Decreto
Presidente Repubblica 19 marzo 1956 Numero 303
Norme
generali per l'igiene del lavoro
Supplemento Ordinario Gazzetta
Ufficiale Numero 105 /19 56
In vigore dal 01.07.1956
ART. 1
Attività soggette
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle
quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo
art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni,
da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficienza, salve le
limitazioni espressamente indicate.
2. Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da
privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate
adattandole alle particolari esigenze dellesercizio ferroviario.
ART. 2
Attività escluse
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavoratori a bordo
delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché allesercizio delle
miniere, delle cave e delle torbiere.
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite
direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e
le aziende agricole indicate nel secondo comma dellart. 49.
ART. 3
Definizione di lavoratore subordinato
Agli effetti dellart. 1, per lavoratore subordinato si intende
colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
unarte od una professione.
Sempre agli effetti dellart. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.
ART. 4
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate allart. 1, devono, nellambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
ART. 5
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte
dal datore di lavoro ai fini delligiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico sanitari e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione,
senza averne ottenuta lautorizzazione.
ART. 6
Altezza, cubatura e superficie
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in
ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nellarticolo 33, sono i
seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq. 2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi
cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
2 . Laltezza netta dei locali e misurata dal pavimento
allaltezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
3 . Quando necessita tecniche aziendali lo richiedono, lorgano di
vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle
sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione
dellambiente. Losservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa
laltezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro e estesa
anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le
lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dellorgano di
vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal
tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli
individuati dalla normativa urbanistica vigente.
(1) Articolo così modificato dallart.16, comma 4 del DLV 19 marzo
1996, n.242
ART. 7
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita` della
lavorazione, e` vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono
alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dellattività
fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio daria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro lumidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da
poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile
e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se
i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara. 6. Le pareti trasparenti
o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze
dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino allaltezza di 1 metro dal pavimento,
ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo
tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti ne rimanere
feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di
sicurezza fino allaltezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza e elevata
quando cio e necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono
feriti qualora esse vadano in frantumi. (1)
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando
sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i
lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
lattrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi
per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti
nelledificio ed intorno ad esso.
9. Laccesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di
eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno unuscita. Ove
e` tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono
disporre di unuscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che
i lavoratori possono cadere.
13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dellimpresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per
la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dellimpresa, nonché alle
banchine di carico. (2)
(1) Comma cosi modificato dallart.16, comma
5, lett.b) del DLV 19 marzo 1996, n.242.
(2) Comma aggiunto dallart.16, comma 5 lett.c),
del DLV 19 marzo 1996, n.242.
ART. 8
Locali sotterranei
1. E` vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere
destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari
esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei allaereazione,
allilluminazione ed alla protezione contro lumidità.
3. LIspettorato del lavoro, dintesa con lufficiale
sanitario, può consentire luso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per
altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a
temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e
sia provveduto, con mezzi idonei, allaereazione, allilluminazione ed alla
protezione contro lumidità.
ART. 9
AERAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e` necessario far si` che tenendo conto
dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di
areazione. (1)
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò e` necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dellaria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti
a correnti daria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto allinquinamento dellaria
respirata deve essere eliminato rapidamente.
(1) Comma così modificato dallart.16, comma 6,
del DLV 19 marzo 1996, n.242
ART. 10
ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle
lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei i luoghi di lavoro devono
disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono
unilluminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere di lavoratori. (1)
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo dilluminazione previsto
non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dellilluminazione artificiale, devono disporre di
unilluminazione di sicurezza di sufficiente intensita`.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.
(1) Comma modificato dallart.16, comma 7, del DLV
19 marzo 1996, n.242
ART. 11
Temperatura dei locali
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
allorganismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro
applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve
tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed
il movimento dellaria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve
essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di
attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non e` conveniente modificare la temperatura di tutto
lambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature
troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione.
ART. 12
Apparecchi di riscaldamento
Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dellambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono
essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio
sufficiente per evitare la corruzione dellaria con i prodotti della combustione, ad
eccezione dei casi in cui, per lampiezza del locale, tale impianto non sia
necessario.
ART. 13
Umidità
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali
laria e` soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare,
per quanto e` possibile la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e
lumidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.
ART. 14
Locali di riposo
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa
del tipo di attivita`, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilita` di
riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere
dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro e` interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del
personale altri locali affinche` questi possa soggiornarvi durante linterruzione del
lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali
e` opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
6. Lorgano di vigilanza puo` prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni
qualvolta cio` non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilita` di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
ART. 15
Pulizia dei locali
Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo
eseguire la pulizia, per quanto e` possibile, fuori dellorario di lavoro e in modo
da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nellambiente, oppure mediante
aspiratori.
ART. 16
Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro
I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro
devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di
altra provenienza.
