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Il giudice può ordinare la reintegrazione del lavoratore
dequaòlificato nelle mansioni in precedenza svolte. O in altre equivalenti (Cassazione
Sezione Lavoro n. 425 del 12 gennaio 2006, Pres. Mattone, Rel.
Capitanio).
Nicola G. dipendente della Sevel, Società
Europea veicoli leggeri s.p.a., inquadrato nel III livello, ha
svolto sino al gennaio 1998 le mansioni di conduttore di impianti di
verniciatura, consistenti nell’avviamento e spegnimento degli
impianti, nella pulizia e nel controllo a vista degli stessi, in
interventi manutentivi aventi ad oggetto la verifica della
temperatura e della pressione delle pompe, del numero di giri o del
livello dell’olio, etc. Nel gennaio 1998 l’azienda gli ha assegnato,
in luogo delle mansioni in precedenza svolte, quelle di addetto alla
linea sigillatura, consistente nell’applicazione, in catena di
montaggio, di sigillante sulle scocche. Nicola G. ha chiesto al
Tribunale di Lanciano di accertare che egli aveva subito una
dequalificazione e di affermare il suo diritto alla reintegrazione
nelle mansioni di conduttore di impianti o in altre equivalenti. Il
Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato l’azienda a
reintegrare il lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte.
Essa ha proposto appello, sostenendo che le nuove mansioni assegnate
al dipendente rientravano in quelle previste dal contratto
collettivo per il terzo livello e che comunque non avrebbe dovuto
disporsi la “reintegrazione” nelle mansioni, in quanto la
reintegrazione è prevista dalla legge solo in caso di licenziamento
illegittimo (art. 18 St. Lav.).
La Corte d’Appello degli Abruzzi ha rigettato
l’impugnazione, escludendo che le nuove mansioni rientrassero tra
quelle previste per il terzo livello ed osservando che comunque esse
erano qualitativamente inferiori a quelle precedentemente svolte e
non adeguate alla professionalità acquisita dal lavoratore. In
particolare la Corte ha rilevato che l’impianto affidato a Nicola G.
sino al gennaio 1998 era molto complesso perché formato da molti
circuiti di riempimento e svuotamento vasche, e che il lavoratore
doveva controllare i livelli delle vasche, se necessario mantenerli
costanti, eseguendo delle manovre specifiche a tal fine; ottimizzare
il ciclo della macchina durante il funzionamento, e riparare anche i
guasti di primo livello. Prendendo quindi in esame il periodo
successivo al 2 gennaio 1998, la sentenza impugnata ha rilevato che
le mansioni di addetto alla linea sigillatura erano proprie
dell’operaio generico di catena di montaggio, consistendo nella
applicazione di sigillante sulle scocche; e nel prendere in
considerazione la declaratoria del terzo livello del contratto
collettivo del settore ha escluso ad ogni modo che le nuove mansioni
potessero essere comprese in essa in considerazione del fatto che
per applicare sigillante alle scocche non è richiesta una
preparazione specifica, laddove a detta categoria appartengono i
lavoratori che svolgano attività richiedenti “una specifica
preparazione risultante da diploma o acquisita attraverso una
corrispondente esperienza di lavoro”.Quanto all’uso fatto da parte
del giudice di primo grado del termine “reintegrazione”, la Corte
abruzzese ha rilevato che la non correttezza della terminologia
adoperata era del tutto irrilevante. L’azienda ha proposto ricorso
per cassazione, censurando la sentenza della Corte abruzzese per
vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 425 del
12 gennaio 2006, Pres. Mattone, Rel. Capitanio) ha rigettato il
ricorso, ricordando la sua giurisprudenza secondo cui al fine di
valutare se lo jus variandi, tuttora attribuito al datore di
lavoro entro i limiti indicati dall’art. 2103 cod. civ., sia stato
esercitato secondo correttezza e buona fede, non è sufficiente
verificare se le “nuove” mansioni assegnate al dipendente siano
comprese nel livello contrattuale nel quale questi è inquadrato,
essendo necessario accertare altresì l’equivalenza in concreto di
tali mansioni con quelle in precedenza da lui svolte alla stregua
del contenuto, della natura e delle modalità del loro espletamento,
atteso che l’equivalenza presuppone che le “nuove” mansioni, pur se
non identiche a quelle in precedenza svolte, corrispondano alla
specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il
livello professionale e siano, comunque, tali da consentire al
lavoratore l’utilizzazione del patrimonio di esperienza acquisita
nella pregressa fase del rapporto di lavoro. Nel caso in esame – ha
rilevato la Cassazione – la sentenza impugnata, con motivazione
adeguata, ha ritenuto attraverso gli elementi probatori acquisiti
che diversamente dalle prime mansioni, le seconde fossero prive di
complessità e non richiedessero una preparazione specifica e ha
legittimamente concluso, quindi, per la sussistenza della lamentata
dequalificazione.
