DPR
27.04.55 N.547
Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro
Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1955 Numero 547
Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale Numero 158 /1955
In vigore dal 01.01.1956
ART. 1
1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle
quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dellart. 3,
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da
altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.
ART. 2
1. Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia
e` regolata o sara` regolata da appositi provvedimenti:
a) allesercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
comunicazioni;
d) allesercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) allesercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
ART. 3
1. Agli effetti dellart. 1, per lavoratore subordinato si intende
colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
unarte o una professione.
2. Sempre agli effetti dellart. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di societa` e di enti in genere cooperativi, anche di fatto,
che prestino la loro attivita` per conto delle societa` e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei
quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
ART. 4
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono,
dirigono o sovraintendono alle attivita` indicate allart. 1, devono,
nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli
ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile
laffissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
ART. 5
1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere
edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nellambiente di lavoro
in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
2. Lobbligo di cui al precedente comma non si estende al rischi
dellattivita` professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo e` incaricato
di prestare.
3. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine
o attrezzi di sua proprieta` per lesecuzione dei lavori di cui al precedente comma,
dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal
presente decreto.
ART. 6
1. I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte
dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai
preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonche`
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nellambito delle loro competenze e possibilita`,
per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di
sicurezza e di protezione senza averne ottenuta lautorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non
siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre
persone.
ART.7
1. Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di
macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato
interno, nonche` la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del
decreto stesso.
2. Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria
avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in
uso
3. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a
qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e` tenuto a che detti beni siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge.
Linosservanza dellobbligo e` punita ai sensi del successivo art. 390
ART.8
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e
rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli
possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e
che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun
rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone
ovvero merci dovra` basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovra` essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una
distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui luso e lattrezzatura dei locali lo
esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della
natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute
doggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i
lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali
che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per
i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere
adeguatamente segnalati.
ART.9
1. I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro
punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in
chilogrammi per metro quadrato di superficie.
2. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita` del solaio.
ART.10
1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli
ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste
di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando
dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona
e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere
provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di
cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di
pericolo.
ART.11
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi
contro la caduta o linvestimento di materiali in dipendenza dellattivita`
lavorativa.
2. Ove non e` possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti
allaperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attivita` devono
essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli puo` avvenire
in modo sicuro.
4. (1) Le disposizioni di cui allart.8,
commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8, sono altresi` applicabili alle vie di circolazione principali sul
terreno dellimpresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi,
alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli
impianti dellimpresa, nonche` alle banchine di carico.
5. (1) Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di cui allart.8, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 si applicano per analogia ai luoghi di
lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro allaperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non e` sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro allaperto, questi
devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i
lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro
la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi,
quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.
(1) Commi così sostituiti dallart.16 del D.L.V. 19 marzo 1996,
n.242
ART.12
1. Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in
genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla
proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare
altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.
ART.13
Vie e uscite di emergenza
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al
sicuro dagli effetti determinati dallincendio o altre situazioni di emergenza.
c bis) (1) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dellingombro dellanta mobile in posizione di massima
apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza
utile di passaggio)
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire
di raggiungere il piu` rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite
di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione duso, alle attrezzature in essi installate,
nonche` al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0
e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dellesodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere
aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza.
Lapertura della porta delle uscite di emergenza nel verso
dellesodo non e richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di
mezzi o per altre cause, fatta salva ladozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio (2).
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave, se non in casi specificamente autorizzati dallautorita` competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e` vietato
adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte
scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche` le vie di circolazione e le
porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
unilluminazione devono essere dotate di unilluminazione di sicurezza di
intensita` sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dellimpianto
elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle
quali sono adibiti piu` di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile
accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli
edifici gia` costruiti si dovra` provvedere in conformita`, quando non ne esista la
impossibilita` accertata dallorgano di vigilanza: in questultimo caso sono
disposte le misure e cautele ritenute piu` efficienti. le deroghe gia concesse
mantengono la loro validita salvo diverso provvedimento dellorgano di
vigilanza (3).
13. Per i luoghi di lavoro gia` utilizzati prima dell1 gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un
numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
(1) La lettera "c bis" e stata aggiunta
dallart.16 del D.L.V. 19 marzo 1996, n.242
Periodo
aggiunto dallart.16 del D.L.V. 19 marzo 1996, n.242
Il comma 12 e stato cosi sostituito
dallart.16 del D.L.V. 19 marzo 1996, n.242
ART.14
Porte e portoni
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed
essere agevolmente apribili dallinterno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o
specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attivita` che si svolgono nel locale
stesso piu` di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel
verso dellesodo ed avere larghezza minima di m 1,20 (1).
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e` la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m
0,80 (1);
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dellesodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80 (1), che si
aprano entrambe nel verso dellesodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale
deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dellesodo avente
larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente alleccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 puo` anche
essere minore, purche` la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali e` prevista una larghezza minima di m 1,20
e` applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali e prevista una larghezza minima di m.0,80
e applicabile una tolleranza in meno di 2% (due per cento) (1).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui
allart. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui allart. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale,
quando non esistano altre porte apribili verso lesterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro,
porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed
essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
allaltezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni
non sono costituite da materiali di sicurezza e ce` il rischio che i lavoratori
possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere
protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso lalto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare
senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di
arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza
di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla
normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dallinterno
senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
17. I luoghi di lavoro gia` utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono
essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida
uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dallinterno durante il lavoro.
Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27
novembre 1994 non applicano le disposizioni dei commi 2,3,4,5 e 6 concernenti la larghezza
delle porte. In ogni caso la larghezza del porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve
essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilita (2).
(1) Commi modificati dallart.16 del D.L.V. 19
marzo 1996, n.242
(2) Comma sostituito dallart.16 del D.L.V.
19 marzo 1996, n.242
ART.15
1. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere
tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
ART.16
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti
di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi
derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e
alzata dimensionate a regola darte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui
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altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono
essere munite di almeno un corrimano.
ART.17
1. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere
provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia
metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso lesterno.
2. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu` di
cm. 60.
3. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla
quale sono applicati o alla quale la scala e` fissata.
4. Quando lapplicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio allesercizio o presenti notevoli difficolta` costruttive, devono essere
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle
persone per un tratto superiore ad un metro.
ART.18
SCALE SEMPLICI PORTATILI
1. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nellinsieme e nei
singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
2. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai
montanti mediante incastro.
3. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita` inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita`
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilita` della
scala.
4. Per le scale provviste alle estremita` superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e
b).
ART.19
SCALE E PONTI SOSPESI
1. Quando luso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo
di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra
persona.
ART.20
SCALA AD ELEMENTI INNESTATI
1. Per luso delle scale portatibili composte di due o piu` elementi innestati (tipo
allitaliana o simili), oltre quanto e` prescritto nel punto
a) dellart. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri,
salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremita` superiori dei montanti devono
essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe piu` di 8 metri devono essere munite di
rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua
lo spostamento laterale;
d) durante lesecuzione dei lavori, una persona deve esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.
ART.21
SCALE DOPPIE
1. Le scale doppie non devono superare laltezza di m. 5 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca lapertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
ART.22
SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI
1. Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono
essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per
lelevazione massima e minima della volata, nonche` di calzatoie o di altri
dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilita` del carro.
2. Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome
del costruttore, il luogo e lanno di costruzione e la portata massima.
ART.23
PONTI E SEDIE SOSPESI
1. I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive
che per le modalita` di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza.
2. Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento
verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
3. I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di
ferma al piede ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia assicurata
la stabilita` ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che
impediscano la caduta del lavoratore.
ART.24
UTENSILI A MANO
1. Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da
impedirne la caduta.
ART.25
SCALE E PONTI SOSPESI - VERIFICHE
1. Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti
sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per
accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza.
ART.26
PARAPETTO NORMALE
1. Agli effetti del presente decreto e` considerato "normale" un parapetto che
soddisfi alle seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b) abbia unaltezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio
posto a circa meta` distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere,
nellinsieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo` essere assoggettato,
tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
2. E` considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito
al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed
alta almeno 15 centimetri.
3. E` considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante
condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle
presentate dal parapetti stessi.
ART.27
PROTEZIONE IMPALCATURE, PASSERELLE, RIPIANI
1. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di
lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di
parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non e`
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1,50.
2. Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella
normale, purche` siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso lesterno.
ART.28
ILLUMINAZIONE GENERALE
1. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce
naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilita`.
ART.29
ILLUMINAZIONE PARTICOLARE
1. Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di
lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o
indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di
infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo
diretto con mezzi particolari.
ART.30
ILLUMINAZIONE - DEROGHE PER ESIGENZE TECNICHE
1. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti,
non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati
negli artt. 28 e 29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi
derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
ART.31
ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA
1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di
illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessita`.
2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale,
conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessita`
del loro impiego.
3. Quando siano presenti piu di 100 lavoratori e la loro uscita
allaperto in condizioni di oscurita` non sia sicura ed agevole; quando
labbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o
siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria deve
essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso
di necessita` e a garantire una illuminazione sufficiente per intensita`, durata, per
numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di
illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di
mano e le istruzioni sulluso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al
personale mediante appositi avvisi.
4. Labbandono dei posti di lavoro e luscita
allaperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere
disposto prima dellesaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
ART.32
ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA
1. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza della
illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto
fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilita`.
ART.33
DIFESA DAGLI INCENDI
1. In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate
idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumita` dei lavoratori in
caso di incendio.
ART.34
DIFESA DAGLI INCENDI
1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
a) e` vietato fumare;
b) e` vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto
alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi
estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza
e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessita`, lagevole e
rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
ART.35
DIFESA DAGLI INCENDI
1. Lacqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con
le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di
temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
2. Parimenti lacqua, a meno che non si tratti di acqua
nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimita` di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
3. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al
personale mediante avvisi.
ART. 36
DIFESA DAGLI INCENDI
1. Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono
prodotti infiammablli, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso
di incendio gravi pericoli per lincolumita` dei lavoratori; sono soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente
comma e` fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per ll lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per lindustria e commercio e per
linterno.
ART. 37
DIFESA DAGLI INCENDI E SCARICHE ATMOSFERICHE
1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente
articolo di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del
fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione
ultimati, prima dellinizio delle lavorazioni. Per gli impianti e le costruzioni
esistenti, la visita del Comando dei Viglli del fuoco deve essere richiesta dal datore di
lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo
comma dellarticolo precedente.
ART. 38
DIFESA DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
1. Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi
idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle
lavorazioni, di cui allart. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione alla ubicazione e
allaltezza, possano costituire pericolo.
ART.39
DIFESA DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
1. Le strutture metalliche degli uffici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati allaperto, devono, per se
stessi o mediante conduttore e spandente appositi, risultare collegati elettricamente a
terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
ART.40
DIFESA DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
1. Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono
essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per
accertarne lo stato di efficienza.
ART.41
PROTEZIONE DELLE MACCHINE
1. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o
segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
ART.42
PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI
1. Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette
e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su
altri elementi in movimento delle macchine non devono presentare parti salienti dalle
superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in
corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure
coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
ART.43
MANOVELLISMI
1. Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa,
quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere
adeguatamente protetti.
2. La protezione puo` omettersi nei telai per il taglio delle
pietre, marmo e simili e salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando
gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia
superiore ad un cavallo vapore o la velocita` non sia superiore ai 60 giri al minuto
primo.
ART.44
TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI
1. I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per piu` di un quarto del
loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia
fissata a parti non soggette a movimento.
ART.45
PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA
1. Le macchine che, in relazione alla velocita` dei loro organi o alla natura dei
materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di
lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di
parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di
schermi protettivi atti a resistere allurto o a trattenere gli elementi o i
materiali proiettati, a meno che non siano adattate altre idonee misure di sicurezza.
2. Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di
alluminio non sono ammessi.
ART.46
SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI
1. Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare
scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilita`, la resistenza dei
loro elementi e la stabilita` degli edifici.
2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una
specifica funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o
cautele affinche` cio` non sia di pregiudizio alla stabilita` degli edifici od arrechi
danno alle persone.