ART. 17
Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri
Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore
di lavoro non puo` tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi
o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi
efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai
lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere
osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
ART. 18
Difesa dalle sostanze nocive
1. Ferme restando le norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157, e
successive modifcazioni, le materia prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i
rifiuti, che abbiano proprieta` tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato
liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a
tenuta e muniti di buona chiusura.
2. I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto
ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui allart. 355 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 574.
3. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere
accumulate nei locali di lavoro in quantita` superiore a quella strettamente necessaria
per la lavorazione.
4. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al
trasporto di materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono
essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
ART. 19
Separazione dei lavori nocivi
Il datore di lavoro e` tenuto ad effettuare ogni qualvolta e` possibile
in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza
necessita` i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
ART. 20
Difesa dellaria dagli inquinamenti con prodotti nocivi
1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od
infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque
specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per
quanto e` possibile, lo sviluppo e la diffusione.
2. Laspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per
quanto e` possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
3. Unattrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli (1) (2).
Unattrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente
a tali pericoli (1).
(1) Commi aggiunti dallart. 36 del D.L.V. 19
settembre 1994, n. 626.
(2) Comma soppresso dallart.17 del D.L.V. 19
marzo 1996, n.242
ART. 21
Difesa contro le polveri
1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di
qualunque specie, il datore di lavoro e` tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad
imperdirne o a ridurne per quanto e` possibile, lo sviluppo e la diffusione
nellambiente di lavoro.
2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura
delle polveri e della loro concentrazione nellatmosfera.
3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso,
si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi
di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
Laspirazione deve essere effettuata, per quanto e` possibile, immediatamente vicino
al luogo di produzione delle polveri.
4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve
provvedere allinumidimento del materiale stesso.
5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e
leliminazione delle polveri, il datore di lavoro e` tenuto ad impedire che esse
possano rientrare nellambiente di lavoro.
6. Nei lavori allaperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano lattuazione dei provvedimenti
tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al
vicinato, lIspettorato del lavoro puo` esonerare il datore di lavoro dagli obblighi
previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi
personali di protezione.
7. I mezzi personali possono altresi` essere prescritti
dallIspettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma
terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari
difficolta` dordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire
efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.
ART. 22
Difesa dalle radiazioni nocive
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinche` i lavoratori esposti
in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante ladozione di
mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di
isolamento o altre misure generali di protezione.
2. Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i
mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli
occhi.
3. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni
ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
ART. 23
Difesa contro le radiazioni ionizzanti
1. Nei procedimenti lavorativi che esigono limpiego dei raggi X o
di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro e` tenuto ad adottare
le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le
radiazioni e le emanazioni nocive.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le
modalita` dimpiego dei raggi X e delle sostenze che emettono radiazioni ionizzanti,
le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura
delle radiazioni nocive, della loro intensita`, nonche` dellentita` e della durata
dellesposizione e della estensione della superficie corporea esposta.
3. Il datore di lavoro e` tenuto altresi` a provvedere affinche` i
residui delle lavorazioni, aventi proprieta` ionizzanti, siano convenientemente eliminati
o resi innocui.
ART. 24
Rumori e scuotimenti
Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori
dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per
diminuirne lintensita`.
ART. 25
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E` vietato far entrare i lavoratori nei pozzi, nelle fogne, nei
camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti,
condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata
preventivamente accertata lesistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure
se latmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri
mezzi.
2. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita` dellatmosfera,
i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata
del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
ART. 26
Mezzi personali di protezione
I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano
diventare veicolo di contaggio, devono essere individuati e contrassegnati col nome
dellassegnatario o con un numero.
ART. 27
Pronto soccorso
Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano piu` di
25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti e colpiti da malore improvviso.
2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazioni
o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
3. Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore di sanita`, saranno indicate la quantita` e la specie dei
presidi chirurgici e farmaceutici (1).
(1) N.d.r. - Vedi D.M. 28 luglio 1958.
ART. 28
Pacchetto di medicazione
Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziene
industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30,
nonche` le aziende commerciali che occupano piu` di 25 dipendenti.
ART. 29
Cassetta di pronto soccorso
Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino 5 dipendenti, quando siano
ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto
soccorso e le attivita` che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia,
di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando
siano ubicate in localita` di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e le attivita` che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati
alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando
siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso
e le attivita` che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque
ubicate, che non presentato i rischi particolari sopra indicati.
ART. 30
Camera di medicazione
1. Sono obbligati a tenere la camera di medicazione le aziende
industriali che occupano piu` di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti
pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita` che in esse si svolgono presentino
rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.
2. Quando, a giudizio dellIspettorato del lavoro, ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente art.
29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di
medicazione.
3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende
industriali che occupano piu` di 50 dipendenti soggetti allobbligo delle visite
mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35 del presente decreto.
4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari
previsti dallart. 27, deve essere convenientemente areata ed illuminata, riscaldata
nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua
per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
ART. 31
Decentramento del pronto soccorso
1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di
lavoro dal posto di pronto soccorso dellazienda e` tale da non garantire la
necessaria tempestivita` delle cure, lIspettorato del lavoro puo` prescrivere che
lazienda oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad
istituirne altri localizzati nei reparti piu` lontani o di piu` difficile accesso.
