Le cause di lavoro devono essere definite più rapidamente di quelle
ordinarie – Perché la loro durata possa essere ritenuta ragionevole
(Cassazione Sezione Prima Civile n. 18923 del 28 settembre 2005, Pres. ed
Est. Criscuolo)
Nel luglio 1994 Serena C. ha convenuto in giudizio davanti
al Giudice del Lavoro di Roma Alfonso C. chiedendo la condanna del
convenuto al pagamento di differenze di retribuzione in misura di lire 35
milioni circa per attività lavorativa da lei prestata dal novembre 1988 al
novembre 1993. Il ricorso è stato depositato il 26 luglio 1994. La prima
udienza è stata fissata per il 28 maggio 1997 e successivamente rinviata
d’ufficio al 27 ottobre 1998. Dopo lo svolgimento dell’istruttoria, il
processo è stato definito in primo grado con sentenza pronunciata l’8
marzo 2001 e depositata il 22 marzo 2001, che ha rigettato la domanda
proposta dalla lavoratrice. Alfonso C., con ricorso depositato il 18
ottobre 2001 ha chiesto alla Corte di Appello di Perugia l’equa
riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 per la durata non
ragionevole del processo da lui subito con conseguente violazione
dell’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali. La Corte di Appello di Perugia, con decreto
depositato il 6 giugno 2002, ha liquidato ad Alfonso C. a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale l’importo di euro duemila. Nella
motivazione di questa decisione la Corte ha affermato che la durata
ragionevole del processo di primo grado deve essere in genere determinata,
anche in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in anni tre,
ma che nel caso in esame, attesa la particolare difficoltà della
controversia (per la necessità di assumere mezzi istruttori) tale durata
doveva essere stabilita in anni quattro; inoltre dall’esame dei verbali di
causa risultavano ritardi per quasi un anno ascrivibili a comportamenti
delle parti. La Corte di Perugia ha quindi concluso che, pur essendosi il
processo di primo grado protratto per circa sette anni, la durata non
ragionevole della causa da considerare ai fini dell’equa riparazione
andava individuata in anni due e il risarcimento andava determinato in
mille euro per ogni anno eccedente la durata ragionevole. Alfonso C. ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di
Appello di Perugia per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 18923 del 28
settembre 2005, Pres. ed Est. Criscuolo) ha accolto il ricorso. E’ vero –
ha osservato la Cassazione – che la giurisprudenza della Corte europea
adotta come parametro per individuare la durata media di un processo
(ordinario) il termine di tre anni in I grado, ma è vero del pari che
questo termine (orientativo) si riduce in presenza di controversie di
lavoro, che richiedono una trattazione più sollecita avuto riguardo alla
natura e alla consistenza degli interessi in esse implicati. Nel caso di
specie – ha affermato la Corte – il decreto impugnato ha trascurato in
toto questo pur rilevante profilo, ed anzi – con riferimento alla
vicenda di cui si tratta – ha considerato ragionevole una durata del
processo pari ad anni quattro, “attesa la particolare difficoltà della
controversia”, individuata nella necessità di assumere mezzi istruttori
(costituiti, a quanto si desume dal tenore del provvedimento, da una prova
testimoniale); il che per la verità risulta incongruo sul piano logico (e
si risolve, quindi, in una motivazione del tutto insufficiente), in
difetto di ogni elemento valutativo circa le difficoltà presentate dal
mezzo istruttorio, il numero dei testi e l’oggetto del mezzo stesso.
Considerazioni analoghe – ha aggiunto la Corte – valgono per i “ritardi
relativi alla richiesta od articolazione di mezzi istruttori addebitabili
all’istante” e per i rinvii da questo richiesti o accettati. Quanto alla
richiesta o articolazione di mezzi istruttori, come si desume dal decreto
impugnato le prove furono ammesse alla prima udienza, che ebbe luogo il 27
ottobre 1998; quanto ai rinvii, essi almeno in parte risultano disposti
per la prosecuzione delle prove testimoniali ammesse, onde non è dato
comprendere (in mancanza di una sufficiente motivazione al riguardo) a
quale titolo essi possano essere addebitati interamente all’istante. Ne
deriva – ha concluso la Corte – che il periodo eccedente il termine
ragionevole di durata del processo a quo (di cui all’art. 2, comma
3, lett. a della legge n. 89 del 2001) deve formare oggetto di nuova
determinazione; pertanto, in accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato
il decreto impugnato ed ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di
Appello di Perugia, in diversa composizione.
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