Ai fini della
legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non è sufficiente un
inadempimento di non scarsa importanza Linfrazione
devessere notevole
In materia di contratti con
prestazioni corrispettive la norma generale recata dallart. 1455 cod. civ. prevede che la risoluzione per inadempimento possa
essere richiesta se linadempienza sia di non scarsa importanza. Con
riferimento al rapporto di lavoro subordinato lart. 3 della legge n. 604 del 1966
prevede la possibilità di licenziamento per giustificato motivo soggettivo in caso di
inadempimento notevole. Questa specificazione rispetto alla regola
generale posta dallart. 1455 cod. civ. ha levidente scopo di rafforzare
la tutela dellinteresse del lavoratore alla conservazione del rapporto.
Perché possa ritenersi giustificato il licenziamento per inadempienza, si deve pertanto
aver riguardo non solo al contenuto obiettivo dellinadempienza, ma anche a quello
soggettivo e intenzionale, cosicché lirrogazione della massima sanzione
disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali, ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 15596 dell11 agosto 2004,
Pres. Senese, Rel. Picone).
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