ART.47
RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI
1. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se
non per necessita` di lavoro.
2. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere
immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo
possibile il pericolo che ne deriva.
3. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di
sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la
loro temporanea rimozione.
ART.48
DIVIETO DI PULIZIE ORGANI IN MOTO
1. E` vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle
macchine, a meno che cio` non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale
caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
2. Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
ART.49
DIVIETO DI RIPARARE ORGANI IN MOTO
1. E` vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.
2. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto,
si devono adottare adeguate cautele a difesa dellincolumita` del lavoratore.
3. Del divieto indicato nel primo comma devono essre resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
ART.50
SEGREGAZIONE DEI MOTORI
1. Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo
per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito locale o recintato o comunque
protetto.
2. Anche quando i motori siano installati in appositi locali o
recinti, i relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili,
devono essere protetti in conformita` delle disposizioni del Capo III del presente Titolo.
3. Laccesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere
vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante
apposito avviso.
ART.51
REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITA`
1. I motori soggetti a variazioni di velocita` le quali possono costituire un pericolo
devono essere provvisti di regolatore automatico di velocita`, tale da impedire che questa
superi i limiti prestabiliti.
2. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali
il mancato funzionamento.
ART. 52
MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI
1. Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori
debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in
modo da non poter essere azionati accidentalmente.
2. Per lavviamento dei motori a combustione interna devono
adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le
manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare
automaticamente per evitare il contraccolpo.
3. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dellattrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, unattrezzatura di
lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza (1).
(1). Comma aggiunto dallart. 36 del D.Lgv. 19 settembre 1994, n.
626.
ART. 53
MOTORI
1. Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di
trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono
essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne
conseguire larresto.
2. Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se
necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di
segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.
3. Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di
allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilita` di errore (1).
(1) Comma aggiunto dallart. 36 del D.Lgv. 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 54
MOTORI
1. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un
segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono
trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico.
2. Un cartello indicatore richiamante lobbligo stabilito dal
presente articolo e le relative modalita`, deve essere esposto presso gli organi di
comando della messa in moto del motore.
ART.55
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i
coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione
devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo.
ART.56
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonche` le relative
pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m.
2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano gia` in
posizione inaccessibile, devono essere protetti sin a tale altezza.
2. La protezione di tali organi ed elementi puo` essere anche
costituita da una barriera distanziatrice, dellaltezza di almeno un metro, purche`:
a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti piu` sporgenti degli organi ed
elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere
non superano laltezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali
manovre, laccesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in
moto.
3. Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli
vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocita` inferiore ai 2
metri al minuto secondo, lobbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia,
in relazione alle condizioni di impianto e di uso, puo` costituire pericolo.
4. Per gli alberi e i contralberi, la protezione puo` omettersi
quando, in relazione alla velocita` ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni
pericolo.
ART.57
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono
avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
2. Tale protezione puo` essere omessa quando il prodotto della
larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocita` in metri al minuto secondo sia
minore di 80.
ART.58
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocita`,
sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui
agli artt. 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta proiezione
della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi
forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
ART.59
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi
completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena,
protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.
2. Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola
zona di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o
dellinstallazione, quali la ridottissima velocita` degli ingranaggi o la loro
ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di
sicurezza.
3. In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono
estendersi, lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremita`
periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e
la corona dentata.
ART.60
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m. 2
dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco
protetta, a meno che non siano in posizione inaccessibile.
ART.61
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in
posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.
2. Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia puo` essere
limitata alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di
avvolgimento, fermo restando lobbligo di proteggere i tratti di catena scoperta nei
casi e con le modalita` stabilite dallart. 56 nei riguardi delle cinghie e delle
funi di trasmissione.
ART.62
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere
affidate a personale esperto.
2. E` consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in
moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi
montacinghie.
3. Ladozione di un dispositivo montacinghie fisso e`
obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua
velocita` in metri al secondo sia non minore di 80.
ART.63
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per
riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione,
ne` trovarsi a contatto con elementi in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie
predisposti in prossimita` delle pulegge.
ART.64
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da non
presentare sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati alla
cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia completamente
protetta.
ART.65
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa, trasmettere
il movimento a quella fissa o trascinare in moto lalbero su cui e` montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e
viceversa sia eseguito per mezzo di apposito spostacinghia meccanico, munito di
dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro
spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella
posizione di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.
ART.66
TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
1. Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero esteso a piu`
ambienti, a meno che lalbero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun
ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra, provvisti di
dispositivo di fermo, per impedire laccidentale trasmissione del moto dalluno
allaltro tronco.
2. Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il
sezionamento degli alberi che, anche nellambito di uno stesso locale, muovono masse
rotanti di entita` tale da rendere difficile il loro rapido arresto.
ART.67
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il
motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale
acustico convenuto.
ART.68
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono
costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o
segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.
ART.69
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire
una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione
pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il
pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per
larresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
ART.70
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o
segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle
macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere
limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per
ridurre al minimo il pericolo.
ART.71
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Nei casi previsti negli artt. 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti o non
completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di
notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere lorgano
di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve
comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta larresto nel piu`
breve tempo possibile.
ART.72
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di
operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente
possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti
di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della
macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina e` in moto o provochi
larresto della macchina allatto della rimozione o dellapertura del
riparo;
b) non consenta lavviamento della macchina se il riparo non e`
nella posizione di chiusura.
ART.73
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Le aperture di alimentazione edi scarico delle macchine devono essere provviste di
idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie,
tramoggie e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il
lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli
organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi.
2. La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche
quando la macchina e` provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici,
ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino
ugualmente accessibili durante il lavoro.
ART.74
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Gli organi lavoratori che operano a velocita` elevate devono essere fissati agli alberi
o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali da evitare
lallentamento dei loro mezzi di fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione o la
loro fuoruscita.
ART.75
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o
particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere provviste
di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori
siano colpiti.
ART.76
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e larresto
ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.
2. Qualora, per effettive ragioni tecniche, lorgano di comando
della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri,
devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano
essere lesi in seguito ad un tempestivo movimento di questa.
ART.77
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare
avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo
stesso scopo.
ART.78
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo
arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere
muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni
possibilita` di azionamento accidentale del pedale.
ART.79
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni principali o
secondarie, devono essere provviste di dispositivi di innesto, spostacinghie o simili, che
consentano di azionare e di arrestare la macchina indipendentemente dalla trasmissione e
dalle altre macchine da questa azionate.
2. Puo` derogarsi dallosservanza della disposizione di cui al
comma precedente per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purche`
larresto dellintero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna
macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato in posizione
tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente tutte le macchine.
ART.80
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti piu` lavoratori
dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di
mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.
ART.81
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nellarticolo
precedente richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani
o altre parti del corpo fra organi che con lavviamento della macchina entrano in
movimento, le macchine stesse devono essere provviste di un sistema di comando con
dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun
lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco
particolare.
ART.82
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1. Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi,
pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o
sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere
provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della
macchina e dei suoi organi durante lesecuzione di dette operazioni. Devono altresi`
adottarsi le necessarie misure e cautele affinche` la macchina o le sue parti non siano
messe in moto da altri.
ART.83
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
1.Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi
a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra lestremita` di
corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche delleventuale
sporgenza del materiale su di essi esistente e le pareti o altri ostacoli, esista uno
spazio libero di almeno cm. 50 nel senso del movimento alternativo.
2.Qualora sia minore di cm. 50, esso deve essere reso inaccessibile
mediante chiusura.
ART.85
In vigore dal 01.01.1956 al 26.11.90
MOLE ABRASIVE
1. Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocita` superiore a
quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui allarticolo
precedente.
2. Qualora, per smarrimento o deterioramento delletichetta,
non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocita` duso per minuto
secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad
impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con
gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a
sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco
o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche.
ART.86
MOLE ABRASIVE
1. Sulla incastellatura o in prossimita` delle macchine molatrici deve essere esposto, a
cura dellutente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola
che puo` essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo
albero.
ART.87
MOLE ABRASIVE
1. Le macchine molatrici a velocita` variabile devono essere provviste di un dispositivo,
che impedisca lazionamento della macchina ad una velocita` superiore a quella
prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.
ART.88
MOLE ABRASIVE
1. Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di
fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad
1\3 del diametro della mola, salvo quanto disposto dallart. 90. Laggiustaggio
tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata
larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale
cuoio, cartone, feltro.
2. Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei
mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di
spostamento e di rottura della mola in moto.
ART.89
MOLE ABRASIVE
1. Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che
circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto
strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due
facce laterali della mola ed essere il piu` vicino possibile alle superfici di questa.
2. Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui e`
costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da
resistere allurto dei frammenti di mola in caso di rottura.
3. In deroga a quanto disposto al secondo comma dellart. 45,
le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non
superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocita` periferica di lavoro superiore a 25
metri al secondo e purche` lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12
millimetri.
ART.90
MOLE ABRASIVE
1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nellarticolo
precedente, puo`, per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola
parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di
diametro tale che essa non ne sporga piu` di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole
fino al diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50
centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.
2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma
precedente, purche` siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli
derivanti dalla rottura della mola.
ART.91
MOLE ABRASIVE
1. Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere
superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire,
deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non piu` di 2 millimetri,
dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la
particolarita` di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
ART.92
MOLE ABRASIVE
1. Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da piu` lavoratori per
operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge
infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti
di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.
ART.93
MOLE ABRASIVE
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio
aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e
non devono funzionare ad una velocita` periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore
ai 5/10 di quello della mola e quando la velocita` periferica supera i 10 metri al minuto
secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa
comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
ART.94
MOLE ABRASIVE
1. Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con
smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata
nelloperazione, protetta contro il contatto accidentale.
ART.95
MACCHINE ROTANTI
1. Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in
relazione allesistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre
cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il
funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti
in movimento.
ART.96
MACCHINE ROTANTI
1. I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le
operazioni di carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri
la posizione di fermo.
ART.97
MACCHINE ROTANTI
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad
evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in
moto.
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto nellart. 72.
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le
protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee
misure per eliminare o ridurre il pericolo.
ART.98
MACCHINE ROTANTI
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una
griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da
dispositivo voltapasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore
della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore
posteriormente allimbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa e`
inferiore a 6 centimetri.
ART.99
MACCHINE DI FUCINATURA
1. Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono
essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo
della testa portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei
controstampi.
ART.100
MACCHINE DI FUCINATURA
1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di
fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando
non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla
ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi la
possibilita` che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
ART.101
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure
protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare
gli indumenti del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata
quando il pezzo da lavorare e` montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
ART.102
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i
lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere
provvisti di un dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di
osservazione sulla piattaforma.
ART.103
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono
essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del
lavoratore tra le traverse del bancale e le estremita` della piattaforma scorrevole
portapezzi.
ART.104
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta
dellutensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
ART.105
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto disposto
nellart. 108.
ART.106
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera
dello spessore di almeno 3 centimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
ART.107
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
1. Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida
protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura, nonche` di un
robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla parte opposta, il telaio sfuggente.
2. Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite
di un dispositivo che assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di avanzamento nella
sua posizione piu` alta.
ART.108
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La
protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in
caso di rottura.
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in
tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad
eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
ART.109
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine
CAPO V - Macchine utensili per legno e materiali affini - Seghe
circolari
1. Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore
con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina e` usata per
segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu` di 3
millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente
sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
2. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile ladozione del dispositivo di cui
alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
ART.110
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
1. Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie
di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo
tratto attivo del disco.
2. Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre
provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori
dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dellorgano tirante.
ART.111
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
1. Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di
scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per leliminazione dei
trucioli.
2. La distanza fra i bordi dellapertura del banco di lavoro e
il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle
esigenze della lavorazione.
3. Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo
registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o almeno
del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla
forma del materiale da piallare.
ART.112
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
1. Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto
del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
ART.113
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
1. Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare
che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con lutensile.
