Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, commi 4 e 6;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;
Acquisito il parere della competente conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale;
1. L'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1.
La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti
di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate
dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative
ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a
uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza
del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono
i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo
46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito
dei contratti collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale
e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.".
1. L'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.
L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai
sensi degli articoli 46 e 51, ogni attivita' relativa alle relazioni sindacali,
alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione
della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN
ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza puo' essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni
dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta
dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione
necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a
cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale
della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche
e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso
ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto
annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi
agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali
e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN,
un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono
designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN e' costituito da cinque componenti
ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali,
sentita la Conferenza unificata Stato - regioni e Stato - citta', il presidente.
Degli altri componenti, uno e' designato dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei
alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura in carica quattro anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza
dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione
o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente
in servizio. La misura annua del contributo individuale e' concordata tra
l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5,
ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per
le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti
che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione
di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di
previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema
di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche',
per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa
dalla Conferenza unificata Stato - regioni e Stato - citta'.
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono
soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi
entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria
e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da cinquanta
unita' ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali
in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
posti si provvede nell'ambito delle disponibilita' di bilancio tramite
concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a
tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di venticinque
unita' di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori
ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato
giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.
Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttivita'
per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione
e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo
e' disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN puo' utilizzare,
sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione
dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di
questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo' avvalersi di esperti e collaboratori
esterni con modalita' di rapporto stabilite con i regolamenti adottati
ai sensi del comma 10.
13. In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio
presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente
decreto puo' presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine
da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo
dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel
relativo ruolo per la qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza
e con salvaguardia del trattamento economico in godimento.
14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in
posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come
modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell'importo
complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di
spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi,
per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche
istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN
ai sensi del comma 2.".
1. L'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1.
Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative,
le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato
di settore regola autonomamente le proprie modalita' di funzionamento e
di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di
indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della
procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si considerano
definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative
o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera
come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite
il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica nonche', per il sistema scolastico,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per
ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI, per gli enti locali rispettivamente
rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita'.
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti
comuni a piu' comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni
di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento
dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il
Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.".
1. L'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai
comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi
in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che,
non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene
agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica
e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole
del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari
diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo
46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere
e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro
per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 -bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal
fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti,
per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle
regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato
- regioni e con la Conferenza Stato - citta'. Gli esperti sono nominati
prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione
si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene
comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se
la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente
il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN,
sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri,
assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura
delle trattative.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente
dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo,
salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi
del comma precedente.".
1. L'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa
dalla Conferenza unificata Stato - regioni e Stato - citta' per i conttatti
collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo
46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico
del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni.
L'onere a carico del bilancio dello Stato e' determinato con apposita norma
da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva
per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto
ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata
esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio,
anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale,
ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome
e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello
Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre
amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni
ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa
dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita
non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo
45, comma 4, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero,
laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.".
1. L'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro).
- 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate
norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano
o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione
dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo
47 -bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse
spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste
dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300,
e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonche' dalla
gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali
di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai
commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante
elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN
e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47 -bis, sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni,
prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico
rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la
facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purche'
siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione
e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo'
essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento
del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie
del personale comuni a piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni
ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano
costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del
personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture
di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati
ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente decreto
legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione
e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita'
con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria
del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti
o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali
la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti
di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni
della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere
che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa,
la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale
del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione
o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni
o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti
anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli
decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la
relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo
45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,
n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.".
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' inserito il seguente articolo 47-bis:
"Art. 47-bis (Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione
collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita'
non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo
e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale
delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e'
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto
o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano
affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative
ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi
di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come
media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale,
o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti
o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni
o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in
almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa
sono disciplinati, in conformita' all'articolo 45, comma 4, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,
comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge
10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e
distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita'
ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale
e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN.
I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano
la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno
l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della
trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per
la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base
di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative
delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie
e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato
per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse
alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore
di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione
dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando
la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato
nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere
e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede
a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde
e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione
sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.".
1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo,
allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti
avvenga in coerenza con i tempi e le modalita' previste dall'accordo 23
luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto
legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, puo' essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura
dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base
dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale
data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per
il rinnovo dei contratti collettivi;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto
legislativo, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per
il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o
area, tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle
quali esse siano affiliate. Le pubbliche amministrazioni ammettono alla
contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la
rappresentativita' richiesta dalla presente disposizione per essere ammesse
alle trattative per il rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo
tale rappresentativita' minima nel comparto, contino nell'amministrazione
o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento
del totale dei dipendenti. Si utilizzano i dati relativi alle deleghe per
i contributi sindacali rilevati dal Dipartimento della funzione pubblica
per l'anno 1996 in base all'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, con riferimento alle sigle sindacali, confederali, federali
o di singola organizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Le percentuali rilevate dal Dipartimento
della funzione pubblica sono arrotondate al decimo di punto immediatamente
superiore. Decorso il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni e le confederazioni
sindacali in base all'articolo 47 -bis. Le trattative ancora pendenti a
tale data, sono proseguite dall'ARAN fino alla sottoscrizione del relativo
contratto collettivo con le organizzazioni sindacali ammesse in base alla
presente disposizione transitoria. La medesima disposizione transitoria
si applica alle trattative ancora pendenti a livello decentrato;
c) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi,
sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure
dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e
le confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera precedente
definiscono con appositi accordi le modalita' di elezione e di funzionamento
degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro
il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi,
le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette
con le procedure previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni
e le organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento
delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le disposizioni
inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono indette
nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di norma
in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni
o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo. Decorso tale termine, le elezioni sono
indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata dall'ARAN
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
47-bis, comma 1;
d) entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate ai
sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del
presente decreto legislativo, la materia dei permessi, aspettative e distacchi
sindacali e' disciplinata dall'accordo previsto dal decreto-legge 10 maggio
1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996,
n. 365, utilizzando i dati sulla rappresentativita' di cui alla lettera
b);
e) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali,
possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica,
e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di
contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base
delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga
alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata.
Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione
dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento
professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di
lavoro e la diffusione del part time, al miglioramento dell'ambiente di
lavoro e alle pari opportunita'. Possono proporre tali forme di sperimentazione
le pubbliche amministrazioni che:
2. Le sperimentazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.
3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentativa' sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentativita' delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono eliminate le parole: "le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi".
2. Il comma 5, terzo periodo, dell'articolo 73 e' sostituito dal seguente: "Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51.".
3. Nel primo periodo dell'articolo 73, comma 5, sono eliminate le parole: "18 marzo 1989, n. 106,".