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subordinazione può essere accertata anche nel caso di rapporti che la
legge definisce di lavoro autonomi. – Devono
essere garantiti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione per il
lavoratore subordinato (Cassazione Sezione Lavoro n. 9892 dell’11 maggio
2005, Pres. Mileo, Rel. Vigolo).
Eagle P. ha lavorato per le Ferrovie
dello Stato dal 1977 al 1987 come addetta all’accudienza, pulizia e
custodia dei dormitori del personale in base ad una convenzione stipulata
con riferimento all’art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1356. Questa
norma prevede che i servizi di accudienza possono essere affidati ad
incaricati non dipendenti, in base a contratti definiti, dal legislatore,
di lavoro autonomo, ponendo peraltro a carico delle Ferrovie l’obbligo di
versare i contributi previdenziali. Cessato il rapporto Eagle P. ha
chiesto al Pretore di Roma di accertare che essa aveva avuto con le
Ferrovie un rapporto di lavoro subordinato e di condannare l’azienda al
pagamento delle differenze di retribuzione dovutele in base al contratto
collettivo nonché al versamento dei contributi previdenziali su tali
differenze. Ella ha sostenuto di avere lavorato in condizioni di
subordinazione con le stesse modalità di altri addetti al servizio di
accudienza inquadrati come dipendenti.
L’azienda si è difesa sostenendo che
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato doveva escludersi per
effetto dell’art. 26 L. n. 1356/59. Il Pretore ha rigettato la domanda in
quanto ha ritenuto fondata la tesi aziendale. Questa decisione è riformata
dal Tribunale di Roma che ha accertato l’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, in considerazione delle modalità con le quali, in
concreto, era stata svolta l’attività lavorativa, ma non ha condannato
l’azienda al pagamento delle differenze retributive richieste perché ha
ritenuto nullo, in questa parte, il ricorso del lavoratore, per
genericità. Le Ferrovie hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo
che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la specifica disciplina
legislativa in materia di servizi di accudienza, e quindi escludere la
configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
9892 dell’11 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Vigolo) ha rigettato il
ricorso. La qualifica data dal legislatore al rapporto avente ad oggetto
il servizio di accudienza – ha affermato la Corte – non è di ostacolo alla
configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ove, secondo un
apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l’avvenuta
introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta
gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori, tipici
del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa
legale e con la natura autonoma del rapporto da essa disciplinato.
La giurisprudenza in materia – ha
osservato la Corte – si è evoluta nel senso dell’adeguamento alle pronunce
della Corte Costituzionale n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994 che hanno
affermato il principio secondo il quale non è comunque consentito al
legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro
subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò
derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste
dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai
diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato. Nel
caso in esame – ha aggiunto la Corte – la mancanza di una qualificazione
legale vincolante del rapporto richiedeva, quindi, per valutare la
fondatezza, o meno, della domanda, il raffronto tra l’attività in concreto
svolta dalla ricorrente, connotata ed arricchita da ogni modalità che
avesse caratterizzato il suo espletamento, con il modello (legale ex art.
2094 c.c.) dell’attività tipica di un rapporto di lavoro subordinato. La
giurisprudenza di legittimità – ha ricordato la Corte – ha affermato che
ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o
subordinato assume rilievo scriminante l’accertamento della sussistenza
del requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento della
prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne secondo
le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell’organizzazione
imprenditoriale e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento
attraverso direttive alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi,
così come è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle
proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi
dell’impresa; rispetto a tale accertamento hanno un concorrente rilievo
sintomatico altri elementi, desunti dalle caratteristiche concrete di
svolgimento dell’attività lavorativa.
La sentenza impugnata – ha osservato
la Corte – ha correttamente operato tale verifica, accertando le concrete
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa dell’incaricata per poi
raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di
subordinazione, senza che dall’art. 26, legge n. 1236/1959 cit., possa
farsi discendere una diversa e vincolante qualificazione del rapporto come
di lavoro autonomo; in particolare il Tribunale ha individuato una serie
convergente di elementi di fatto significativi del carattere subordinato
del rapporto, connotazione desumibile dall’inserimento stabile e
continuativo della lavoratrice nella struttura organizzativa dell’Ente,
per la realizzazione di compiti rientranti tra quelli necessari per la
realizzazione dei fini dello stesso, dalla sussistenza di un vincolo
gerarchico e disciplinare, dalla predeterminazione di mansioni, orario di
lavoro, modalità di giustificazione delle assenze, di controllo sullo
svolgimento dell’attività; era, nello stesso senso, significativa la
struttura della retribuzione: retribuzione base, carichi di famiglia,
indennità integrativa speciale, 13.a mensilità, trattamento di fine
rapporto, trattenute fiscali e previdenziali, corresponsione mensile e con
buste paga della retribuzione stessa, utilizzo di strumenti e mezzi di
lavoro messi a disposizione dall’Ente, assenza di qualsiasi organizzazione
propria in capo alla lavoratrice e di suo rischio nell’attività lavorativa
espletata.
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