Tali mezzi debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con
guida che in quelli senza guida.
ART.114
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
1. La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorche` queste
siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di
idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
ART.115
PRESSE E CESOIE
1. Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari
dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei
lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
2. Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o
delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro
pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che
non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi
mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani
o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
3. I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo
di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti
sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti
ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista
di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione.
ART.116
PRESSE E CESOIE
1. Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, qualora
lapplicazione di uno dei dispositivi indicati nellarticolo precedente o di
altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, i lavoratori, per le
operazione di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e
fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della zona
di pericolo.
ART.117
PRESSE E CESOIE
1. Lapplicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformita` a quanto
stabilisce lart. 115, puo` essere omessa per le presse o macchine simili mosse
direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto
indiretto di motori nonche` per le presse comunque azionate a movimento lento, purche` le
eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o
accorgimenti.
ART.118
PRESSE E CESOIE
1. Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo
antiripetitore del colpo.
ART.119
PRESSE E CESOIE
1. Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un
pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo
circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.
ART.120
PRESSE E CESOIE
1. Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo atto
ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque
essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o
meccanico che non richieda lintroduzione delle mani o altre parti del corpo nella
zona di pericolo.
ART.121
PRESSE E CESOIE
1. Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o piu`
lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le mani
degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che non siano adottati
altri efficaci mezzi di sicurezza.
ART.122
PRESSE E CESOIE
1. Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi,
debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione
applicati alla parte di coltello soprastante il banco di lavoro ed estendentesi quanto
piu` vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei
coltelli sottostanti il banco devono essere protette.
ART.123
PRESSE E CESOIE
1. Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di
protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.
ART.124
FRANTOI, DISINTEGRATORI
1. Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle
macchine simili, i quali non siano completamente chiusi nellinvolucro esterno fisso
della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari,
che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza
dagli organi da proteggere.
ART.125
FRANTOI, DISINTEGRATORI
1. I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o
parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a
trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.
ART.126
FRANTOI, DISINTEGRATORI
1. Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei
disintegratori e delle macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse
complete in conformita` a quanto stabilito nellart. 73, possono essere adottate
protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in
posizione di difesa non appena sia cessata lesigenza che ne ha richiesto la
rimozione.
2. In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve
essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro lapertura di
alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
ART.127
FRANTOI, DISINTEGRATORI
1. Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare
possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
2. Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o
protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli
organi mobili della macchina.
ART.128
FRANTOI, DISINTEGRATORI
1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di
altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire
la proiezione allesterno di frammenti di materiale.
2. Anche laccesso a tale recinto deve essere sistemato in modo
da rispondere allo stesso scopo.
3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi
dallesterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
ART.129
MACCHINE PER CENTRIFUGARE
1. Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocita`
e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben
visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni
per luso, affisso presso la macchina.
ART.130
MACCHINE PER CENTRIFUGARE
1. Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza
centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco
previsto nellart. 72 e di freno adatto ed efficace.
2. Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia
tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dellinvolucro esterno deve
sporgere di almeno tre centimetri verso linterno rispetto a quello del paniere.
ART.131
MACCHINE PER CENTRIFUGARE
1. Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una
volta allanno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il
diametro esterno del paniere sia superiore a 5 centimetri
ART.132
LAMINATOI, RULLATRICI
1. Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a
cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici,
calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la
zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per
tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o
di altre parti del corpo del lavoratore.
2. Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile
proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste
di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di
conseguire il rapido arresto dei cilindri.
3. Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e
tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati
attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona
pericolosa.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
in cui, in relazione alla potenza, alla velocita`, alle caratteristiche ed alle dimensioni
delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo comma.
ART.133
LAMINATOI, RULLATRICI
1. I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocita` o
altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi
(mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere
provvisti di un dispositivo per larresto immediato dei cilindri avente,
lorgano di comando conformato e disposto in modo che larresto possa essere
conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del
lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
2. Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al
freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei
cilindri prima del loro arresto definitivo.
ART.134
LAMINATOI, RULLATRICI
1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in
lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per
evitare che il materiale investa i lavoratori.
2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di
impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere
adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
ART.135
APRITOI, BATTITOI, CARDE
1. Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici,
delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle
fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con
guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie
conformate e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e
delle altre parti del corpo dei lavoratori.
2. Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso
involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto e` disposto
nellarticolo seguente, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
ART.136
APRITOI, BATTITOI, CARDE
1. Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate allarticolo
precedente e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte o
spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nellart. 72.
2 Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita,
di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori
interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
ART.137
APRITOI, BATTITOI, CARDE
1. Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma dellart.
135 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i
lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le
mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di
movimento
interni della macchina.
ART.138
APRITOI, BATTITOI, CARDE
1. La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma
dellart. 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile
mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino a metri uno di
distanza dallimbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo
di presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo
dispositivo di sicurezza.
2. Se la griglia o custodia non e` fissa, essa deve essere provvista
del dispositivo di blocco previsto nellart. 72.
ART.139
MACCHINE PER FILARE
1. Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di
movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei
ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonche` gli sportelli delle aperture di
accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nellinvolucro esterno della
macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nellart. 72,
qualora debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano
essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
ART.140
MACCHINE PER FILARE
1. Limbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei filatoi e
dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due
estremita`, mediante schermo e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della
macchina o con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con
altro mezzo idoneo.
ART.141
MACCHINE PER FILARE
1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nellarticolo precedente delle
funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
2. E` tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma
restando losservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione
che alloperazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali
anello o asticciola con gancio.
ART.142
MACCHINE PER FILARE
1. I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non piu` di 6 millimetri dalle rotaie, allo
scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti
ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il tampone di arresto,
salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del banco dei cilindri alimentatori
ed in posizione tale per cui non risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non
risultino gia` inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento
delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo
scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e lalbero della
controbacchetta.
ART.143
MACCHINE PER FILARE
1. Il lavoratore che ha la responsabilita` del funzionamento del filatoio automatico
intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona
si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
2. E` vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio.
E` altresi` vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza
lautorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
3. Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo
allobbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi
tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso
esposto presso la macchina.
ART.144
TELAI MECCANICI
1. I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta
applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede
di corsa.
2. Quando lapplicazione del guidanavetta puo` riuscire dannosa
per il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con
lordito molto debole o quando la velocita` della navetta e` molto limitata,
lapparecchio guidanavetta puo` essere sostituito da reti intelaiate, poste sui
fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoruscita.
ART.145
TELAI MECCANICI
1. Lapparecchio guidanavetta di cui al primo comma dellarticolo precedente
deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu` di 80 colpi al minuto primo o
aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di
tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei
tessuti leggeri di fantasia, per i quali lapplicazione del guidanavetta e`
facoltativa;
b) ai telai da lana che battono piu` di 100 colpi al minuto primo o
aventi luce pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di
altre fibre o misti.
ART.146
TELAI MECCANICI
1 Lapparecchio guidanavetta di cui al primo comma
dellart. 144, deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di
protezione) non appena il telaio è messo in moto;
b) le due estremita` laterali non distino dalla scatola delle
navette piu` di mezza lunghezza di navetta.
2. Lefficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante
ed accurata manutenzione.
ART.147
TELAI MECCANICI
1. Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75
centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a un metro.
2. Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono essere
tali da offrire resistenza e rigidita` corrispondenti
ART.148
TELAI MECCANICI
1. Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dellart. 144,
devono avere le seguenti dimensioni minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.
2. Dette reti devono essere disposte il piu` vicino possibile alle
due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e
davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.
3. Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai
prospicienti pareti cieche, purche` non vi sia possibilita` di passaggio.
ART.149
TELAI MECCANICI
1. I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio
dellordito devono essereassicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
ART.150
TELAI MECCANICI
1. Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire
in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio
dellordito.
ART.151
TELAI MECCANICI
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici per la
fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie.
ART.152
AMMORBIDATRICI, DISTENDITRICI
1. Nelle arnmorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta,
limbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con
ripari fissi
alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dallimbocco
stesso.
2. Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un
riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore
possano essere prese dai cilindri.
ART.153
MACCHINE DIVERSE
1. Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta, alimentate a
mano devono avere la caviglia fissa e lalbero a sezione quadrata di avvolgimento
disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.
2. Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto
e di facile azionamento.
ART.154
MACCHINE CORDATRICI
1. Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o
di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che
impediscano la fuoruscita delle bobine e siano muniti del dispositvo di blocco previsto
nellart. 72.
2. Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono
rilevanti, la protezione puo` essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza,
forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a
trattenere le bobine in caso di sfuggita.
ART.155
MACCHINE PER CUCIRE CON FILO
1. Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con
le esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione dellago per evitare
lesioni alle dita del lavoratore.
ART.156
MACCHINE PER CUCIRE CON GRAFFE
1. Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione
automatica, devono essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di
trovarsi nella zona pericolosa.
ART.157
MACCHINE PER TRAFILATURE
1. Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un
dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta larresto immediato
della macchina in caso di necessita`.
ART.158
MACCHINE CON CILINDRO
1. Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le
scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al di
sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto il tratto strettamente necessario
per la lavorazione.
2 Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di blocco previsto
nellart. 72.
ART.159
TREBBIATRICI
1. Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano
dimbocco del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15
centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella parte posteriore un dispositivo di
arresto che limiti lampiezza necessaria per la
normale introduzione del covone.
ART.160
TREBBIATRICI
1. Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto
limboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto provvisto di
un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale
nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo
di 70
centimetri ed un massimo di 90 centimetri.
ART.161
TREBBIATRICI
1. Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde
alte almeno 50 centimetri.
2. Laccesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a
mano munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre
il piano stesso.
ART.162
TREBBIATRICI
1. Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di
legno per assicurarne la stabilita` durante il lavoro.
ART.163
TREBBIATRICI
1. Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione alloperaio imboccatore e
ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale addetto alla trebbiatrice.
ART.164
MACCHINE PER IMBOTTIGLIAMENTO
1. Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere
provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della
bottiglia.
2. Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di
chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di
scoppio.
ART.165
MACCHINE TIPOGRAFICHE
1. Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non
siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a
determinare larresto automatico della macchina per semplice urto della mano del
lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e
il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di
riconosciuta efficacia.
ART.166
FUSTELLE
1. Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due
piastre devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri
munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne luso senza pericolo per le
mani.
2. La disposizione di cui al primo comma non e` obbligatoria quando
lapplicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione e` effettuata a
piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
ART.167
COMPRESSORI
1. I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la
pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di
compressione al raggiungimento della pressione massima desercizio.
ART.168
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento
e trasporto sono destinati, nonche` alle condizioni dimpiego con particolare
riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
2. Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle
loro caratteristiche.
ART.169
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
1. Nellesercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le
necessarie misure per assicurare la stabilita` del mezzo e del suo carico, in relazione al
tipo del mezzo stesso, alla sua velocita`, alle accelerazioni in fase di avviamento e di
arresto ed alle caratteristiche del percorso.
ART.170
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
1. Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto quando
non possono essere eseguite a braccia o a mano devono essere effettuate con lausilio
di attrezzature o dispositivi idonei.
ART.171
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO : PORTATA
1. Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata
massima ammissibile.
2. Quando tale portata varia col variare delle condizioni duso
del mezzo, quali linclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle grue a volata,
lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocita`,
lentita` del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle
variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
3. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima
ammissibile.
ART.172
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - GANCI
1. I ganci per apparecchi di sollevamento devcino essere provvisti di dispositivi di
chiusura dellimbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie
interna o limitazione dellapertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento
delle funi, delle catene e degli altri organi di presa.
ART.173
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - FRENO
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di
frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del
mezzo e, quando e` necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualita`
dellarresto.
2. Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per
i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocita` e condizioni di uso,
la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
ART.174
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - ARRESTO
1. Nei casi in cui linterruzione dellenergia di azionamento puo` comportare
pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi
che provochino larresto automatico sia del mezzo che del carico.
2. In ogni caso larresto deve essere graduale onde evitare
eccessive sollecitazioni nonche` il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilita`
del carico.
ART.175
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - SEGNALAZIONE
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di
pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di
segnalazione e di avvertimento, nonche` di illuminazione del campo di manovra.
