La subordinazione può essere accertata anche nel caso di rapporti che la legge definisce di lavoro autonomi.   – Devono essere garantiti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione per il lavoratore subordinato (Cassazione Sezione Lavoro n. 9892 dell’11 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Vigolo).


            Eagle P. ha lavorato per le Ferrovie dello Stato dal 1977 al 1987 come addetta all’accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale in base ad una convenzione  stipulata con riferimento all’art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1356. Questa norma prevede che i servizi di accudienza possono essere affidati ad incaricati non dipendenti, in base a contratti definiti, dal legislatore, di lavoro autonomo, ponendo peraltro a carico delle Ferrovie l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Cessato il rapporto Eagle P. ha chiesto al Pretore di Roma di accertare che essa aveva avuto con le Ferrovie un rapporto di lavoro subordinato e di condannare l’azienda al pagamento delle differenze di retribuzione dovutele in base al contratto collettivo nonché al versamento dei contributi previdenziali su tali differenze. Ella ha sostenuto di avere lavorato in condizioni di subordinazione con le stesse modalità di altri addetti al servizio di accudienza inquadrati come dipendenti. 
            L’azienda si è difesa sostenendo che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato doveva escludersi per effetto dell’art. 26 L. n. 1356/59. Il Pretore ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto fondata la tesi aziendale. Questa decisione è riformata dal Tribunale di Roma che ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in considerazione delle modalità con le quali, in concreto, era stata svolta l’attività lavorativa, ma non ha condannato l’azienda al pagamento delle differenze retributive richieste perché ha ritenuto nullo, in questa parte, il ricorso del lavoratore, per genericità. Le Ferrovie hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la specifica disciplina legislativa in materia di servizi di accudienza, e quindi escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9892 dell’11 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Vigolo) ha rigettato il ricorso. La qualifica data dal legislatore al rapporto avente ad oggetto il servizio di accudienza – ha affermato la Corte – non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l’avvenuta introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori, tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da essa disciplinato.
            La giurisprudenza in materia – ha osservato la Corte – si è evoluta nel senso dell’adeguamento alle pronunce della Corte Costituzionale n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994 che hanno affermato il principio secondo il quale non è comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato. Nel caso in esame – ha aggiunto la Corte – la mancanza di una qualificazione legale vincolante del rapporto richiedeva, quindi, per valutare la fondatezza, o meno, della domanda, il raffronto tra l’attività in concreto svolta dalla ricorrente, connotata ed arricchita da ogni modalità che avesse caratterizzato il suo espletamento, con il modello (legale ex art. 2094 c.c.) dell’attività tipica di un rapporto di lavoro subordinato. La giurisprudenza di legittimità – ha ricordato la Corte – ha affermato che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato assume rilievo scriminante l’accertamento della sussistenza del requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell’organizzazione imprenditoriale e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento attraverso direttive alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, così come è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell’impresa; rispetto a tale accertamento hanno un concorrente rilievo sintomatico altri elementi, desunti dalle caratteristiche concrete di svolgimento dell’attività lavorativa.
            La sentenza impugnata – ha osservato la Corte – ha correttamente operato tale verifica, accertando le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa dell’incaricata per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall’art. 26, legge n. 1236/1959 cit., possa farsi discendere una diversa e vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo; in particolare il Tribunale ha individuato una serie convergente di elementi di fatto significativi del carattere subordinato del rapporto, connotazione desumibile dall’inserimento stabile e continuativo della lavoratrice nella struttura organizzativa dell’Ente, per la realizzazione di compiti rientranti tra quelli necessari per la realizzazione dei fini dello stesso, dalla sussistenza di un vincolo gerarchico e disciplinare, dalla predeterminazione di mansioni, orario di lavoro, modalità di giustificazione delle assenze, di controllo sullo svolgimento dell’attività; era, nello stesso senso, significativa la struttura della retribuzione: retribuzione base, carichi di famiglia, indennità integrativa speciale, 13.a mensilità, trattamento di fine rapporto, trattenute fiscali e previdenziali, corresponsione mensile e con buste paga della retribuzione stessa, utilizzo di strumenti e mezzi di lavoro messi a disposizione dall’Ente, assenza di qualsiasi organizzazione propria in capo alla lavoratrice e di suo rischio nell’attività lavorativa espletata.