2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino
particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. LIspettorato
del lavoro, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di
questo dal posto di pronto soccorso, puo` prescrivere che sia tenuta, in luogo del
pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi
specifici, lIspettorato del lavoro puo` altresi` prescrivere che vi siano sul posto
i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla
natura e alla pericolosita` delle lavorazioni.
ART. 32
Personale sanitario
1. Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo
art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il
cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si puo` ricorrere ed eventualmente
il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso pubblico piu` vicino
allazienda.
2. Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in
difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare
la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto
soccorso.
ART. 33
Visite mediche
Nelle lavorazioni industriali che espongono allazione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al
presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano
i requisiti di idoneita` al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare
il loro stato di salute.
2. Per le lavorazioni che presentano piu` cause di rischio e che
pertanto sono indicate in piu` di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per
le visite mediche sono quelli piu` brevi.
3. LIspettorato del lavoro puo` prescrivere lesecuzione di
particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per
laccertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.
ART. 34
1. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro
ed espongano, a giudizio dellIspettorato del lavoro, a rischi della medesima natura,
devono essere sottoposti alle visite mediche previste dallarticolo precedente.
2. Le visite mediche sono altresi` obbligatorie per i lavoratori
occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a
rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette
allassicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge
15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio
dellIspettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei
lavoratori che vi sono addetti.
ART. 35
1. Il datore di lavoro puo` essere autorizzato dallIspettorato
del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli piu` lunghi di quelli
prescritti nella tabella allegata, ma non superiore al doppio del periodo indicato, quando
i provvedimenti adottati nellazienda siano tali da diminuire notevolmente i periodi
igienici della lavorazione.
2. LIspettorato del lavoro puo` altresi` esentare il datore di
lavoro dallobbligo delle visite mediche, qualora, per lesiguita` del materiale
o dellagente nocivo trattato e per lefficacia delle misure preventive
adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente
ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.
ART. 36
Acqua
1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate
vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita` sufficiente,
tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
2. Per la provvista, la conservazione e la
distribuzione dellacqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
linquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
ART. 37
DOCCE
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione
dei lavoratori quando il tipo di attivita o la salubrita lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne
o unutilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque
facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi.
ART. 38
Docce
1. Nelle aziende industriali occupanti piu` di 20 operai quando questi
siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto
polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonche` in quelli dove si usino abitualmente sostanze
venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai,
lIspettorato del lavoro puo` prescrivere che il datore di lavoro metta a
disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato lorario di
lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto
conto dellimportanza e della natura dellazienda.
2. Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantita`
sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono
essere individuali ed in locali distinti per i due sessi.
3. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.
4. LIspettorato del lavoro puo` prescrivere determinati requisiti
costruttivi e modalita` di uso dei bagni, tenuto conto dellimportanza
dellazienda e della natura dei rischi igienici presenti.
5. I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro
salute in relazione ai rischi cui sono esposti.
ART. 39
GABINETTI E LAVABI
1. I lavoratori devono disporre, in prossimita dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con
acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando
cio sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende
che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, e ammessa
unutilizzazione separata degli stessi.
(1) Larticolo e stato sostituito
dallart.16, comma 10, del DLV 19 marzo 1996, n.242.
ART.40
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO.
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a
disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e
quando per ragioni di salute o di decenza non si puo` loro chiedere di cambiarsi in altri
locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati.
Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio
puo essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a cio adibiti sono
utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati
nellambito dellorario di lavoro. (1)
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita`
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben
difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a
ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attivita` insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti,
nonche` in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per
gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
(1) Comma modificato dallart.16, comma 11 del DLV
19 marzo 1996, n.242
ART. 41
Refettorio
1. Salvo quanto e` disposto dallart. 43 per i lavori
allaperto, le aziende nelle quali piu` di 30 dipendenti rimangono nellazienda
durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle
condizioni indicate dallart. 38 devono avere uno o piu` ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
2. I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella
stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere
intonacate ed imbiancate.
3. LIspettorato del lavoro puo` in tutto o in parte esonerare il
datore di lavoro dallobbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia
necessario.
4. Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate
dallart. 38 e nei casi in cui lIspettorato ritiene opportuno prescriverlo, in
relazione alla natura della lavorazione, e` vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei
locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
ART. 42
Conservazione vivande e somministrazione bevande
1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti
posti fissi e le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
2. E` vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande
alcooliche nellinterno dellazienda.
3. E` tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantita` di
vino e di birra nei locali di refettorio durante lorario dei pasti.
ART. 43
Locali di ricovero e di riposo
1. Nei lavori eseguiti normalmente allaperto deve essere messo a
disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e
nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un
tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
ART. 44
Dormitori stabili
1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di
dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilita` prescritti per le case di
abitazione della localita` ed avere larredamento necessario rispondente alle
esigenze delligiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere
forniti di luce artificiale in quantita` sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per
lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente
decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.