ART.176
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - FUNI, CATENE
1. Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di
tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento
a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) lavvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la
rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in
relazione al tipo o alle condizioni duso dellapparecchio
(dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle
pulegge durante il normale funzionamento.
2. Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla
lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza,
velocita` e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine
corsa non costituisca causa di pericolo.
ART.177
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - FUNI, CATENE
1. I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nellart. 176 devono
avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il
libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti
o sollecitazioni anormali.
2. Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge
in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate
funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui
possono essere sottoposte.
ART.178
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - FUNI, CATENE
1. I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nellart. 176
sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali,
devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il
diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve
essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
ART.179
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - FUNI, CATENE
1. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione,
salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla
portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le
funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
2. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche
trimestrali.
ART.180
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - FUNI, CATENE
1. Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare
sollecitazioni pericolose, nonche` impigliamenti o accavallamenti.
2. Le estremita` libere delle funi, sia metalliche, sia composte di
fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
ART.181
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - IMBRACATURA
1. Limbraccatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare
la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.
ART.182
MEZZI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - POSTI MANOVRA
1. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire lesecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilita` di tutta la zona di azione del
mezzo.
2. Qualora, per particolari di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal
posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di
segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.
ART.183
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - COMANDI
1. Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati
in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione
delle manovre a cui servono.
2. Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da
impedire la messa in moto accidentale.
ART.184
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, E TRASPORTO O PERSONE
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora,
vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di
manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di
efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere
usati previa adozione di idonee misure precauzionali.
ART.185
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO - MANOVRE
1. Le modalita` di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali
prestabiliti per lesecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi
chiaramente leggibili.
ART.186
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO - GRU, ARGANI
1. Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i
luoghi per i quali leventuale caduta del carico puo` costituire pericolo.
2. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il
sollevamento ed il sollevamento trasporto dei carichi devono essere tempestivamente
preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente
possibile, lallontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo
delleventuale caduta del carico.
ART.187
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO - GRU, ARGANI
1. Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di sollevamento trasporto,
provvisti di elettromagneti per la presa del carico, deve essere delimitato con barriere e
ove cio`, per ragioni di spazio non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti
di cui al secondo comma dellarticolo precedente.
ART.188
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO - GRU, ARGANI
1. I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per
laccesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative
allesercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti
di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una
distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.
2. Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di
ingombro della gru.
ART.189
GRU, ARGANI E SIMILI - STABILITA` ANCORAGGIO GRU
1. La stabilita` e lancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate
allaperto devono essere assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle
sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima
presumibile azione del vento.
ART.190
GRU, ARGANI E SIMILI - PASSAGGIO DEI CARICHI
1. Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento trasporto, scorrenti
su rotaie devono essere provvisti alle estremita` di corsa, sia dei ponti che dei loro
carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione
ammortizzante alla velocita` ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non
inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
ART.191
GRU, ARGANI E SIMILI
1. Gli apparecchi di sollevamento trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto
indicati nellart. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente
sullapparato motore per larresto automatico del carro alle estremita` della
sua corsa.
ART.192
GRU, ARGANI E SIMILI - DIVIETO DI SCESA LIBERA DEI CARICHI
1. Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore
innestato anche nella discesa.
ART.193
GRU, ARGANI E SIMILI - APERTURE PASSAGGIO CARICHI
1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa
dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti,
le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche` il sottostante spazio di
arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati,
mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto
al piede.
2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di
manovra.
3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle
aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra cio` non sia possibile. In questultimo caso, in luogo del
parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e
fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta
barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico
al piano corrispondente.
ART.194
GRU, ARGANI E SIMILI
1. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi,
esclusi quelli azionati a mano e quelli, gia` soggetti a speciali disposizioni di legge,
devono essere sottoposti a verifica, una volta allanno, per accertarne lo stato di
funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
ART.195
ASCENSORI E MONTACARICHI - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e montacarichi comunque
azionati non soggetti a disposizioni speciali.
ART.196
ASCENSORI E MONTACARICHI - DIFESA DEL VANO
1. Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e
dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che
distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri.
2. Dette difese devono avere unaltezza minima di m. 1,70 a
partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed
essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano
ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri e
non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o piu` centimetri.
3. Se il contrappeso non e` sistemato nello stesso vano nel quale si
muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in
conformita` alle disposizioni dei commi precedenti.
ART.197
ASCENSORI E MONTACARICHI - ACCESSO AL VANO
1. Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte
apribili verso lesterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m.
1,80 quando la cabina e` accessibile alle persone e comunque eguale allaltezza
dellapertura del vano quando questa e` inferiore a m. 1,80.
2. Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da
griglie o traforati metallici con maglie dilarghezza non superiore ad un centimetro se la
cabina e` sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina e` munita di una
propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non e` inferiore
a 5 centimetri.
3. Sono ammesse porte del tipo flessibile, purche` tra le aste
costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.
ART 198
ASCENSORI E MONTACARICHI - PORTE DI ACCESSO AL VANO
1. Le porte di accesso al vano di cui allarticolo precedente devono essere munite di
un dispositivo che ne impedisca lapertura, quando la cabina non si trova al piano
corrispondente e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono
chiuse.
2. Il dispositivo di cui al precedente comma non e` richiesto per i
montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di
sicurezza.
ART.199
ASCENSORI E MONTACARICHI - INSTALLAZIONI PARTICOLARI
1. Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono richiesti
quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m. 2 e linsieme
dellimpianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel
vano.
ART.200
ASCENSORI E MONTACARICHI - PARETI E PORTE DELLA CABINA
1. Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da
persone devono avere pareti di altezza non minore di m. 1,80 e porte apribili verso
linterno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.
2. Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
3. Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non
devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12
millimetri.
4. Le porte o le chiusure di cui ai commi precedenti possono essere
omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma e` limitato per
tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche da reti o da traforati
metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purche` queste
difese non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti piu` di 4 centimetri dalla
soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilita`
del carico.
5. Per i montacarichi per il trasporto di sole cose e` sufficiente
che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoruscita
o la sporgenza del carico.
ART.201
ASCENSORI E MONTACARICHI - SPAZI LIBERI FONDO E SOMMITA` DEL VANO
1. Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera mq 0,25 di sezione
deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano
stesso e la parte piu` sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere
predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di
tale limite.
2. Uno spazio libero minimo pure dellaltezza di cm. 50, deve
essere garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo piu` alto
livello di corsa.
ART.202
ASCENSORI E MONTACARICHI - POSIZIONE DEI COMANDI
1. I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti
allesterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da
persona che si trovi in cabina.
ART.203
ASCENSORI E MONTACARICHI - APPARECCHI PARACADUTE
1. Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i
montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico
e scarico, nonche` i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico purche` di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa
a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere
provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di
rottura delle funi o delle catene di sospensione.
2. Per montacarichi con cabina non accessibile lapparecchio
paracadute non e` richiesto quando, in relazione alle condizioni dellimpianto,
leventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
ART.204
ASCENSORI E MONTACARICHI - ARRESTI AUTOMATICI DI FINE CORSA
1. Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono
essere provvisti di un dispositivo per larresto automatico dellapparato motore
o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.
ART.205
ASCENSORI E MONTACARICHI - DIVIETO DI DISCESA LIBERA
1. Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve
avvenire a motore inserito.
ART.206
ASCENSORI E MONTACARICHI A GRAVITA`
1. Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravita` accessibili ai piani devono essere
munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.
ART.207
ASCENSORI E MONTACARICHI - REGOLAZIONE DELLA VELOCITA`
1. I montacarichi azionati a mano e quelli a gravita` devono essere provvisti di un
dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa
assumere velocita` pericolosa.
ART.208
ELEVATORI E TRASPORTATORI - VANI DI CORSA
1. I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere
sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il
carico e lo scarico.
ART.209
ELEVATORI E TRASPORTATORI - DISPOSITIVI DI ARRESTO
1. Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve
essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dellapparecchio.
ART.210
ELEVATORI E TRASPORTATORI - ARRESTO PER MANCANZA DI FORZA MOTRICE
1. I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed i trasportatori a
nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti di un
dispositivo automatico per larresto dellapparecchio quando per
linterruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso
inverso al normale funzionamento.
ART.211
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA
DEL LAVORO - ELEVATORI E TRASPORTATORI - TRASPORTATORI A COCLEA
1. I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro
aperture di carico e scarico devono essere efficacemente protette.
ART.212
ELEVATORI, TRASPORTATORI - APERTURE CARICO E SCARICO TRASPORTATORI
1. Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere
protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in
moto.
ART.213
ELEVATORI E TRASPORTATORI - PERCORSO DEI PIANI INCLINATI
1. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da
parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per
lintroduzione del carico, purche` il ciglio superiore di inizio del piano inclinato
si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono
essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di
difese frontali terminali per evitare la caduta del carico.
ART.214
ELEVATORI E TRASPORTATORI - SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI
1. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso
inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore
possono costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di
sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.
ART.215
TRASPORTO MECCANICO - VELOCITA` E PERCOSO
1. La velocità` dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le
caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità` di arresto del
mezzo.
2. Il percorso nellinterno delle aziende deve essere
predisposto al fine di ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei
veicoli, allo spazio disponibile ed allubicazione delle altre vie di transito e loro
attraversamenti.
3. Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di
blocco.
ART.216
TRASPORTO MECCANICO - DIFESE TERMINALI DEI BINARI Al termine delle
linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti
mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o
fuoruscite dei veicoli.
ART.217
TRASPORTO MECCANICO - ATTACCO E DISTACCO DEI MEZZI DI TRASPORTO
1. I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in
modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco
e da garantire la stabilita` del collegamento.
2. E` vietato procedere, durante il moto, allattacco e al
distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che
rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
ART.218
TRASPORTO MECCANICO - BLOCCO DEI MOTORI ELETTRICI
1. I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia
dellinterruttore principale asportabile o bloccabile, oppure agli apparati di
comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
2. I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare o bloccare la maniglia dellinterruttore o chiudere a chiave la cabina.
ART.219
TRASPORTO MECCANICO - DIFESE DEI PIANI INCLINATI
1. I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, allinizio del percorso in
pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la
fuga di vagonetti o di convogli liberi.
2. Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso
del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte
nicchie di rifugio per il personale.
3. Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati
durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari,
passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza
pericolo.
ART.220
TRASPORTO MECCANICO
1. I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare
il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli
organi di trazione, quando cio` sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza
del percorso, alla velocita` di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto e
comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
2. Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarita`
dellimpianto del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al
primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un
coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto: in tal caso e` vietato luso dei
piani inclinati per il trasporto delle persone.
3. In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
ART.221
TRASPORTO MECCANICO - COMBUSTIBILI SUI MEZZI DI TRASPORTO
1. I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati
allazionarnento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro
le sorgenti di calore e contro gli urti.
ART.222
TRASPORTO MECCANICO - MANIGLIE PER MEZZI DI TRASPORTO MECCANICI
1. I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi
direttamente dai lavoratori devono essere provvisti di adatti elementi di presa che
rendano la manovra sicura.
ART.223
TRASPORTO MECCANICO - SCARICO MEDIANTE RIBALTAMENTO DEI VEICOLI
1. I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere
provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di
eseguire la manovra in modo sicuro.
ART.224
TRASPORTO MECCANICO - BARRIERE, SEGNALAZIONI NELLE VIE DI TRANSITO
1. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente
in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare
investimenti e, quando cio` non sia possibile, adeguate segnalazioni.
ART.225
TRASPORTO MECCANICO - ILLUMINAZIONE DEI SEGNALI
1. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il
traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente
illuminati durante il servizio notturno.
ART.226
RIPARAZIONI E MANUTENZIONE
1. Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso o per guasti
intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di
transito.
ART.227
TRASPORTO MECCANICO
1. Durante lesecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito
su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non e` sospeso o la linea non e`
sbarrata, una o piu` persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai
lavoratori lavvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
ART.228
TRASPORTO MECCANICO - CAUTELE PER SPOSTAMENTI NON CONTROLLABILI
1. Quando uno o piu` veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non puo`,
direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il
percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda
alle necessarie segnalazioni per assicurare lincolumita` delle persone.
