| Legge 23 luglio 1991, n. 223 |
Legge 23 luglio 1991, n.223 (integrata
con d.l. 26.5.97/151)
Titolo I
NORME IN
MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo I
Norme in materia di integrazione salariale.
Art. 1
Norme in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale.
La disciplina in
materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione
limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso
di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda,
tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente
comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro.
La richiesta di
intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che
l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.
La durata dei
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere
superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata
non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una
particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'impresa.
Il contributo
addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura
doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è
fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di
integrazione salariale.
La durata del
programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova
erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un
periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
Il CIPI fissa, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico
di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei
casi di crisi aziendale, nonchè di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione
alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei
settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonchè i criteri per
l'applicazione dei commi 9 e 10.
I criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista
nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti
dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Se l'impresa
ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali
livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che
espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle
sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI
abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda
per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato
raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di
meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni
lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo
contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di
concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al
centocinquanta per cento del suo ammontare.
Per ciascuna unità
produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una
durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio,
indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella
prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i
periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività
produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere
superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i
casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
Per le imprese che
presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a
seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che
abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della
trasformazione medesima.
L'impresa non può
richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive
per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.
Art. 2
Procedure.
- Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione
del programma, di cui all'art. 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel
programma medesimo.
- Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'art. 1, commi 2 e
3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i
lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a
cento unità; sono approvate dal CIPI negli altri casi.
- Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è
autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi
semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione
del programma da parte dell'impresa.
- La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale
deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 20
maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed
all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di
presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto art. 7.
- L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla
base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere
previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il
pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di
integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante,
quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate
dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli
obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti
dell'INPS.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con la procedura prevista dall'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 6,
della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle
determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene
stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al
relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si
provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Art. 3
Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali.
- Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle
imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene
concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non
superiore a dodici mesi.
- Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando
sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione
salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del
commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore
a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice
delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione
dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
- Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche
tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano
essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno
facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori
eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni.
Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.
- L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione,
anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al
comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta
esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del
prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare
entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il
diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione.
- Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e
successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive
modificazioni.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo II
Norme in materia di mobilità.
Art. 4
Procedura
per la dichiarazione di mobilità.
- L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1
ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di
non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità
ai sensi del presente articolo.
- Le imprese che intendano
esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per
iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata
per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o
conferisce mandato.
- La comunicazione di cui al
comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in
parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei
profili professionali del personale eccedente nonche' del personale
abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle
eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo, del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e
dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5,
comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
Entro sette giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze
sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra
le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza
del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia
possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a
misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione
e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori
possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
La procedura di cui al comma
5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui
motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
Qualora non sia stato
raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma
5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque
esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di
mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
Raggiunto l'accordo sindacale
ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare
in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente,
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento,
dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le
quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di
cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a
quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di
determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al
presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori
ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del
codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano
state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal
presente articolo.
I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine
del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze
determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie,
nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di
informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo
siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro
che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da
parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha
determinato l'apertura delle predette procedure.
- Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n.
675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis, nonchè
il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
febbraio 1979, n. 36.
Art. 5
Criteri di
scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.
- L'individuazione dei
lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri
previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2,
ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra
loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
- Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità,
l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
- Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia
intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate
all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta
previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per
iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la
volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al
recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
l'invalidità, si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni.
- Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a
versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili,
una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al
lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del
personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
- L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione
regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le
caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle
rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di
mobilit in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui
essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.
- Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del
dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1,
e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui
all'art. 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma
che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata
di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio
del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova
applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n.
464.
Art. 6
Lista di mobilità e compiti della Commissione
regionale per l'impiego.
- L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla
base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte
dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di
schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la
preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al
trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui
agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta
dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
- La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al
comma 1 ed inoltre;
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella
lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di
riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei
lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori
interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano
l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in
mobilità.
- Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono
l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
- Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale
per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui
l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto
e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al
lavoratore ridotta del venti per cento.
- I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 7
Indennità di mobilità.
- I lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16,
comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale
che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente
la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
- Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
- L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori
dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento
dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
- L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un
periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
- I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere
un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti
possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei
commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992,
per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i
cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità
dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti
al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di
anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo
trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro
collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità
di mobilità sono comulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la
corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione
nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in
quello pubblico, nonchè le modalità per la riscossione delle somme di cui all'art. 5,
commi 4 e 6.
- Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle circoscrizioni
o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui
sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della
lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati
in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del
rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella
prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto
pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento
dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data.
La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è
dell'ottanta per cento.
- Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità
entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge
per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva
non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti
anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle società non operative della Società di
Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR)
si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non
può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
- L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione nonchè le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
- I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di
quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini
della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo
figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la
copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11
alle gestioni pensionistiche competenti.
- Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta
l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
- I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel
campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di
integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate
al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di
paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a
tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al
versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui
all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
- L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla
normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui all'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
- Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a
carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad
esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma
10, nonchè le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
- É abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e
successive modificazioni.
- In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui
al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.
Art. 8
Collocamento dei lavoratori in mobilità.
- Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica
il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.
- I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il
predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo
spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
- Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di
età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2 della legge 22
agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di
collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella
lista di mobilità.
- Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è
concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di
mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art.
7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
- Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova
applicazione quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
- Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di
lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione
nella lista.
- Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per
quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai
fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza
del trattamento.
- I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano
nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 9
Cancellazione del lavoratore dalla lista di
mobilità.
- Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai
trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in
mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo
ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b),
di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del
lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si
svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile
in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
- La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è
dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per
l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza è
dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nei
successivi dieci giorni. É data immediata comunicazione della decisione adottata
all'INPS.
- La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare
con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica
del posto di lavoro offerto.
- Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia
inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo
complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di
importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
- Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei
casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di
mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16.
- Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia
superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti
dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilità per una terza volta.
- Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività
cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso
strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.
- I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano
attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di
mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla
retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a
tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a
periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in
mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata
accreditata.
- Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di
applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo III
Norme in materia di cassa integrazione e
trattamenti di disoccupazione per i lavoratori del settore dell'edilizia.
Art. 10
Norme in materia di integrazione salariale per i
lavoratori del settore dell'edilizia.
- Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore,
connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la
realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere
necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonchè ai provvedimenti
dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al
comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna
opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori
per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio
precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per
periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto
della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle
clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da
parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale
esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni
intervenute, nonchè dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo
trattamento è erogato dalla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'art. 1 della legge 6 agosto
1975, n. 427.
- L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento
di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'art. 1176 del codice
civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai
sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti
dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di
quanto disposto dal presente articolo.
Art. 11
Norme in materia di trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.
- All'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi
secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: <<Hanno diritto al trattamento
speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data
di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o
quarantatrè contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia>>. ad
alta capacita innovativa e competitività mondiale)
I lavoratori dipendenti da imprese industriali
caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale,
capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di
investimenti, che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa
e contributiva agli effetti delle disposizioni dei primo comma, lettere a) e b),
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un
trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una
maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per
la maturazione dei requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette,
ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto
e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.
Il CIPE, su proposta dei Ministro dei lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, dei commercio e
dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive
competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma I e
determina. entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei
pensionamenti anticipati.
le imprese, singolarmente o per gruppo di
appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle
disposizioni dei presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e
riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e entità delle eccedenze strutturali di
manodopera. richiedendone l'accertamento da parte dei CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma I.
La facoltà di pensionamento anticipato di
anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle
eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
allimpresa. di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di
imprese degli accertamenti dei CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei
trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. l'impresa entro dieci giorni
dalla scadenza dei termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al
primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.Nel caso in
cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di prepensionamento anticipato sia
superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le
cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno dei mese in cui
l'impresa effettua la trasmissione.
La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese
di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua
percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.
L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a
corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun dipendente che abbia usufruito dei pensionamento anticipato di anzianità,
un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma,
con facoltà di optare per il pagamento dei contributo stesso, con addebito di interessi
nella misura dei dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari
importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
La facoltà di pensionamento anticipato di cui al
presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991
anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali dei settore siderurgico
privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale dei settore alluminio e
produzione di alluminio e di quello termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori
dipendenti dalle imprese dei settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di
costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.
La facoltà di cui al presente articolo, con le
procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile
fino al 3 1 dicembre 199 1, ai fini dei conseguimento della pensione di vecchiaia, con una
maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della
normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai
settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali
o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni
se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di
anzianità contributiva.
Art. 28.
(Riserva annua di posti presso gli uffici
pubblici)
La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma
7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici
situati nelle regioni dei Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si
applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari dei trattamento straordinario di
integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto dei
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al citato articolo ì, comma 7, sono altresì
stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva
Nei confronti dei lavoratori che, senza
giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro
di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti
risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato
l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni
dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione
dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Art. 29.
(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico
pubblico)
La facoltà di cui all'articolo 27, con le
contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31
dicembre 199 1 ai fini dei conseguimento della pensione di vecchiaia, con una
maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della
normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali dei
settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, dei
decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 18 1, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese
produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle
imprese, dei settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione,
riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma
5, dei decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità
contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto dei Ministro dei lavoro e della
previdenza sociale e dei Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di
attuazione per la ripartizione dei predetto limite numerico tra le aziende interessate.
Art. 30.
(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di
collocamento e cancellazione dalle liste)
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2 1 lavoratori
di cui al comma I possono trasferire la loro iscrizione presso ,altra circoscrizione ai
sensi dell'articolo I , comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato".
L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
è stato sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Cancellazione dalle liste). - I.
Nei confronti dei lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai
suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal
diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste".
Art. 31.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 trovano
applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a
decorrere dal I ' gennaio 1989.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1991
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