2. In detti locali e` vietata lilluminazione a gas, salvo casi
speciali e con lautorizzazione e le cautele che saranno prescritte
dallIspettorato del lavoro.
3. I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le
donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per
gli adulti.
4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; e`
vietato luso di letti sovrapposti.
5. Annesso ai dormitori che ricoverano piu` di 50 individui, vi deve
essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti.
6. Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i
dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.
ART. 45
Dormitori di fortuna
1. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i
lavoratori debbono pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori
capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata
dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite
in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che
siano ben difese dallumidita` del suolo e dagli agenti atmosferici.
ART. 46
Dormitori temporanei
1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dallart.
45, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu` idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti
condizioni:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per
fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri
di una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene
asciutto e sistemato in guisa da non permettere ne` la penetrazione dellacqua nelle
costruzioni, ne` il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene
lambiente internno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la
stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione
dellambiente, ma munite di buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per lilluminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le
aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
3. La superficie dei dormitori non puo` essere inferiore a 3,50 metri
quadrati per persona.
4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o
una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola e coperte sufficienti ed
inoltre di sedile, un attaccapanni ed un mensolina.
5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma
prevista dal quarto comma dellart. 44.
6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono
essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per la
pulizia personale.
ART. 47
Pulizia delle installazioni igienico assistenziali
1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a
cura del datore di lavoro.
2. I lavoratori devono usare con cura e proprieta` i locali, le
installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
ART. 48
Notifiche allIspettorato del lavoro
1. Chi intende costruire, ampliare od adottare un edificio od un locale
per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti piu` di
3 operai, e` tenuto a darne notizia allIspettorato del lavoro, mediante lettera
raccomandata od in altro modo equipollente.
2. La notifica deve contenere una descrizione delloggetto delle
lavorazioni, delle principali modalita` delle stesse e delle caratteristiche dei locali e
degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
3. LIspettorato del lavoro puo` chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalita` delle
lavorazioni quando le ritenga necessarie per losservanza delle norme contenute nel
presente decreto.
4. LIspettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni,
delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo
alluopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con lufficiale
sanitario, al fine di coordinare ladozione dei provvedimenti di rispettiva
competenza.
5. Qualora lIspettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro
i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando
pero` la loro responsabilita` per quanto riguarda losservanza delle disposizioni del
presente decreto.
ART .49
Aziende e lavori soggetti al presente titolo
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle
aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente allesercizio
dellagricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di
carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la conservazione
ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori
della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.
2. Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite
dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con
laiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per brevi periodi di
tempo occupi mano dopera per lavori stagionali.
ART. 50
Abitazioni e dormitori
1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di
abitabilita` delle case rurali, contenute nel Testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e` vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori
stabili o a dormitori di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le
cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne
frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
2. E` fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non
continuativi, ne` periodici che si devono eseguire in localita` distanti piu` di cinque
chilometri dal centro abitato, per qual caso si applicano le disposizioni dellart.
45.
3. E` fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano
destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col
mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
ART. 51
Dormitori temporanei
1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei
lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle
condizioni prescritte per le costruzioni di cui allart. 46 del presente decreto.
2. LIspettorato del lavoro puo` prescrivere che i dormitori
dispongano dei servizi accessori previsti dallultimo comma del predetto art. 46,
quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonche`
alle condizioni locali.
ART. 52
Acqua
1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dellacqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad
evitarne linquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
ART. 53
Acquai e latrine
1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni
famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrine.
2. Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono
essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a
25 metri dallabitazione, nonche` dai depositi e dalle condutture dellacqua
potabile.
3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze
di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
4. Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione
di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilita di
errore.
ART. 54
Stalle e concimaie
1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere
solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di
fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati
fuori delle stalle stesse secondo le norme consigliate dalligiene.
4. Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture
nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a
distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore
di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonche` dai depositi e dalle condutture
dellacqua potabile.
6. Qualora, per difficolta` provenienti dallubicazione, non sia
possibile mantenere la distanza suddetta, lIspettorato del lavoro puo` consentire
che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
ART. 55
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL
LAVORO - AZIENDE AGRICOLE - SOTTERRANEI
1. (Locali sotterranei) - E` vietato eseguire in locali sotterranei o
nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma
dellart. 49.
2. Possono pero` essere compiute nelle cantine la preparazione e le
successive manipolazioni dellolio e del vino. In tali casi devono essere adottate
opportune misure per il ricambio dellaria.
ART. 56
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL
LAVORO - AZIENDE AGRICOLE - PRONTO SOCCORSO
1. (Mezzi di pronto soccorso e di profilassi) - Le aziende che occupano
almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui allart.
27; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la
cassetta di pronto soccorso di cui allarticolo predetto.
2. Le aziende devono altresi` tenere a disposizione dei lavoratori
addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il
contagio delle malattie infettive.