ART.229
TRASPORTO MECCANICO - TELEFERICHE
1. E` vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di
funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di
ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure
precauzionali, quali luso di cintura di sicurezza, ladozione di attacchi
supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di
segnalazione.
ART.230
TRASPORTO MECCANICO - TELEFERICHE
1. Allesterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle
teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere
una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50
sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
ART.231
TRASPORTO MECCANICO - IMPIANTI FUNICOLARI A LUNGO PERCORSO
1. Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso
devono avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta la
trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.
ART.232
TRASPORTO MECCANICO Lingrassatura delle funi portanti delle
teleferiche e degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello.
ART.233
DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI DI COMANDO E DI MANOVRA
1. Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed apparecchi in
genere, come pure i relativi dispositivi accessori, devono essere disposti in modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficolta`;
c) il personale addetto possa controllare per visione diretta il
funzionamento dellimpianto o della parte di esso comandato, a meno che cio` non sia
possibile in relazione alle particolari condizioni dellimpianto, nel qual caso
devono pero` adottarsi altre misure di sicurezza.
2. Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e
portare lindicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura,
direzione della manovra, comando graduale rispetto alle varie posizioni.
ART.234
DISPOSIZIONI GENERALI - STRUMENTI INDICATORI
1. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello
devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente
visibili al personale addetto allimpianto o allapparecchio.
ART.235
DISPOSIZIONI GENERALI - APERTURE DI ENTRATA DEI RECIPIENTI
1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui
debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per
altri motivi dipendenti dallesercizio dellimpianto o dellapparecchio,
devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per
40 o diametro non inferiore a cm 40.
ART.236
DISPOSIZIONI GENERALI - GAS E VAPORI TOSSICI ED ASFISSIANTI
1. Prima di disporre lentrata di lavoratori nei luoghi di cui allart. 235, chi
sopra intende ai lavori deve assicurarsi che nellinterno non esistano gas o vapori
nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti
lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
2. Colui che sopra intende deve, inoltre, provvedere a far chiudere
e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente
e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi
equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con
lindicazione del divieto di manovrarli.
3. I lavoratori che prestano la loro opera allinterno dei
luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato allesterno
presso lapertura di accesso.
4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in
modo assoluto o quando laccesso al fondo dei luoghi predetti e` disagevole, i
lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di
adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale
respirazione.
ART.237
DISPOSIZIONI GENERALI - GAS, VAPORI, POLVERI INFIAMMABILI, ECC.
1. Qualora nei luoghi di cui allart. 235 non possa escludersi la presenza anche di
gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate
nellarticolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di
incendio o di esplosione, quali la esclusione di
fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale
ferroso e di alzature con chiodi. Se necessario limpiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
ART.238
DISPOSIZIONI GENERALI - FOCOLARI E FORNI
1. Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle camere di combustione
dei forni riscaldati con carburanti liquidi, con oli o gas combustibili o con carbone
polverizzato, il lavoratore addetto alla operazione deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della
camera di combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, che in essi e
nelle loro immediate vicinanze non vi siano vapori, gas o miscele capaci di provocare
esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio nel
focolare
nella camera di combustione attorno ai bruciatori o sul pavimento
antistante;
d) usare per laccensione, una torcia o altro mezzo con una
impugnatura sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma, salvo il
caso che il bruciatore sia munito di un dispositivo di accensione.
2. Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da
altre istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamate mediante avviso
collocato in prossimita` dei posti di accensione.
ART.239
DISPOSIZIONI GENERALI - PORTE DI FORNI, STUFE E TRAMOGGE
1. Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo
che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve
essere assicurata la stabilita` della posizione di apertura.
ART.240
DISPOSIZIONI GENERALI - PARTI ESTERNE A TEMPERATURE ELEVATA
1. Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e
porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie
contenute o di quello dellambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di
materiale termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale.
2. I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono
essere
provvisti e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
ART.241
IMPIANTI, APPARECCHI SOGGETTI A PRESSIONE - RESISTENZA - IDONEITA`
1. Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni
soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o esonerati
dallapplicazione delle norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti
speciali concernenti gli impianti ed i recipienti soggetti a pressione, devono possedere i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita` alluso cui sono destinati.
ART.242
VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIETI, SILOS
1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza
inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il
liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di
altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non
e` richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal
pavimento.
2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di
impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente, le aperture
superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese
atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
3. Per le canalizzazioni nellinterno degli stabilimenti e dei
cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro
non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al primo
comma deve avere altezza non minore di un metro.
4. Il presente articolo non si applica quando le vasche, le
canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita` non superiore a metri
uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
ART.243
VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIETI, SILOS
1. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondita` di oltre 2 metri e che
non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre
la scala fissa per laccesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate
scale trasportabili, purche` provviste di ganci di trattenuta.
ART.244
SICUREZZA PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI
1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie
devono essere costruite e collocate in modo che:
a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dellimpianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
b) in caso di necessita` sia attuabile il massimo e piu` rapido
svuotamento delle loro parti.
2. Quando esistono piu` tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature
devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese,
con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante
tabella esplicativa.
ART.245
VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIETI, SILOS
1. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o
comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali
valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare lisolamento di
determinati tratti in caso di necessita`.
ART.246
SILOS CONTENENTI MATERIE INFIAMMABILI O NOCIVE
1. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o
nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati
dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di
esplosione.
ART.247
LIQUIDI E MATERIE TOSSICHE CORROSIVE E DANNOSE
1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti
pericolose, compresa lacqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:
a) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a
tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i
lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
b) di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito
o traboccamento.
2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni cui alla lettera a)
non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.
ART.248
LIQUIDI E MATERIE TOSSICHE CORROSIVE E DANNOSE
1. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive,
tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le
operazioni di riempimento e svuotamento;
c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti
a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
ART.249
CAUTELE NELLA CONSERVAZIONE DEI RECIPIENTI GIA` USATI
1. I recipienti di cui allart. 248, compresi quelli vuoti gia` usati, devono essere
conservati in posti appositi e separati, con lindicazione di pieno o vuoto se queste
condizioni non sono evidenti.
2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
materie gia` contenute, devono, subito dopo luso, essere resi innocui mediante
appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.
3. In ogni caso e` vietato usare recipienti che abbiano gia`
contenuto liquidi infiammabili, o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o
materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia
provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di
ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di
trasformazione.
ART.250
LAVORI DI SALDATURA IN CONDIZIONI DI PERICOLO
1. E` vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello od elettricamente,
nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto
lazione del calore possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie
che evaporando o gassificandosi sotto lazione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose.
2. E` altresi` vietato di eseguire le operazioni di saldatura
nellinterno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.
3. Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del
presente articolo si possono eliminare con lapertura del recipiente chiuso, con
lasportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con luso di gas
inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere
eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purche` le
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza.
ART.251
SALDATURA OSSIACETILENICA, OSSIDRICA E SIMILI
1. Nei luoghi sotterranei e` vietato installare o usare generatori e gasometri di
acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili.
ART.252
SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA, OSSIDRICA, ELETTRICA
1. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori gasometri di
acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei
casi in cui i generatori o gasometri siano protetti contro le scintille e
lirradiamento del calore o usati per lavori allesterno.
2. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere
o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di
acetilene.
ART.253
SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA, OSSIDRICA, ELETTRICA
1. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel
cannello di saldatura deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di
sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e lafflusso
dellossigeno o dellaria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di
efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di
eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
ART.254
SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA, OSSIDRICA, ELETTRICA
1. Il trasporto nellinterno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi
mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare
la stabilita` dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti pericolosi.
2. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta
accidentale.
ART.255
SALDATURA ELETTRICA E OPERAZIONI SIMILI
1. Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti
di interruttore onni polare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.
ART.256
SALDATURA ELETTRICA E OPERAZIONI SIMILI Quando la saldatura od altra
operazione simile non e` effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di
conversione, e` vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione
diretta della corrente della normale linea di distribuzione senza limpiego di un
trasformatore avente lavvolgimento secondario isolato dal primario.
ART.257
SALDATURA ELETTRICA E OPERAZIONI SIMILI
1. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nellinterno di recipienti
metallici, ferma restando losservanza delle disposizioni di cui allart. 250,
devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente
protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti
accidentali con parti in tensione.
2. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la
sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dallesterno del
recipiente.
ART.258
SALDATURA ELETTRICA E OPERAZIONI SIMILI
1. Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei metalli devono essere
osservate, per cio` che non e` contemplato specificatamente nel presente Capo, le
disposizioni del Titolo VII.
ART.259
SALDATURA O TAGLIO - MEZZI DI PROTEZIONE
1. I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere
forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso e, quando sia necessario
ai fini della sicurezza, di pedane o calzature isolanti.
2. La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere
protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste
costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
ART.260
FORNI E STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE
1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite
di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato
nei casi in cui cio`, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non
costituisca pericolo.
2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei
forni, nonche` le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con
materiali incombustibili.
ART.261
ECCESSO DI TEMPERATURA DEI POSTI DI LAVORO E MANOVRA FORNI
1. I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni, quando la temperatura
puo` raggiungere limiti tali da costituire un pericolo, devono essere protetti con mezzi
idonei contro le irradiazioni di calore.
2. Ove il processo tecnologico non lo permetta i lavoratori devono
essere provvisti di mezzi di protezione individuale.
ART.262
BOCCHE ED APERTURE FORNI
1. Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per
le loro posizioni e dimensioni, costituiscono pericolo nellinterno, devono essere
provviste di solide difese.
ART.263
SPRUZZI ED INVESTIMENTI DI MATERIALI INCANDESCENTI
1. I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che
possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono
essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
ART.264
FORNI E STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE
1. Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque
delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per
evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonche` per permettere
loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso
materiale sul pavimento.
ART.265
FORNI E STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE
1. Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni connesse con
il loro esercizio, devono essere provviste di porte apribili anche dallinterno.
ART.266
IMPIANTO PER LASPIRAZIONE DI GAS, VAPORI O POLVERI
1. Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali, in relazione al procedimento
adottato o alla natura dei materiali o prodotti in lavorazione, possono svilupparsi gas,
vapori o polveri esplosivi o nocivi, devono essere provviste di un efficace impianto o di
mezzi per laspirazione di tali gas, vapori o polveri e per il loro convogliamento in
un luogo in cui non possono costituire danno.
ART.267
REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
1. Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti,
installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali
con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da
eventuali anormalita` che si verifichino nel loro esercizio.
ART.268
DEFINIZIONE DI ALTA E BASSA TENSIONE
1. Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico e` ritenuto a bassa tensione
quando la tensione del sistema e` uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente
alternata e a 600 Volta per corrente continua.
2. Quando tali limiti sono superati, limpianto elettrico e`
ritenuto ad alta tensione.
ART.269
CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI Le
macchine e gli apparecchi elettrici devono portare lindicazione della tensione,
dellintensita` e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche
costruttive necessarie per luso.
ART.270
ISOLAMENTO TERMICO
1. In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto
verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dellimpianto.
ART.271
COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA
1. Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone
e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione,
devono essere collegate a terra.
2. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti
a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata
prossimita` di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra
per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua.
3. Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei
ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od
elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente
comma.
ART.272
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a
particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza oppure quando non
sia consigliabile in relazione alla particolarita` dellimpianto, devono adottarsi
altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.
ART.273
TAPPETI E PEDANE ISOLANTI
1. Ferma restando losservanza delle norme relative alla protezione dei conduttori
contro il contatto accidentale, allisolamento dei conduttori e ai collegamenti
elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza del personale, in
relazione a particolari caratteristiche dellimpianto o ambientali, i quadri di
distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche accessibili
devono essere provvisti di tappeti o pedane che abbiano un isolamento adeguato.
2. I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da
consentire la sicura esecuzione delle manovre e da evitare i ribaltamenti.
ART.274
LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE
1. Le norme approvate con R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per lesecuzione delle
linee elettriche aeree esterne e successive modifiche, sono estese agli impianti posti
negli stabilimenti od aziende soggette al presente decreto.
