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Angelo M. dipendente dell’Azienda
Napoletana Mobilità, dopo aver lavorato come conducente di linea, con
inquadramento nel sesto livello contrattuale, è divenuto fisicamente
inidoneo allo svolgimento delle mansioni di guida. L’azienda lo ha
mantenuto in servizio, ma lo ha destinato a mansioni inferiori,
proprie del nono livello. Egli ha chiesto al Pretore di Napoli di
accertare l’illegittimità del provvedimento con il quale era stato
destinato a mansioni inferiori a quelle previste per il sesto livello,
di dichiarare il suo diritto di svolgere mansioni di sesto livello
equivalenti a quelle di conducente e di condannare l’azienda al
risarcimento del danno. Il giudice, dopo avere disposto una consulenza
tecnica, ha affermato che il lavoratore era idoneo a mansioni del
sesto livello, diverse da quelle di conducente e aveva diritto di
svolgerle; conseguentemente ha condannato l’azienda al risarcimento
del danno. In grado di appello, il Tribunale di Napoli ha riformato la
decisione del Pretore, affermando che il lavoratore non avrebbe dovuto
limitarsi a sostenere di essere in grado di svolgere mansioni di sesto
livello, diverse da quelle di conducente, ma avrebbe dovuto dedurre e
provare l’esistenza di posti in organico scoperti per addetti a tali
diverse mansioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19686
del 10 ottobre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano) ha accolto il
ricorso, cassando la decisione del Tribunale di Napoli e rinviando la
causa, per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, per la quale
ha stabilito il seguente principio di diritto: “Il
datore di lavoro che adibisca il lavoratore, divenuto inidoneo alle
mansioni da ultimo espletate, a mansioni di livello inferiore, con il
consenso del dipendente, ha l’onere di provare, a norma dell’art. 2697
cod. civ., pur con le ragionevoli limitazioni imposte dal caso
concreto e dalle mancate allegazioni del dipendente, l’impossibilità o
la non convenienza aziendale di adibire il lavoratore ad altre
mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate o a mansioni di
livello intermedio”.
Nella motivazione della sua decisione, la
Suprema Corte ha ricordato che con sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998
le Sezioni Unite, componendo il contrasto insorto nella Sezione Lavoro
in ordine alla licenziabilità del dipendente diventato parzialmente
inidoneo alla prestazione per la quale era stato assunto, hanno
affermato che la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente
impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare
oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro
subordinato, ai sensi degli artt. 1 e 3 legge n. 604/66 (normativa
specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici
di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 cod. civ.) se risulti
ineseguibile non soltanto l’attività svolta in concreto dal
prestatore, ma sia esclusa anche la possibilità, alla stregua di
un’interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra
attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti
ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. e, persino, in difetto di altre
soluzioni, a mansioni inferiori, purché l’attività compatibile con
l’idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell’impresa senza
mutamenti dell’assetto organizzativo insindacabilmente scelto
dall’imprenditore.
Nella stessa sentenza – ha rilevato la
Corte – è stato riaffermato che è il datore di lavoro che ha l’onere
di provare il giustificato motivo di licenziamento, ai sensi dell’art.
5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando che nell’ambito delle
mansioni assegnate e di quelle equivalenti (come tali riconducibili
all’art. 2103 cod. civ.) non è possibile, o comunque compatibile con
il buon andamento dell’impresa, un conveniente impiego dell’infermo;
salva la (ovvia) possibilità del lavoratore di contrastare tale prova,
indicando specificamente le mansioni esercitabili e provando la sua
idoneità ad esse. La sentenza citata – ha osservato la Corte –
accoglie l’orientamento favorevole alla conservazione del posto di
lavoro pur con il cd. “patto di dequalificazione”, vale a dire con
l’attribuzione di mansioni inferiori, sempre che vi sia il consenso
del lavoratore; l’orientamento favorevole alla validità del cd. “patto
di dequalificazione”, autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite,
quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, muove,
peraltro, dalla premessa che in realtà non si tratta di una deroga
all’art. 2103 cod. civ., norma diretta alla regolamentazione dello jus
variandi
del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso
disposto del secondo comma dell’articolo, ma di un adeguamento del
contratto alla nuova situazione di fatto. L’adeguamento deve essere,
quindi, sorretto dal consenso, oltre che dall’interesse, dello stesso
lavoratore. Da tali considerazioni – ha affermato la Corte – discende
che il datore di lavoro è tenuto a giustificare oggettivamente il
recesso anche con l’impossibilità di assegnare mansioni non
equivalenti nel solo caso in cui il lavoratore abbia, sia pure senza
forme rituali, manifestato la sua disponibilità ad accettarle. Nella
fattispecie in esame il lavoratore, pur mostrandosi disposto ad
accettare il demansionamento al fine di conservare il posto di lavoro,
ha impugnato la decisione del datore di adibirlo a mansioni di nono
livello ed ha lamentato la mancata valutazione della possibilità di
essere adibito a mansioni di sesto livello o, in via subordinata a
mansioni proprie di un livello intermedio.
Così come, in caso di eventuale
licenziamento – ha osservato la Corte – sarebbe stato onere del datore
di lavoro dimostrare la impossibilità di adibire il dipendente,
divenuto inidoneo alle mansioni di conducente, a mansioni equivalenti
o, attesa la disponibilità del lavoratore, a mansioni inferiori, così
il datore di lavoro che abbia adibito il lavoratore, divenuto inidoneo
alle mansioni di conducente di sesto livello, a mansioni di nono
livello, ha l’onere di dimostrare la impossibilità, o la non
convenienza aziendale, di utilizzare il dipendente in mansioni
equivalenti, nello stesso livello, o in mansioni intermedie fra le
precedenti e quelle di fatto attribuite.
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