La Cassazione ha ritenuto corretta la
motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha
ritenuto non censurabile l’uso da parte del giudice di primo grado
del termine “reintegrazione”. La Suprema Corte ha rilevato che in
passato la sua giurisprudenza aveva dubitato circa la legittimità,
in caso di dequalificazione del lavoratore dipendente, di una
sentenza di condanna del datore di lavoro ad adibire il lavoratore
alle mansioni in precedenza assegnate, soprattutto in considerazione
del carattere eccezionale del provvedimento di reintegrazione,
consentito nei soli casi previsti dall’art. 18 della legge n. 300
del 1970. Le pronunce emanate in epoca successiva – ha peraltro
ricordato la Corte – hanno osservato che, anche a voler ritenere che
il c.d. ordine di reintegrazione nelle specifiche mansioni
esercitate prima della illegittima destinazione ad altro incarico
non sia suscettibile di esecuzione forzata, è tuttavia consentita
l’emanazione dell’ordine in questione da parte del giudice, restando
inteso che il datore di lavoro può ottemperarvi anche assegnando il
dipendente a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal
requisito della equivalenza alle precedenti con la conseguenza che
la condotta del datore è sanzionabile, oltre che mediante la
condanna del medesimo al risarcimento del danno, anche con l’ordine
di reintegrazione del lavoratore nel precedente incarico o in altro
avente identico contenuto.
Se si riconosce che la violazione della norma
imperativa di cui all’art. 2103 cit. implica la nullità del
provvedimento datoriale – ha osservato la Corte – si deve parimentI
ammettere la possibilità che al lavoratore sia accordata una tutela
piena, mediante l’automatico ripristino della precedente situazione,
fatto salvo, ovviamente, il c.d. jus variandi del datore di
lavoro; tale situazione non ha nulla a che vedere con quella
prevista dall’art. 18 della L. 300/70, il cui richiamo costituisce
un falso problema. L’ordinamento vigente – ha affermato la Corte –
privilegia la tutela satisfattoria dell’interesse leso; alla sua
realizzazione è preordinata la pronuncia di condanna del datore
all’adempimento in forma specifica (nella specie, la riassegnazione
delle mansioni precedentemente svolte o di quelle equivalenti);
tutela che è anch’essa “reale”, al pari di quella prevista dall’art.
18 cit., in quanto comporta la persistenza del rapporto
illegittimamente modificato del datore, ma appartiene alla sfera del
“diritto comune”, non essendo assimilabile al regime “speciale”
previsto per il licenziamento ritenuto illegittimo. Nel caso in
esame – ha concluso la Corte – il Tribunale, ravvisato l’illegittimo
esercizio dello jus variandi da parte della società
ricorrente, l’ha condannata “a reintegrare il proprio dipendente
nelle mansioni di conduttore di impianto o in altre equivalenti”,
intendendo cioè, senza che in proposito potessero sorgere degli
equivoci, disporre la “adibizione del ricorrente alle mansioni
illegittimamente sottrattegli o ad altre equivalenti”, così come
rettamente osservato dal giudice di appello, che si è in effetti
uniformato, quindi, ai criteri enunciati al riguardo da questa
Corte.
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