ART. 57
1. Nelle attivita` concernenti il diserbamento, la distribuzione dei
parassiti delle piante, dei semi e degli animali, di distruzione dei topi o di altri
animali nocivi, nonche` in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie
infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti
ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti,
tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate
le disposizioni contenute nellart. 18.
2. Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori di debba
fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui
allart. 26.
ART. 58
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con larresto da tre mesi a sei mesi o con lammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per linosservanza delle norme di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma;
20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52.
Alle stesse penalita soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non
osservano le prescrizioni rilasciate dallorgano di vigilanza ai sensi degli articoli
6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;
b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per linosservanza delle norme di cui agli
articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41,
primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50,
primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalita
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dallorgano di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo
comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;
c) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per linosservanza delle norme di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42,
primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse
penalita soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dallorgano di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e
secondo comma; 33, terzo comma.
d) con larresto fino a due mesi o con lammenda fino a lire
2.000.000 per linosservanza delle norme di cui agli artt. 26, 33, primo comma, 34.
"a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da
lire 3.000.000 a lire 8.000.000 per linosservanza delle norme di cui agli artt. 4
lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo,
terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e
terzo comma, 25, 52.
Alle stesse penalita` soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dallIspettorato del lavoro ai sensi
degli artt. 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma;
b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da
lire un milione a lire 5.000.000 per linosservanza delle norme di cui agli artt. 4
lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18
secondo comma 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo
comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo
comma, 53, 55, 65 secondo comma. Alle stesse penalita` soggiacciono i datori di lavoro ed
i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dallIspettorato del lavoro
ai sensi degli artt. 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo
comma, 51 secondo comma;
c) con larresto fino a 3 mesi o con lammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000 per linosservanza delle norme di cui agli artt. 4 lettera
d), 7 secondo comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo
comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 56.
Alle stesse penalita` soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dallIspettorato del lavoro ai sensi
degli artt. 31 primo secondo comma, 33 terzo comma;"
ART. 59
Contravvenzioni commesse dai preposti
1. I preposti sono puniti:
a) con larresto da uno a tre mesi o con lammenda da lire un
milione a lire quattro milioni per linosservanza delle norme di cui agli artt. 4
lettera b), 9 commi 1, 2 e 4 (1), 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, secondo
comma, 21 terzo e quarto comma, 25.
b) con larresto fino a due mesi o con lammenda fino a lire
due milioni per linosservanza delle norme di cui agli artt. 4 lettera d), 9 comma 3
(1), 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma.
ART. 60
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con larresto fino a un mese o con lammenda da lire
300.000 a lire 1.500.000 per linosservanza delle norme di cui agli artt. 5 lettera
d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma.
b) con larresto fino a quindici giorni o con lammenda da
lire duecemtomila a lire ottocentomila per linosservanza delle norme di cui agli
artt. 5 lettere a), b) e c), 41 quarto comma.
ART. 61
Deroghe di carattere generale
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo
da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui allart. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di
costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle
attivita` industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o
di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee
misure sostitutive per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori.
ART. 62
Deroghe particolari
1. Gli ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facolta` di
concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per
lattuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in
impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo,
lapplicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o
per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico
sanitarie.
ART. 63
Vigilanza
1. La vigilanza sullapplicazione del presente decreto e` affidata
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dellIspettorato del lavoro.
2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potra` anche
stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la
direzione degli ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero
dellagricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.
3. Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prendera` accordi con le Amministrazioni
dalle quali tali aziende dipendono.
4. LAmministrazione delle ferrovie dello Stato esercita
direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la
vigilanza per lapplicazione del presente decreto.
ART. 64
Ispezioni
1. Gli Ispettori hanno facolta` di visitare, in qualsiasi momento ed in
ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il
personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e
altresi` di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ed ai lavoratori le informazioni
che ritengano necessarie per ladempimento del loro compito, in esse comprese quelle
sui processi di lavorazione.
2. Gli Ispettori del lavoro hanno facolta` di prendere visione, presso
gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei
lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
3. Gli Ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i
processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per
ragioni di ufficio.
ART. 65
Prescrizioni
1. Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per
lapplicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione,
su apposito foglio in doppio, firmato dallispettore e dal datore di lavoro, o dalla
persona che lo rappresenta allatto della visita, al quale viene consegnata una delle
copie.
2. Il datore di lavoro e` tenuto a conservare il foglio sul luogo del
lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.
3. Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo
rappresenti, quanto costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione,
questultimo potra` essere inviato dufficio.
ART. 66
Ricorsi
1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di
igiene del lavoro sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma precedente e` ammesso ricorso
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla
data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al
Ministero predetto tramite lIspettorato del lavoro competente per territorio.
3. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la
sospensione sia disposta dal capo dellIspettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. E` altresi` ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro il termine e con le modalita` di cui al secondo comma, avverso
le determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro in materia di deroghe temporanee ai
sensi dellart. 62.
