Le cause di lavoro devono essere definite più rapidamente di quelle ordinarie – Perché la loro durata possa essere ritenuta ragionevole (Cassazione Sezione Prima Civile n. 18923 del 28 settembre 2005, Pres. ed Est. Criscuolo)


         Nel luglio 1994 Serena C. ha convenuto in giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Roma Alfonso C. chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di differenze di retribuzione in misura di lire 35 milioni circa per attività lavorativa da lei prestata dal novembre 1988 al novembre 1993. Il ricorso è stato depositato il 26 luglio 1994. La prima udienza è stata fissata per il 28 maggio 1997 e successivamente rinviata d’ufficio al 27 ottobre 1998. Dopo lo svolgimento dell’istruttoria, il processo è stato definito in primo grado con sentenza pronunciata l’8 marzo 2001 e depositata il 22 marzo 2001, che ha rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice. Alfonso C., con ricorso depositato il 18 ottobre 2001 ha chiesto alla Corte di Appello di Perugia l’equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 per la durata non ragionevole del processo da lui subito  con conseguente violazione dell’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte di Appello di Perugia, con decreto depositato il 6 giugno 2002, ha liquidato ad Alfonso C. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l’importo di euro duemila. Nella motivazione di questa decisione la Corte ha affermato che la durata ragionevole del processo di primo grado deve essere in genere determinata, anche in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in anni tre, ma che nel caso in esame, attesa la particolare difficoltà della controversia (per la necessità di assumere mezzi istruttori) tale durata doveva essere stabilita in anni quattro; inoltre dall’esame dei verbali di causa risultavano ritardi per quasi un anno ascrivibili a comportamenti delle parti. La Corte di Perugia ha quindi concluso che, pur essendosi il processo di primo grado protratto per circa sette anni, la durata non ragionevole della causa da considerare ai fini dell’equa riparazione andava individuata in anni due e il risarcimento andava determinato in mille euro per ogni anno eccedente la durata ragionevole. Alfonso C. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello di Perugia per vizi di motivazione e violazione di legge.
         
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 18923 del 28 settembre 2005, Pres. ed Est. Criscuolo) ha accolto il ricorso. E’ vero – ha osservato la Cassazione – che la giurisprudenza della Corte europea adotta come parametro per individuare la durata media di un processo (ordinario) il termine di tre anni in I grado, ma è vero del pari che questo termine (orientativo) si riduce in presenza di controversie di lavoro, che richiedono una trattazione più sollecita avuto riguardo alla natura e alla consistenza degli interessi in esse implicati. Nel caso di specie – ha affermato la Corte – il decreto impugnato ha trascurato in toto  questo pur rilevante profilo, ed anzi – con riferimento alla vicenda di cui si tratta – ha considerato ragionevole una durata del processo pari ad anni quattro, “attesa la particolare difficoltà della controversia”, individuata nella necessità di assumere mezzi istruttori (costituiti, a quanto si desume dal tenore del provvedimento, da una prova testimoniale); il che per la verità risulta incongruo sul piano logico (e si risolve, quindi, in una motivazione del tutto insufficiente), in difetto di ogni elemento valutativo circa le difficoltà presentate dal mezzo istruttorio, il numero dei testi e l’oggetto del mezzo stesso. Considerazioni analoghe – ha aggiunto la Corte – valgono per i “ritardi relativi alla richiesta od articolazione di mezzi istruttori addebitabili all’istante” e per i rinvii da questo richiesti o accettati. Quanto alla richiesta o articolazione di mezzi istruttori, come si desume dal decreto impugnato le prove furono ammesse alla prima udienza, che ebbe luogo il 27 ottobre 1998; quanto ai rinvii, essi almeno in parte risultano disposti per la prosecuzione delle prove testimoniali ammesse, onde non è dato comprendere (in mancanza di una sufficiente motivazione al riguardo) a quale titolo essi possano essere addebitati interamente all’istante. Ne deriva – ha concluso la Corte – che il periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo a quo (di cui all’art. 2, comma 3, lett. a della legge n. 89 del 2001) deve formare oggetto di nuova determinazione; pertanto, in accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato il decreto impugnato ed ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.