ART.275
IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD ALTA TENSIONE - PROTEZIONE
1. I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle officine e
cabine elettriche, nelle sale di prova e per le linee esterne.
2. I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresi`
ammessi in ogni altro locale, purche` siano completamente racchiusi, singolarmente od
assieme alle relative apparecchiature in cunicoli in armatura, in armadi o custodie
metalliche collegate a terra.
3. Sono altresi` ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio
sino a 1000 Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di contatto per
gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi ferroviari, purche` siano
adottate adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse
tensioni anche superiori.
ART.276
IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD ALTA TENSIONE - DIFESE
1. I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere protetti
contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non
igroscopico, o metallici collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili anche se
smontabili. Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in
tensione di almeno cm. 7 piu` cm. 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo, in ogni
caso, di cm. 15.
ART.277
CONTATTO ACCIDENTALE CON CONDUTTORI ED ELEMENTI IN TENSIONE
1. Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui allarticolo precedente devono
essere estesi, verso lalto, sino ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso il basso sino
al pavimento o sino ad una distanza da questo per cui non sia possibile, in relazione alle
condizioni dellimpianto, il contatto accidentale con i conduttori o con gli elementi
in tensione.
2. Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete
piena, le maglie o aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il passaggio
della mano.
3. Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale
dei conduttori puo` anche essere costituita da un parapetto di altezza non inferiore a m.
1,20 e formato da almeno due robusti correnti rigidi e solidamente fissati alle pasti
stabili, posto ad una distanza in senso orizzontale dai conduttori non inferiore a m. 0,60
piu` cm. 1 ogni migliaia di Volta con un minimo, in ogni caso, di m. 1.
4. Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in
vista un avviso indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra il parapetto ed
i conduttori prima di avere tolto la tensione.
ART.278
CONTATTO ACCIDENTALE CON CONDUTTORI ED ELEMENTI IN TENSIONE
1. Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione corrono al di
sopra del pavimento o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una altezza inferiore
a m. 3 piu` un centimentro ogni migliaia di Volta di tensione, si devono applicare al di
sotto di essi i ripari di cui allarticolo precedente costituiti piccola dimensione.
ART.279
CONTATTO ACCIDENTALE CON CONDUTTORI ED ELEMENTI IN TENSIONE
1. Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione dei conduttori e
degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere osservate anche nei
riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti con isolanti in genere, fatta eccezione per
quelli provvisti di armatura metallica continua collegata a terra.
ART.280
CONTATTO ACCIDENTALE CON CONDUTTORI ED ELEMENTI IN TENSIONE
1. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art. 340, sono
tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di
energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di cui agli artt. 276 a 279,
le distanze e le altezze ivi indicate potranno essere congruamente ridotte, sempreche` la
difesa del personale addetto contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi
in tensione sia comunque assicurata.
ART.281
CONDUTTORI ED ELEMENTI NUDI A BASSA TENSIONE
1. In ogni locale che non sia unofficina o cabina elettrica, i conduttori e gli
elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente alternata e a 50
Volta verso terra, se a corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento
isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, al fini della sua conservazione
ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidita` ed acidita` dellambiente,
oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorche` siano fuori della
portata di mano, ma in posizione accessibile.
2. Per le centrali telefoniche il limite della tensione della
corrente continua di cui al primo comma e` elevato a 70 Volta, purche` siano adottate
idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia evitabile per esigenze di
lavorazione, le persone devono essere convenientemente isolate.
ART.282
CONDUTTORI ED ELEMENTI IN TENSIONE - PROTEZIONE
1. I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la
loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per
causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento.
ART.283
PRESCRIZIONI SPECIALI PER I CONDUTTORI FLESSIBILI
1. I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per
lalimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un
idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche alla usura meccanica.
2. Nellimpiego degli stessi conduttori si deve avere cura che
essi non intralcino i passaggi.
ART.284
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
1. Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano
accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori,
trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate idonee misure,
quali il collegamento a terra del neutro, lapplicazione di valvole di tensione o di
altri dispositivi equivalenti.
2. Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare
contatti fra sistemi di distribuzione a diverse tensioni.
ART.285
PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI
1. I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori
automatici o simili, atti ad impedire che nelle condutture e negli apparecchi elettrici
abbiano a riscontrarsi correnti di intensita` tale da far loro assumere temperature
pericolose o eccessive.
2. Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche
dellimpianto, linterruzione automatica della corrente possa determinare
condizioni di pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di
corrente mediante altri idonei dispositivi.
ART.286
SCARICHE ATMOSFERICHE
1. Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in
quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei di protezione contro gli effetti
delle scariche atmosferiche.
ART.287
QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA
1. Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si applicano
anche ai conduttori ed elementi in tensione nei quadri di distribuzione e di manovra,
compresi quelli esistenti nella parte posteriore dei quadri stessi.
2. Puo` derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i
quadri a bassa tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in cui
essa sia ritenuta necessaria in relazione a particolari condizioni di impianto e
sempreche` siano adottate altre idonee misure e cautele.
3. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui
quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
ART.288
APPARECCHIATURE ELETTRICHE - INTERRUTTORE GENERALE
1. Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, allarrivo di
ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.
ART.289
SEZIONAMENTO DELLE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
1. Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna delle
relative derivazioni deve essere inserito un separatore.
ART.290
INTERRUTTORI ELETTRICI E SIMILI
1. Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza
arresto di posizione intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti,
senza dar luogo ad arco permanente, ne` a corto circuito o messa a terra
dellimpianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito
controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed eventualmente il neutro.
E` fatta eccezione per gli interruttori ad apertura cosiddetta "fase per fase"
al servizio degli impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;
d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in
centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto e` disposto dallultimo
comma dellart. 287, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con
le parti in tensione, quando questa e` superiore a 25 Volta verso
terra se alternata ed a 50 Volta verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la
stabilita` della posizione di apertura e chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di
distacco e di inserimento. E` fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6
Ampere.
ART.291
INTERRUTTORI ELETTRICI E SIMILI
1. Gli interruttori unipolari, sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi solo su
circuiti bipolari a bassa tensione per impianti di illuminazione installati in locali
asciutti e per potenze non superiori a 1000 Watt.
ART.292
APPARECCHIATURA ELETTRICHE - PULSANTI
1. I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono essere
costruiti ed installati in modo che non sia possibile laccidentale azionamento degli
stessi.
2. Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e
di distacco.
3. Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo
di pulsanti, deve essere provveduto allindicazione del distacco e
dellinserimento.
ART.293
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA
DEL LAVORO - SEPARATORI PER ALTA TENSIONE
1. Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la continuita`
metallica di tutti i conduttori che fanno capo alla officina o cabina, esclusi i
conduttori di terra, deve poter essere interrotta in modo evidente in corrispondenza agli
arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante luso di separatori.
2. I separatori devono inoltre essere installati per consentire la
messa fuori circuito di macchinario ed apparecchiature.
3. In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare
mediante separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da un luogo
di facile accesso. Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel
circuito, azionabili ad interruttore disinserito tali dispositivi tengono luogo del
separatore, purche` ne sia palese lavvenuta manovra.
ART.294
SEPARATORI PER ALTA TENSIONE
1. I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare
agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o comando meccanico.
2. I separatori devono essere:
a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i
coltelli non siano in tensione a separatore aperto;
b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed
aprirsi casualmente da loro stessi.
- Quando in relazione alle caratteristiche dellimpianto sia
ritenuto necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le
fasi del circuito.
ART.295
VALVOLE FUSIBILI
1. Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da soddisfare, oltre
che ai requisiti indicati nellart. 285, anche alle seguenti condizioni:
a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei
fusibili sotto
tensione senza pericolo per i lavoratori;
b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli
interruttori;
c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette,
ad eccezione del conduttore neutro.
ART.296
INTERRUTTORI AUTOMATICI
1. Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle
condizioni stabilite dagli artt. 290 e 291.
2. In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art. 290,
gli interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti limitati a singoli
conduttori.
ART.297
MACCHINE, TRASFORMATORI, SIMILI - COPERTURA PARTI NUDE IN TENSIONE
1. Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione superiore a
25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso terra se a corrente
continua, ove non abbiano le parti nude in tensione in posizione inaccessibile o non siano
protette a norma degli artt. 276 e 281 devono avere le stesse parti nude, chiuse
nellinvolucro esterno o protette mediante copertura o ripari solidamente fissati.
2. Sono esclusi dallapplicazione della presente norma i
collettori ad anelli e le relative spazzole delle macchine elettriche.
ART.298
MACCHINE, TRASFORMATORI E SIMILI - TENSIONE ELEVATA
1. Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche
in genere funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta, devono essere installati in
locali appositi od in recinti che possono essere anche a cielo aperto, muniti di porte di
accesso chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine
operatrici.
2. Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi
dove sono o possono transitare persone diverse ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a
chiave.
3. Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi
indicati nel presente articolo devono essere costruite con materiale incombustibile; puo`
tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie non annesse ad altri edifici.
ART.299
MACCHINE, TRASFORMATORI E SIMILI - TENSIONE ELEVATA
1. La segregazione in locale apposito non e` obbligatoria per i trasformatori, i reattori
ed apparecchi simili a tensione non superiore a 15.000 Volta e di potenza non superiore a
1500 Watt, utilizzati per usi speciali compresa lilluminazione mediante tubi a
catodo freddo, purche` collocati fuori della portata di mano, chiusi entro armadi o
custodie o protetti in conformita` delle disposizioni del presente Titolo.
ART.300
POZZETTO PER LA RACCOLTA DELLOLIO DEI TRASFORMATORI
1. I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantita` di olio superiore ai 500
chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, devono essere provvisti di
pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare dellolio infiammato
allesterno delle cabine o dei recinti.
ART.301
PROTEZIONE DEI CONDENSATORI
1. I condensatori di potenza superiore a 1 kW devono essere provvisti di dispositivi atti
ad eliminare la carica residua, quando il condensatore e` disinserito; tali dispositivi
non sono ricniesti quando il condensatore rimane stabilmente collegato elettricamente alla
macchina rifasata, anche dopo che il complesso e` disinserito dalla rete.
ART.302
ACCUMULATORI ELETTRICI
1. Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta
devono essere:
a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un contatto accidentale
con
elementi aventi una differenza di potenziale superiore a tale
limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
ART.303
ACCUMULATORI ELETTRICI
1. I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla
capacita` e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di
esplosione delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere ne` apparecchi elettrici o
termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dellart. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il
divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.
ART.304
ILLUMINAZIONE ELETTRICA - LIMITAZIONE DELLA TENSIONE
1. E` vietato luso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di
illuminazione a incandescenza.
2. E` tuttavia consentito luso di tensione sino a 380 Volta
per lilluminazione allesterno dei fabbricati e nelle officine elettriche.
3. Per gli impianti in serie ed a luminescenza allesterno sono
ammesse tensioni sino a 6000 Volta.
4. Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche
allinterno purche` i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e
protetti a norma dellart. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito
disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.
ART.305
LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI
1. Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere
costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza
toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilita` di contatto con le
dette parti.
ART.306
LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI
1. Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate:
a) in locali bagnati o molto umidi;
b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c) a facile portata di mano presso macchina e posti di lavoro in
genere devono, oltre che soddisfare al requisito dellarticolo precedente, avere il
portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico.
ART.307
ILLUNIMAZIONE A TUBI LUMINISCENTI O FLUORESCENTI
1. Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori,
compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento
isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano.
2. I terminali metallici nudi sotto tensione o che possono essere
messi in tensione devono essere completamente protetti mediante custodia di materiale
isolante.
ART.308
ILLUNIMAZIONE A TUBI LUMINISCENTI O FLUORESCENTI
1. Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti
a catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di
alimentazione del trasformatore.
ART.309
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
1. Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere
costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia
inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.
ART.310
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
1. Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) non sia possibile, senza luso di mezzi speciali, venire in
contatto con le parti in tensione della sede (femmina) della presa;
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione
della spina (maschio) durante linserzione e la disinserzione.