ART. 67
Contravvenzioni
1. I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e
precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie
per il giudizio sulla contravvenzione.
2. Il processo verbale deve essere compilato dallIspettore del
lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento,
oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
3. La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto
di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterra` convenienti nel
proprio interesse.
4. Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale,
lIspettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.
ART. 68
Coordinamento della vigilanza
1. Nulla e` innovato per quanto riguarda la competenza delle autorita`
sanitarie nellapplicazione dei provvedimenti relativi alla tutela delligiene e
della sanita` pubblica.
2. I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dellindustria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle
telecomunicazioni, nonche` lalto Commissariato per ligiene e la sanita`
stabiliranno daccordo le norme per coordinare lazione dei rispettivi
funzionari dipendenti.
3. LIspettorato del lavoro collabora con le autorita` sanitarie
per impedire che lesercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di
diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.
4. In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e
lIspettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudichera`
il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanita`.
ART. 69
Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia
1. Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle
vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le
norme del presene decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente
disciplinati.
ART. 70
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore l1 luglio 1956.
2. A decorrere da tale data il regolamento generale per ligiene
del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530, e` abrogato.
TAB. P.1
TABELLA DELLE LAVORAZIONI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO DELLE VISITE
MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE (ART. 33)
Causa del rischio Lavorazioni o categorie di lavoratori Periodo visite
1. Antimonio, leghe e composti Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'antimonio; Semestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla produzione di colori, vernici e mastici; Id.
d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri; Id.
e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di
essi; Id.
f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimico
farmaceutica; Id.
g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma; Id.
h) alla tintura e stampaggio dei tessuti. Id.
2. Arsenico, leghe e composti Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'arsenico; Trimestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) ai lavori di pittura, verniciatura e smaltatura; Id.
d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetro; Id.
e) alla tintura dei filati e dei tessuti;
f) alla concia delle pelli. Id.
3. Bario e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del bario; Annuale
b) alla produzione degli ossidi e dei sali; Id.
4. Berillio, leghe e composti Lavoratori addetti:
a) alla produzione del berillio; Semestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Trimestrale
c) alla fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali
fluorescenti; Id.
d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari.
Semestrale
5. Cadmio, leghe e composti Lavoratori addetti:.
a) alla produzione del cadmio; Semestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla cadmiatura;
d) alla fabbricazione degli accumulatori.
6. Cromo, leghe e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cromo; Trimestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla cromatura;
d)alla concia delle pelli. Id.
7. Fosforo e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del fosforo; Trimestrale
b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici
industriali; Id.
c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti
organici al fosforo. Id.
8. Manganese leghe e composti Lavoratori addetti:
a) alla produzione del manganese; Semestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione di pile a secco; Id.
d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli
smalti; Id.
e) alla produzione dei fiammiferi; Id.
f) alla saldatura con elettrodi al manganese. Id.
9. Mercurio, amalgame e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del mercurio; Trimestrale
b) alla preparazione delle amalgame e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e
strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del
mercurio); Semestrale
d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari.
Trimestrale
e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante
secretaggio con preparati mercuriali; Id
f) alla lavorazione in nero del feltro secretato; Id.
g) alle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio; Semestrale
h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
Trimestrale
i) alla fabbricazione di inneschi; Id.
l) al trattamento dei minerali auriferi e argentiferi di recupero; Id.
m) all'impiego di pompe a mercurio; Semestrale
n) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti
organici di mercurio; Trimestrale
o) alla preparazione e all'impiego di vernici contenenti mercurio o
composti. id
10. Nichel, leghe e composti Lavoratori addetti:
a) alla raffinazione del nichel; Semestrale
b) alla produzione e all'impiego del nichel carbonile Mensile
11. Piombo, leghe e composti. (1) Lavoratori addetti:
a) alla produzione del piombo; Trimestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di
mastici; Id.
d) alla fabbricazione di lamine, tubi, proiettili ed altri oggetti di
piombo o contenenti piombo; alla cernita e al recupero dei materiali piombiferi; Id.
e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di
piombo; alla asportazione di verniciature piombifere; Id.
f) alla composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la
monotype, con la stereotipia); Semestrale
g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
Trimestrale
h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione ecc.)
degli accumulatori; Id.
i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle
lastre di piombo o rivestite di piombo; Id.
l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura; Id.
m) alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in
genere di impianti costituiti da materiale piombifero; Id.
n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche; Id.
o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo; Id.
p) alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla verniciatura
dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo; Semestrale
q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;
Trimestrale
r) all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e
macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione
di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere); Trimestrale
s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro
piombifero; Semestrale
t) alla produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente
alle operazioni di mescola con composti di piombo); Id.
u) alla lavorazione della gomma piombifera. Id.
12. Selenio, leghe e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del selenio; Semestrale
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione delle cellule fotoelettriche, alla preparazione
di colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma. Id.
