Il giudice può ordinare la reintegrazione del lavoratore dequaòlificato nelle mansioni in precedenza svolte.  O in altre equivalenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 425 del 12 gennaio 2006, Pres. Mattone, Rel. Capitanio).


            Nicola G. dipendente della Sevel, Società Europea veicoli leggeri s.p.a., inquadrato nel III livello, ha svolto sino al gennaio 1998 le mansioni di conduttore di impianti di verniciatura, consistenti nell’avviamento e spegnimento degli impianti, nella pulizia e nel controllo a vista degli stessi, in interventi manutentivi aventi ad oggetto la verifica della temperatura e della pressione delle pompe, del numero di giri o del livello dell’olio, etc. Nel gennaio 1998 l’azienda gli ha assegnato, in luogo delle mansioni in precedenza svolte, quelle di addetto alla linea sigillatura, consistente nell’applicazione, in catena di montaggio, di sigillante sulle scocche. Nicola G. ha chiesto al Tribunale di Lanciano di accertare che egli aveva subito una dequalificazione e di affermare il suo diritto alla reintegrazione nelle mansioni di conduttore di impianti o in altre equivalenti. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato l’azienda a reintegrare il lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte. Essa ha proposto appello, sostenendo che le nuove mansioni assegnate al dipendente rientravano in quelle previste dal contratto collettivo per il terzo livello e che comunque non avrebbe dovuto disporsi la “reintegrazione” nelle mansioni, in quanto la reintegrazione è prevista dalla legge solo in caso di licenziamento illegittimo (art. 18 St. Lav.).
            La Corte d’Appello degli Abruzzi ha rigettato l’impugnazione, escludendo che le nuove mansioni rientrassero tra quelle previste per il terzo livello ed osservando che comunque esse erano qualitativamente inferiori a quelle precedentemente svolte e non adeguate alla professionalità acquisita dal lavoratore. In particolare la Corte ha rilevato che l’impianto affidato a Nicola G. sino al gennaio 1998 era molto complesso perché formato da molti circuiti di riempimento e svuotamento vasche, e che il lavoratore doveva controllare i livelli delle vasche, se necessario mantenerli costanti, eseguendo delle manovre specifiche a tal fine; ottimizzare il ciclo della macchina durante il funzionamento, e riparare anche i guasti di primo livello. Prendendo quindi in esame il periodo successivo al 2 gennaio 1998, la sentenza impugnata ha rilevato che le mansioni di addetto alla linea sigillatura erano proprie dell’operaio generico di catena di montaggio, consistendo nella applicazione di sigillante sulle scocche; e nel prendere in considerazione la declaratoria del terzo livello del contratto collettivo del settore ha escluso ad ogni modo che le nuove mansioni potessero essere comprese in essa in considerazione del fatto che per applicare sigillante alle scocche non è richiesta una preparazione specifica, laddove a detta categoria appartengono i lavoratori che svolgano attività richiedenti “una specifica preparazione risultante da diploma o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”.Quanto all’uso fatto da parte del giudice di primo grado del termine “reintegrazione”, la Corte abruzzese ha rilevato che la non correttezza della terminologia adoperata era del tutto irrilevante. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte abruzzese per vizi di motivazione e violazione di legge.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 425 del 12 gennaio 2006, Pres. Mattone, Rel. Capitanio) ha rigettato il ricorso, ricordando la sua giurisprudenza secondo cui al fine di valutare se lo jus variandi, tuttora attribuito al datore di lavoro entro i limiti indicati dall’art. 2103 cod. civ., sia stato esercitato secondo correttezza e buona fede, non è sufficiente verificare se le “nuove” mansioni assegnate al dipendente siano comprese nel livello contrattuale nel quale questi è inquadrato, essendo necessario accertare altresì l’equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza da lui svolte alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità del loro espletamento, atteso che l’equivalenza presuppone che le “nuove” mansioni, pur se non identiche a quelle in precedenza svolte, corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale e siano, comunque, tali da consentire al lavoratore l’utilizzazione del patrimonio di esperienza acquisita nella pregressa fase del rapporto di lavoro. Nel caso in esame – ha rilevato la Cassazione – la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, ha ritenuto attraverso gli elementi probatori acquisiti che diversamente dalle prime mansioni, le seconde fossero prive di complessità e non richiedessero una preparazione specifica e ha legittimamente concluso, quindi, per la sussistenza della lamentata dequalificazione.
            La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto non censurabile l’uso da parte del giudice di primo grado del termine “reintegrazione”. La Suprema Corte ha rilevato che in passato la sua giurisprudenza aveva  dubitato circa la legittimità, in caso di dequalificazione del lavoratore dipendente, di una sentenza di condanna del datore di lavoro ad adibire il lavoratore alle mansioni in precedenza assegnate, soprattutto in considerazione del carattere eccezionale del provvedimento di reintegrazione, consentito nei soli casi previsti dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Le pronunce emanate in epoca successiva – ha peraltro ricordato la Corte – hanno osservato che, anche a voler ritenere che il c.d. ordine di reintegrazione nelle specifiche mansioni esercitate prima della illegittima destinazione ad altro incarico non sia suscettibile di esecuzione forzata, è tuttavia consentita l’emanazione dell’ordine in questione da parte del giudice, restando inteso che il datore di lavoro può ottemperarvi anche assegnando il dipendente a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal requisito della equivalenza alle precedenti con la conseguenza che la condotta del datore è sanzionabile, oltre che mediante la condanna del medesimo al risarcimento del danno, anche con l’ordine di reintegrazione del lavoratore nel precedente incarico o in altro avente identico contenuto.
            Se si riconosce che la violazione della norma imperativa di cui all’art. 2103 cit. implica la nullità del provvedimento datoriale – ha osservato la Corte – si deve parimentI ammettere la possibilità che al lavoratore sia accordata una tutela piena, mediante l’automatico ripristino della precedente situazione, fatto salvo, ovviamente, il c.d. jus variandi del datore di lavoro; tale situazione non ha nulla a che vedere con quella prevista dall’art. 18 della L. 300/70, il cui richiamo costituisce un falso problema. L’ordinamento vigente – ha affermato la Corte – privilegia la tutela satisfattoria dell’interesse leso; alla sua realizzazione è preordinata la pronuncia di condanna del datore all’adempimento in forma specifica (nella specie, la riassegnazione delle mansioni precedentemente svolte o di quelle equivalenti); tutela che è anch’essa “reale”, al pari di quella prevista dall’art. 18 cit., in quanto comporta la persistenza del rapporto illegittimamente modificato del datore, ma appartiene alla sfera del “diritto comune”, non essendo assimilabile al regime “speciale” previsto per il licenziamento ritenuto illegittimo. Nel caso in esame – ha concluso la Corte – il Tribunale, ravvisato l’illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della società ricorrente, l’ha condannata “a reintegrare il proprio dipendente nelle mansioni di conduttore di impianto o in altre equivalenti”, intendendo cioè, senza che in proposito potessero sorgere degli equivoci, disporre la “adibizione del ricorrente alle mansioni illegittimamente sottrattegli o ad altre equivalenti”, così come rettamente osservato dal giudice di appello, che si è in effetti uniformato, quindi, ai criteri enunciati al riguardo da questa Corte.