NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI, Legge 15 luglio 1966, n. 604


Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali

Articolo 1

Nel  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con  datori  di
lavoro  privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata  da
norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale,  il
licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa
ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Articolo 2

Il  datore  di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare  per
iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Il   prestatore  di  lavoro  può  chiedere,  entro  quindici  giorni   dalla
comunicazione,  i motivi che hanno determinato il recesso: in  tal  caso  il
datore  di  lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta,  comunicarli  per
iscritto.
Il  licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di  cui  ai
commi 1 e 2 è inefficace.
Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche
ai dirigenti.

Articolo 3

Il  licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da  un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di  lavoro
ovvero  da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione  del
lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Articolo 4

Il  licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa,
dell'appartenenza  ad  un  sindacato  e  dalla  partecipazione  ad  attività
sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Articolo 5

L'onere  della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato
motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Articolo 6

I1  licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60  giorni
dalla  ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto,  anche
extragiudiziale,  idoneo  a  rendere nota la volontà  del  lavoratore  anche
attraverso  l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad  impugnare
il licenziamento stesso. I1 termine di cui al comma precedente decorre dalla
comunicazione  del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei  motivi  ove
questa  non  sia  contestuale a quella del licenziamento. A conoscere  delle
controversie  derivanti dall'applicazione della presente legge è  competente
il pretore.

Articolo 7

Quando  il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste
dai  contratti  collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere,  entro
venti   giorni   dalla   comunicazione  del   licenziamento   ovvero   dalla
comunicazione  dei  motivi  ove  questa non sia  contestuale  a  quella  del
licenziamento,  il  tentativo di conciliazione presso l'Ufficio  provinciale
del  lavoro  e  della massima occupazione. Le parti possono farsi  assistere
dalle  associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali  conferiscono
mandato.  I1  relativo  verbale di conciliazione, in copia  autenticata  dal
direttore  dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima  occupazione,
acquista  forza di titolo esecutivo con decreto del pretore. I1  termine  di
cui  al  primo  comma dell'articolo precedente è sospeso  dal  giorno  della
richiesta  all'Ufficio provinciale del lavoro e della  Massima  occupazione
fino  alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del  decreto
del  pretore,  di  cui al comma precedente o, nel caso  di  fallimento,  del
tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.
In  caso  di esito negativo nel tentativo di conciliazione di cui  al  primo
comma  le  parti  possono definire consensualmente la controversia  mediante
arbitrato irrituale.

Articolo 8

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giusta  causa  o  giustificato  motivo, il  datore  di  lavoro  è  tenuto  a
riassumere  il  prestatore di lavoro entro il termine di tre  giorni  o,  in
mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo  compreso
fra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione
globale  di  fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti  occupati,  alle
dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro,
al  comportamento  e  alle condizioni delle parti. La misura  massima  della
predetta  indennità  può  essere maggiorata  fino  a  10  mensilità  per  il
prestatore  di  lavoro con anzianità superiore ai dieci anni  e  fino  a  14
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni,
se  dipendenti da datore di lavoro che occupa piú di quindici prestatori  di
lavoro .

Articolo 9

L'indennità  di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni  caso  di
risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 10

Le  norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori  di
lavoro  che  rivestano  la qualifica di impiegato e  di  operaio,  ai  sensi
dell'articolo  2095  del Codice civile e, per quelli assunti  in  prova,  si
applicano  dal  momento in cui l'assunzione diviene definitiva  e,  in  ogni
caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Articolo 11

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa
dalle disposizioni della presente legge.

Articolo 12

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali
che  contengano per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni
più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Articolo 13

Tutti  gli  atti  e  i  documenti relativi ai giudizi o  alle  procedure  di
conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di
registro e da ogni altra tassa o spesa.

Articolo 14

La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.