13. Vanadio, leghe e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del vanadio; Semestrale
b) alla pulitura degli impianti della nafta ed al recupero delle ceneri
relative; Id.
c) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
d) all'impiego del Vanadio e dei composti come materie prime nei
processi chimici industriali; Id
e) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro. Id.
(1) Questa voce è stata soppressa dall'art. 59 del D.Lgs 15 agosto
1991, n. 277.
TAB. P.2
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche (art. 33)
Causa del rischio Lavorazioni o categorie di lavoratori Periodo visite
14. Bromo e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del bromo; Trimestrale
b) all'impiego del bromo come materia nei processi chimici industriali.
Id.
15. Cloro e e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cloro e dell'acido cloridrico; Trimestrale
b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime nei
processi chimici industriali; Id.
c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico;
d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.
Semestre
16. Fluoro e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico; Trimestrale
b) alla preparazione dei composti del fluoro; Id.
c) all'incisione del vetro; Id.
d) alla preparazione della criolite artificiale; Id.
e) alla elettrolisi dell'allumina con impiego di criolite. Id.
17. Iodio e composti Lavoratori addetti:
a) alla produzione dello iodio; Trimestrale
b) alla preparazione dei composti; Id.
18. Acido cianidrico e composti. Lavoratori addetti:
a) alla produzione di acido cianidrico,di cianuri e di altri composti
del cianogeno; Trimestrale
b) alla derattizzazione e disinfezione; Id.
c) alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto
assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale); Id.
d) alla depurazione chimica del gas illuminante; Id.
e) alle operazioni di galvanoplastica; Id.
f) alle operazioni di tempera e di cementazione; Id.
g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente alle
operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei diisocianati organici). Id.
19. Acido nitrico e gas nitrosi Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acido nitrico; Trimestrale
b) alla produzione della nitrocellulosa; Id.
c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrazione;
Trimestrale
d) alla produzione di coloranti azoici; Id.
e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli; Semestrale
f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco; Trimestrale
20. Cloropicrina (nitrocloroformio). Lavoratori addetti:
a) alla produzione della cloropicrina; Trimestrale
b) alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto
assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale). Id.
21. Anidride solforosa. Lavoratori addetti:
a) alla produzione dello zolfo; Semestrale
b) alla produzione dell'anidride solforosa; Id.
c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili; Id.
d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in
genere; Id.
e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere
professionale; Trimestrale
f) alla fusione dell'elektron; Semestrale
22. Ancido solforico. Lavoratori addetti:
a) al carbonissaggio delle lane; Semestrale
b) al decapaggio dei metalli; Id.
c) alla produzione dello zinco elettrolitico; Id.
d) alla purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii; Id.
e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche. Id.
23. Idrogeno solforato Lavoratori addetti:
a) alla raffinazione degli olii minerali; Semestrale
b) alla filatura della viscosa; Id.
c) alla vuotatura dei pozzi neri. Id.
24. Cloruro di zolfo. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cloruro di zolfo. Semestrale
b) alla vulcanizzazione della gomma. Id.
25. Ossido di carbonio. Lavoratori addetti:
a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido
di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio; Id.
b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine; Id.
c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma; Id.
d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico
o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica; Id
e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio. Id.
26. Cloruro di carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile
triclorurato). Lavoratori addetti:
a) alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del
cloroformiato di metile triclorurato. Mensile
27. Tetracloruro di carbonio. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del tetracloruro di carbonio; Semestrale
b) all'impiego di tetracloruro di carbonio come solvente; Id.
c) alla carica degli estintori; Id.
d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon). Id.
28. Solfuro di carbonio. Lavoratori addetti:
a) alla produzione di solfuro di carbonio; Trimestrale
b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente; Id.
c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e
successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto; Id.
d) alla vulcanizzazione della gomma; Id.
e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma carattere
professionale. Id.
29. Aldeide formica e acido formico Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico
Semestrale;
b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle; Id.
c) alla fabbricazione dei compensati di legno; Id.
d) al trattamento antipiega dei tessuti. Id.
30. Etere di petrolio e benzina. Lavoratori addetti:
a) alla distillazione e raffinazione del petrolio Semestrale;
b) alla preparazione delle miscele di benzina; Id.
c) alla produzione e all'impiego di solventi a base di benzina. Id.
31. Piombo tetraetile. Lavoratori addetti:
a) alla produzione del piombo tetraetile Settimanale
b) all'etilazione della benzina; Mensile
c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo
tetraetile o benzina etilata. Trimestrale
32. Glicoli, nitroglicerina e loro derivati Lavoratori addetti:
a) alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati;
Trimestrale
b) all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi
chimici industriali; Semestrali
c) all'impiego di solventi contenenti glicoli. Id.
33. Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi).
Lavoratori addetti:
a) alla produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi; omologhi).
Trimestrale
b) alla rettificazione del benzolo e degli omologhi; Id.
c) all'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi
chimici industriali; Id
d) alla preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e
omologhi; Id.
e) alla rotocalcografia. Id.
