nellescludere
che lazienda avesse il dovere di dimostrare di avere scelto, come persona da
licenziare, la lavoratrice, in base a criteri oggettivi e rispondenti ai criteri di
correttezza e buona fede. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui quando
il licenziamento individuale sia motivato con riferimento a difficoltà economiche, il
datore deve provare di avere rispettato le regole di correttezza, previste dallart.
1175 c.c., nella scelta del lavoratore licenziato tra più lavoratori occupati in
posizione di piena fungibilità (Cass. 21 novembre 2001 n. 14663).
In
considerazione della cattiva disposizione del presidente della Cooperativa verso la
lavoratrice ha affermato la Corte tanto più il giudice di merito avrebbe
dovuto approfondire lindagine circa losservanza da parte dellazienda dei
canoni generali di correttezza e buona fede nellintimare il licenziamento; mentre lintento
discriminatorio, in quanto causa estrinseca di invalidità del recesso, va provato da
parte di chi lo deduce, la correttezza o la buona fede costituiscono modalità proprie
dellesercizio del diritto, vale a dire condizioni intrinseche della validità del
medesimo diritto la cui dimostrazione nel caso di recesso datoriale fa
carico a questultimo in quanto onerato (art. 5 della legge n. 604/1966) di fornire
la prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Nel caso in esame
ha osservato la Corte stante la generica esigenza di riduzione di personale,
il nesso di causalità tra questa necessità e il licenziamento può non rappresentare una
sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile; dunque, la selezione
del lavoratore non avrebbe dovuto essere compiuta liberamente, ma con applicazione
analogica di criteri obiettivi quali quello dei carichi famiglia e dellanzianità
previsti dallart. 5 della legge n. 223 del 1991, escludenti larbitrarietà
della scelta, in attuazione degli artt. 2, 3, comma secondo, e 41, comma secondo, della
Costituzione (che impongono una maggior tutela del lavoratore socialmente più debole,
rispetto al più avvantaggiato).
La Cassazione
ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
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