L. 11 maggio 1990, n. 108 (1).
Disciplina dei licenziamenti individuali.
Art. 1. Reintegrazione. - 1 (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108
(2) Sostituisce con cinque commi i commi primo e secondo dell'art. 18, L. 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 2. Riassunzione o risarcimento del danno.
- I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro
dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15
luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti
all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta
dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
- Sostituisce l'art. 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, riportata al n. L/III.
- Sostituisce l'art. 8, L. 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 3. Licenziamento discriminatorio.
- Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo
indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei
dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si
applicano anche ai dirigenti.
Art. 4. Area di non duplicazione.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non
trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La
disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di
lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
- Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, e del l'articolo 2 non si applicano nei
confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti
pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni
dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 5. Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali.
- La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere
proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le
procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410
e 411 del codice di procedura civile.
- L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di
discussione.
- Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norrna del comma 2 sospende il
giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.
- Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di
centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.
- La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura
obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.
- Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di
venti giorni può promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritta
o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio
composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune
accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista
efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice di
procedura civile.
- Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione
degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.
Art. 6. Abrogazioni.
- Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le
parole "dell'articolo 18 e".
- Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.
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