34. Fenoli, tiofenoli e cresoli. Lavoratori addetti:
a) alla produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli; Semestrale
b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei
processi chimici industriali; Id
c) alla distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante
derivati nitrati dei fenoli e cresoli (in quanto assuma il carattere professionale o di
lavorazione industriale). Id.
35. Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e
dei fenoli; Trimestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali. Id.
TAB. P.3
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche (art. 33)
Causa del rischio Lavorazioni o categorie di lavoratori Periodo visite
36. Derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli
idrocarburi benzenici e dei fenoli. Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati alogenati,nitrici, solfonici e
fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli. Trimestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali. Id.
37. Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; solforati, e nitrati
della naftalina e omologhi. Lavoratori addetti:
a) alla produzione della naftalina ed omologhi, dei naftoli e
naftilamine; dei derivati alogenati, derivati alogenati, solforati e nitrati della
naftalina e omologhi; Semestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali. Id.
38. Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano,
esacloroetano, triclorometano, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro
di metile, bromuro di metile, ioduro di metile).
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
Trimestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali; Id.
c) all'impiego di solventi contenenti cloruro di etilene, derivati
alogenati degli idrocarburi alifatici. Id
39. Acetone e derivati alogenati; acido acetico; anidride acetica;
cloruro di acetilene e acetilacetone
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido
acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone; Semestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali; Id.
c) all'impiego di solventi contenenti acetone. Id.
40. Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool
metilico. Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico,
dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico; Semestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali; Id.
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. Id.
41. Eteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile,
acetato di propile acetato di metile). Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile,
dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile; Semestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chmici industriali; Id.
c) all'impiego di solventi contenente le sostanze predette. Id.
42. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico). Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere
etilico; Semestrale
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali; Id.
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. Id.
43. Acridina. Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acridina; Semestrale
b) all'impiego dell'acridina nell'industria farmaceutica e dei
coloranti. Id.
44. Piridina. Lavoratori addetti:
a) alla produzione della piridina; Semestrale
b) all'impiego della piridina come denaturante dell'alcool ; Id.
c) all'impiego della piridina nella industria chimico farmaceutica; Id.
d) all'impiego della piridina nell'industria dei coloranti; Id.
e) all'impiego di solventi contenenti piridina. Id.
45. Radio, raggi X e sostanze radioattive. Lavoratori addetti:
a) alla produzione di sostanze radioattive; Trimestrale
b) alle lavorazioni che implicano l'uso e visita di radio, raggi X e
sostanze radioattive.
quando l'operario denunci o presenti segni patologici sospetti.
Immediata
46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse Lavoratori addetti:
a) alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi;
Semestrale e visita immediata quando loperaio denunci o presenti segni patologici
sospetti
b) alla saldatura ad arco. Semestrale e visita immediata quando
l'operaio denunci o presenti segni patologici sospetti.
47. Sostanze cancerogene non comprese in altre voci (catrame, bitume,
fuliggine , e residui olii minerali, pece,. paraffina, loro composti, derivati e residui).
Lavoratori addetti a operazioni che espongono abitualmente al contatto
con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati .
Semestrale e visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sospette neoplasie.
48. Vibrazioni e scuotimenti. Lavoratori che impiegano utensili ad aria
compressa o ad asse flessibile. Annuale
49. Rumori a) lavoro dei calderai Annuale
b) ribaditura dei bulloni; Id.
c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni ; Id.
d) prove dei motori a scoppio e a reazione; Id.
e) produzione di polveri metalliche con macchine a pastelli; Id.
f) fabbricazione di chiodi; Id.
g) lavoro ai telai meccanici per tessitura. Id.
50. Ferro (ossido) Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di
acciaio, in quanto esposti all'inalazione di polvere di ossido di ferro. Annuale
51. Polveri di zolfo. (1) Lavoratori addetti alla macinazione e alla
raffinazione dello zolfo. Annuale
52. Polveri di talco. (1) Lavoratori addetti:
a) alla produzione e alla lavorazione del talco; Annuale
b) alla talcatura nella lavorazione della gomma. Id.
53. Polveri di cotone, lino, canapa e juta. Lavoratori addetti:
a) all'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone,
lino, canapa e juta. Annuale
b) alla filatura e tessitura della canapa e della juta. Id.
54. Anchilostomiasi Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.
Annuale e quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione
55. Carbonchio e morva. Lavoratori addetti:
a) alle infermerie per animali; Visita immediata quando l'operaio
denunci o presenti sintomi di infezione.
b) ai macelli; Id.
c) alle sardigne; Id.
d) alla concia delle pelli; Id.
e) alla lavorazione del crine; Id.
f) alla raccolta e alla lavorazione dei residui animali per la
fabbricazione di concimi, di colla e di altri prodotti industriali. Id
56. Leptospirosi. a) lavori nelle fogne e nei canali;
b) lavori di bonifica in terreni paludosi.
Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi di
infezione.
57. Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili. Soffiatura
del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne promiscue).
Ogni 15 giorni ed ogni volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo
un'assenza superiore a cinque giorni.
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