ART.311
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
1. Le derivazioni a spina per lalimentazione di macchine e di apparecchi di potenza
superiore ai 100 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore,
nonche` di valvole onnipolari, escluso il neutro, per permettere linserimento ed il
disinserimento della spina a circuito aperto.
ART.312
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
1. Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da
circuiti a bassa tensione.
2. Puo` derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che,
in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta
tensione.
ART.313
LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER LALIMENTAZIONE
1. Per i lavori allaperto, ferma restando losservanza di tutte le altre
disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, e` vietato
luso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra.
2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a
contatto od entro grandi masse metalliche, e` vietato luso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra.
3. Se lalimentazione degli utensili nelle condizioni previste
dal presente articolo e` fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore,
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve
funzionare col punto mediano dellavvolgimento secondario collegato a terra.
ART.314
MESSA A TERRA
1. Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore
elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata
ed a 50 Volta verso terra se continua, devono avere linvolucro metallico collegato a
terra. Lattacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed
alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di
collegamento.
ART.315
ISOLAMENTO
1. Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un
isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e linvolucro
metallico esterno.
ART.316
INTERRUTTORI
1. Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un
interruttore incorporato nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilita` e
sicurezza la messa in moto e larresto.
ART.317
LAMPADE
1. Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) avere limpugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b) avere le parti in tensione o che possono essere messe in tensione
in seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare ogni possibilita` di
contatto accidentale;
c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata
mediante collare esterno allimpugnatura isolante;
d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle
parti metalliche eventualmente fissate allimpugnatura
ART.318
LAMPADE
1. Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a
contatto di grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dellarticolo
precedente, devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volta verso terra ed
essere provviste di un involucro di vetro.
2. Se la corrente di alimentazione di dette lampade e` fornita
attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra di loro.
ART.319
DIVIETO DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA
1. Nellambito delle aziende e delle attivita` soggette al presente decreto sono
vietati sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia.
ART.320
ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE
1. Le linee di contatto per trazione elettrica nellambito delle aziende e delle
attivita` soggette al presente decreto, salvo disposizioni piu` restrittive delle altre
leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del
ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a) m. 5 per le linee allaperto e per quelle non protette
allinterno di edifici, salvo quanto e` disposto dalla successiva lettera b);
b) m. 3,50 per le linee nellinterno di edifici, quando le
linee siano efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a canale
o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra;
c) m. 2,50 o m. 3 nellinterno delle gallerie e negli adiacenti
piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale in
conformita` a quanto e` stabilito dalla precedente lettera b).
ART.321
SOSTEGNI SOSPENSIONE CONDUTTORI
1. I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica
devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle
parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri elementi di
collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di m. 3 dal pavimento o dal piano
del ferro nelle condizioni di impianto di cui alle lettere a) e b) dellarticolo
precedente ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello
stesso articolo.
ART.322
CONTATTO LINEE AEREE CON MEZZI DI TRASPORTO
1. Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei loro carichi con
le linee aeree elettriche di contatto, devono essere adottati appropriati provvedimenti e
cautele, quali lapplicazione di barriere, la delimitazione di attraversamenti
protetti e di banchine di transito per i mezzi ordinari.
ART.323
INTERRUZIONE CIRCUITO ALIMENTAZIONE
1. I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione
elettrica devono essere provvisti di interruttori automatici per massima corrente, atti ad
interrompere lalimentazione della linea qualora si stabilisca una intensita` di
corrente pericolosa.
ART.324
CONDUTTORI DI TERRA
1. Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti nellart. 271
e negli altri articoli del presente decreto devono essere usati conduttori di sezione
adeguata allintensita` della corrente verso terra e comunque non inferiore a 16
millimetri quadrati, se di rame ed a 50 millimetri quadrati, se di ferro o acciaio
zincato.
2. Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di
terra, in rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati purche` non inferiori alla
sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso di 5
millimetri quadrati.
ART.325
CONDUTTORI DI TERRA
1. I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il
deterioramento.
- Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al
dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri
sistemi egualmente efficienti.
ART.326
DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA
1. Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma,
dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo
da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a
20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori
e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor
resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarita` degli
impianti.
2. Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le
tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a tensione
non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di acqua, purche` facciano parte di reti estese e
lattacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni.
- Ove tale risultato non sia conseguibile, dovra` farsi ricorso ad
accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
ART.327 PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI
1. Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli artt. 324 a
326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.
2. Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la
minor lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti contro il
contatto accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati.
3. Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei
dispersori, particolari accorgimenti in relazione alle varie condizioni ambientali e di
impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima
prevista dal funzionamento degli scaricatori.
ART.328
VERIFICHE PERIODICHE
1. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e
periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accettarne lo stato
di efficienza.
2. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di
cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di
impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo
lintervallo di due anni.
ART.329
INSTALLAZIONI ELETTRICHE
1. Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto e` disposto negli artt. 330 e
331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o
infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie
esplosive.
2. Il presente articolo non si applica nei riguardi delle
installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici
di produzione, sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza.
ART.330
INSTALLAZIONI ELETTRICHE
1. Nei luogi di cui al primo comma dellarticolo precedente, quando sia necessario,
in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dellesercizio o delle
particolari condizioni dellimpianto, possono essere installati motori elettrici,
purche` questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione
siano, singolarmente e per tutto linsieme dellinstallazione di tipo
"antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore.
ART.331
INSTALLAZIONI ELETTRICHE
1. Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli
di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza
motrice di tipo "antideflagrante" o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire
laccensione dei miscugli esplosivi ed installazioni per illuminazione rispondenti
alle prescrizioni dellarticolo seguente.
ART.332
ILLUMINAZIONE ELETTRICA
1. Nei luoghi indicati negli artt. 329 e 331 lilluminazione elettrica puo` essere
effettuata solo dallesterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso
linterno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.
2. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una
conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi
indicati nellart. 331 e` ammesso limpiego di lampade protette da un robusto
involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative
connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici
devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.
3. Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali
valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo
comma dellart. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati
nellart. 331.
ART.333
INTERRUTTORE GENERALE
1. Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli
artt. 329 e 331 devono essere provviste allesterno dei locali pericolosi o prima
dellentrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.
ART.334
LAVORI SU ISTALLAZIONI ELETTRICHE
1. E` vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni
elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori
onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione di
apertura con mezzi idonei.
ART.335
SCARICHE ELETTRICHE
1. Nei luoghi contemplati dagli artt. 329 e 331, qualora vi sia la possibilita` di
scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle
pareti, dei tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni;
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di
disperdere le cariche elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di cuoio delle
trasmissioni. Essi debbono pero` essere tali da non dare luogo alla produzione di
scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di
continuita` e per tutta lestensione della rete degli elementi delle tubazioni
metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre e collegamento
elettrico a terra dellintera rete di tubazioni;
d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di
liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi
liquidi, durante le operazioni di carico e scarico e collegamento elettrico a terra di
tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.
ART.336
VERIFICHE
1. Le installazioni elettriche previste dagli artt. 330 e 332 devono essere sottoposte a
verifica almeno una volta ogni due anni.
ART.337
ESPOSIZIONE SCHEMA DELLIMPIANTO
1. Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema
dellimpianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle
apparecchiature essenziali.
ART.338
CONDUTTORI O LORO TENSIONI
1. Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi o
conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti con
particolari colorazioni, il cui significato (valore della tensione) deve essere reso
evidente mediante apposita tabella.
2. Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente
indicata in prossimita` dei conduttori.
ART.339
DIVIETO DI INGRESSO - PERICOLO
1. Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con apposita
targa lesistenza del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.
2. Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve
essere esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.
ART.340
CHIUSURA CABINE E OFFICINE
1. Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, oltre ad avere le
indicazioni di cui allarticolo precedente, devono essere tenute chiuse a chiave.
ART.341
ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA
1. Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di
illuminazione sussidiaria indipendente.
2. Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere
collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale.
ART.342
DEPOSITO MATERIALI
1. E` vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche, ove esistano
elementi dellimpianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti
allesercizio dellimpianto stesso.
ART.343
ISTRUZIONE SUI SOCCORSI
1. Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo
visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente
elettrica.
2. Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e
luoghi di lavoro in genere dove e` utilizzata corrente ad alta tensione o dove la
corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, puo` costituire pericolo.
ART.344
LAVORI SU PARTI IN TENSIONE
1. E` vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze,
quando la tensione e` superiore a 25 Volta verso terra, se alternata od a 50 Volta verso
terra, se continua.
2. Puo` derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a
1000 Volta, purche`
a) lordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato
dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire
lincolumita` dei lavoratori.
ART.345
LAVORI SU MACCHINE AD ALTA TENSIONE
1. E` vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettrici ad alta
tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma
dellarticolo precedente senza avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile
alimentazione dellimpianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con
lindicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte
dellimpianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori.
ART.346
LAVORI SU MACCHINE AD ALTA TENSIONE
1. Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono
eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei commi b) e c)
dellarticolo precedente, non sono direttamente controllabili dai lavoratori
addettivi, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto
conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate.
2. In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori
addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso
articolo.
3. La tensione non deve essere rimessa nei tratti gia` sezionati per
lesecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative
manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne
fa le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione puo` essere
applicata.
ART.347
LAVORI SU MACCHINE AD ALTA TENSIONE
1. Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori
elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche
unaltra persona.
ART.348
MANOVRE E PARTICOLARI OPERAZIONI
1. I lavoratori addetti allesercizio di installazioni elettriche o che comunque
possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine apparecchiature
elettrici, devono avere a disposizione o essere individualmente forniti di appropriati
mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata,
guanti e calzature isolanti, scale, cinture e ramponi.
ART.349
MANOVRE E PARTICOLARI OPERAZIONI
1. I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante devono essere muniti
di un isolatore intermedio, collocato in posizione tale che il lavoratore possa eseguire
le manovre senza dover afferrare il fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto
oltre lsolatore opposto allimpugnatura.
2. I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti,
ma appesi ad appositi ganci.
ART.350
MANOVRE E PARTICOLARI OPERAZIONI
1. Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno
due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole
per la sicurezza personale in relazione allubicazione, alle speciali condizioni
delle installazioni o alla particolare pericolosita` delle manovre od operazioni di
esercizio.
ART.351
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Agli effetti dellapplicazione delle norme del presente Titolo si intendono
pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a
temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti.
ART.352
AFFISSIONE NORME DI SICUREZZA
1. Nellingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione,
manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui
allarticolo precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un
estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e
regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le
disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
ART.353
ISOLAMENTO DELLE OPERAZIONI
1. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di
sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive
devono
effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro
la
propagazione dellelemento nocivo.
ART.354
SEGNALATORI DI PERICOLO
1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente
possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive
di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto
necessario, deve essere provveduto ad unadeguata ventilazione al fine di evitare
dette concentrazioni.
2. Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed
i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi
indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni
o delle condizioni pericolose. Ove cio` non sia possibile, devono essere eseguiti
frequenti controlli o misurazioni.
ART.355
INDICAZIONI PER I RECIPIENTI
Indicazioni per i recipienti.
I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi
o nocivi, devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosita del loro
contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per ciacuno di essi dalla
normativa che li disciplina.
ART.356
SCARTI E RIFIUTI
1. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive,
tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed
asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non
possano costituire pericolo.
ART.357
PAVIMENTI E PARETI
- I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla
manipolazione, allutilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una
facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano
eventualmente depositarsi.
ART.358
RISCALDAMENTI PERICOLOSI
1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di
incendio per la presenza di gas, vapori o polveri esplosivi o infiammabili, gli impianti,
le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso
dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione
di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro
e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.
3. Analoghe misure devono essere adottate nellabbigliamento
dei lavoratori.
ART.359
LUBRIFICANTI
1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con
materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non
diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche
delle materie stesse.
ART.360
RISCALDAMENTO E DIFESA RAGGI SOLARI
1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi
dicati nellart. 358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi, tali da evitare che
gli elementi generatori o trasmittenti del
calore possano raggiungere temperature capaci di accendere le
materie pericolose ivi esistenti.
2. Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre
aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei
raggi solari.
ART.361
VALVOLE DI ESPLOSIONE
1. Nei locali di cui allarticolo precedente devono essere predisposte nelle pareti o
nei solai adeguate valvole di esplosione atte a limitare gli effetti esplosivi.
2. Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre
o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso lesterno sotto
lazione di una limitata pressione.
3. In ogni caso le valvole di esplosione devono essere disposte in
modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.
ART.362
GAS PERICOLOSI
1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualita` di gas non esplosivi ne`
infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose,
le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualita` di gas devono essere
sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando
i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreche` siano
adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.
ART.363
DEPOSITI DI MATERIE PERICOLOSE
1. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla
formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e
conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli
uni dagli altri.
ART.364
DEPOSITI DI MATERIE PERICOLOSE
1. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto
se predisposti in applicazione dellart. 354, quanto se costituenti elementi degli
impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate
allesterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso
di funzionamento;
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo
complesso collegato elettricamente a terra;
c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non
possono essere causa di pericolo.
ART.365
IMPIANTI DISTINTI ASPIRAZIONE
1. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di
dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per
ogni qualita` di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i
pericoli di esplosione.
ART.366
TRASPORTO E IMPIEGO
1. Il trasporto e limpiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi
temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i
lavoratori ne vengano a diretto contatto.
2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano
lattuazione della norma di cui al comma precedente, devono essere messi a
disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformita` a quanto
stabilito nel Titolo X.
ART.367
INVESTIMENTO LIQUIDI
1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi
devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua
corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi
corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate
vicinanze, bagni o docce con acqua a temperature adeguate.
ART.368
SPANDIMENTO LIQUIDI
1. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con
stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi dacqua o
neutralizzati con materie idonee.
ART.369
MASCHERE ED APPARECCHI RESPIRATORI
1. Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e
trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonche`
nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre
emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale
un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in
caso di emergenza.
ART.370
ISOLAMENTO LOCALI
1. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nellarticolo
precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di
lavoro e di passaggio.
ART.371
PULIZIA LOCALI ED ATTREZZATURE
1. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i
prodotti indicati nellart. 369, nonche` i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed
accuratamente puliti.
ART.372
ACCESSO A LUOGHI CON PRESENZA DI MATERIE TOSSICHE
1. Le disposizioni e le precauzioni prescritte nellart. 236 devono essere osservate,
nella parte applicabile, per laccesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai
cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o
vapori tossici o asfissianti.
ART. 373
FABBRICAZIONE, MANIPOLAZIONE E IMPIEGO
1. Nella fabbricazione, manipolazione o impiego di materie o prodotti
taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere
adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto
delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo o comunque a
ridurre al minimo la pericolosita` della manipolazione.
ART. 374
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
1. Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro,
compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di
stabilita`, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle
necessita` della sicurezza del lavoro.
2. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli
utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in
relazione alle necessita` della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza
e di idoneita` ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
3. Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 e` fornito il libretto
di manutenzione occorre prevedere laggiornamento di questo libretto (*).
(*) Questo comma è stato aggiunto dallart. 36 del D.Lgv. 19
settembre 1994, n. 626.
ART.375
LAVORI
1. Per lesecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere
adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire
leffettuazione dei lavori in condizioni il piu` possibile di sicurezza.
2. I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a
macchine e ad impianti fermi.
- Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad
impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessita`
di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono essere adottate misure e
cautele supplementari atte a garantire la incolumita` sia dei lavoratori addettivi che
delle altre persone.
ART.376
ACCESSO PER LAVORI A PUNTI PERICOLOSI
1. Laccesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione al posti elevati di
edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed
agevole mediante limpiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale,
staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
ART. 377
PROTEZIONE E SOCCORSI DURGENZA
1. Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificamente previsto
in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi
personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni
effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
2. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari
requisiti di resistenza e di idoneita` nonche` essere mantenuti in buono stato di
conservazione.
ART. 378
ABBIGLIAMENTO
1. I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti
personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle
caratteristiche dellimpianto, costituiscano pericolo per la incolumita` personale.
ART.379
ABBIGLIAMENTO
1. Il datore di lavoro deve, quando si e` in presenza di lavorazioni o di operazioni o di
condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni
del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti
di protezione.
ART.380
PROTEZIONE DEI CAPELLI
1. Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti
pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono
essere provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che
racchiuda i capelli in modo completo.
ART.381
PROTEZIONE DEL CAPO
1. I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali
dallalto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di
copricapo appropriato.
2. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i
lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto lazione prolungata
dei raggi del sole.
ART.382
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
1. I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di
materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di
occhiali, visiere o schermi appropriati.
ART.383
PROTEZIONE DELLE MANI
1. Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni,
ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o
altri appropriati mezzi di protezione.
ART.384
PROTEZIONE DEI PIEDI
1. Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere
provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.
2. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
ART.385
PROTEZIONE ALTRE PARTI DEL CORPO
1. Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i
lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati,
grembiuli, pettorali, gambali o uose.
ART. 386
CINTURE DI SICUREZZA
1. I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dallalto o
entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in
condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
ART. 387
MASCHERE RESPIRATORIE
1. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri
dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al
personale.
ART. 388
DENUNCIA DI INFORTUNI
1. I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono
tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni,
comprese le lesioni di piccola entita`, loro occorsi in occasione di lavoro.
2. Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le
lesioni di piccola entita`, siano immediatamente prestati allinfortunato i soccorsi
durgenza.
ART. 389
NORME PENALI
1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 27,
73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276, primo comma, 319.
b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 11, 17, 34, 37, 52,
55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219,
224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316,
329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con larresto sino a tre mesi o con lammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme.
ART. 390
Modificato dallart. 26 del D.Lgv. 19 dicembre 1994, n. 758
In vigore dal 26.04.1995
NORME PENALI
1. I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine,
di attrezzature, di utensili, di apparecchi, in genere, nonche` gli installatori di
impianti, che non osservano le disposizioni di cui allart. 7, sono puniti con
larresto da due a quattro mesi o con lammenda da lire un milione a lire sei
milioni.
ART.391
Modificato dallart. 26 del D.Lgv. 19 dicembre 1994, n. 758
In vigore dal 26.04.1995
Contravvenzioni commesse dai preposti
I preposti sono puniti:
a) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da lire 500.000 a lire due
milioni per linosservanza delle norme di cui agli artt. 47, secondo e terzo comma,
345, 346, ultimo comma, nonche` per non avere esercitato ai sensi dellart. 4 la
dovuta vigilanza sui lavoratori per losservanza da parte di questi delle norme
indicate alla lettera a) dellarticolo seguente.
b) con larresto fino a due mesi o con lammenda da lire
trecentomila a lire un milione per linosservanza della norma di cui allart. 5,
primo comma, nonche` per non avere esercitato, ai sensi dellart. 4, la dovuta
vigilanza sui lavoratori per losservanza da parte di questi delle norme indicate
alla lettera b) dellarticolo seguente.
ART. 392
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
I lavoratori sono puniti:
a) con larresto fino ad un mese o con lammenda da lire
trecentomila a lire un milionecinquecentomila per linosservanza delle norme di cui
agli artt. 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47, primo comma, 218, secondo comma,
238, 334 e 346, primo e secondo comma.
b) con larresto fino a quindici giorni o con lammenda da
lire duecentomila a lire ottocentomila per linosservanza delle norme di cui agli
artt. 6, lettere a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47, ultimo comma, 217,
ultimo comma e 338 primo comma.
ART. 393
Costituzione della commissione
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e`
istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
ligiene del lavoro. Essa e` presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui
delegato, ed e` composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in
medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dellIstituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dellIstituto superiore di sanita`;
d)(1) il direttore generale competente del Ministero della sanita
ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli
affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f) (1) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio
nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto
italiano di medicina sociale;
g)(1) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) (1) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dellartigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti dazienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di
presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5, e
successive modificazioni (1).
2. Per ogni rappresentante effettivo e` designato un membro supplente.
3. Allinizio di ogni mandato la commissione puo` istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione puo` chiamare a far parte dei comitati di cui al
comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, delluniversita` e degli enti di ricerca, in relazione alle materie
trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari
sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.
(1) Il comma 1 e stato modificato
dallart.13 del D.Lgv. 19 marzo 1996, n.242.
ART. 394
Compiti della commissione
1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonche` per il coordinamento degli
organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle
misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica
relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dallart.
48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dallart. 8
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformita` alle vigenti
norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi
di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro nellesercizio della vigilanza, sulle attivita`
comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dellart. 43, comma
1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita` di cui
allart. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o del Ministero della sanita` o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e` resa
pubblica ed e` trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni.
3. La commissione, per lespletamento dei suoi compiti, puo`
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.
ART.395
Soppresso dallart. 26 del D.L.V. 19 settembre 1994, n. 626
In vigore dal 01.01.1956 al 26.11.94
DEROGHE DI CARATTERE GENERALE
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da
stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui allart. 393, per gli edifici locali,
macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data
dellentrata in vigore del decreto medesimo, relativamente alle attivita` produttive
ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri
motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza.
Il predetto Ministro col decreto, col quale stabilisce la durata
della suddetta deroga, determina le attivita` produttive ed i settori industriali per i
quali si appplica la deroga medesima e riconosce lidoneita` delle misure di
sicurezza necessarie e ne prescrive ladozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresi`,
per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo lentrata in
vigore del presente decreto quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di
sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il
riconoscimento dellefficacia dei nuovi mezzi o sistemi e` effettuato con decreto del
Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui allart. 393.
ART.396
DEROGHE PARTICOLARI
Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facolta` di concedere alle
singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee per lattuazione
di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in
macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
lapplicazione delle norme stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di servizio o
per altri motivi eccezionali e sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione o
idonee dispositivi di sicurezza.
ART.397
Tolleranze
Negli edifici ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti
gia` installati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti
piccoli spostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal decreto
stesso, che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili
con la sicurezza.
ART.398
ATTRIBUZIONI DEI COMPITI
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facolta`, con proprio decreto,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui allart. 393, di affidare le
verifiche e i controlli prescritti per laccertamento dello stato di sicurezza degli
impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli artt. 25,
40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del presente decreto allIspettorato del lavoro o
allEnte nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione alla natura
particolare delle verifiche e dei controlli stessi.
Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il
Ministro ha facolta`, sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di
disporre, con proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da
personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.
I decreti indicati ai commi precedenti fisseranno altresi` le
modalita` per lesercizio delle verifiche e dei controlli.
ART.399
DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI
Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo
debbono essere redatti verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le
verifiche o i controlli sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli Ispettori del lavoro.
ART.400
DETERMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli artt. 329
e 331 del presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui allart. 393.
ART.401
VIGILANZA
La vigilanza sullapplicazione del presente decreto e` affidata
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dellIspettorato del lavoro.
I fogli di prescrizione dellIspettorato del lavoro devono essere tenuti sul luogo di
lavoro ed esibiti su richiesta
nelle successive visite di ispezione.
ART.402
RICORSI
Le disposizioni impartite dagli Ispettori del lavoro in materia di
prevenzione infortuni sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente e` ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di
comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero
predetto tramite lIspettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la
sospensione sia disposta dal capo dellIspettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E` altresi` ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il termine e con le modalita` di cui al secondo comma avverso le
determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai
sensi dellart. 396.
ART.403
Registro infortuni
Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro,
nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori
dipendenti, che comportino una assenza dal lavoro
superiore ai tre giorni compreso quello dellevento.
Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui
allart. 393, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale
dellinfortunato, la causa e le circostanze dellinfortunio, nonche` la data di
abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli
Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.
ART.404
Statistica degli infortuni -
LIspettorato del lavoro provvede alla rilevazione,
elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie
professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con
le modalita` stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni
e le malattie professionali verificatisi, nonche` a fornire dati sulle ore di lavoro
effettuate, sui salari corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del
fenomeno infortunistico.
ART.405
Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia
Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute
nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con
le norme del presente decreto o riguardanti settori o materie da questo non espressamente
disciplinati.
ART.406
DECORRENZA
Il presente decreto entra in vigore l1 gennaio 1956. A decorrere da tale data il
R.D. 18 giugno 1899, n. 230, e` abrogato.
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