Il giorno 27 del mese di maggio 1998 in Roma
tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo e Servizi
e
la Filcams-CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL
si è stipulato il seguente accordo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Art. 1 - Casi d'ammissibilità del lavoro interinale
Ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
1. adempimenti di pratiche o d'attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
2. esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse;
3. punte di più intensa attività non prevedibili, cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli istituti già definiti dal CCNL vigente;
4. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
5. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
6. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs 626/94.
Art. 2- Individuazione delle qualifiche d'esiguo contenuto professionale
Le qualifiche d'esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma quarto della legge n. 196/97 è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al VI e VII livello nonché le figure corrispondenti ai numeri 21, 23 e 24 del V livello della classificazione del personale.
Art. 3 - Percentuale di lavoratori assumibili
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'art.1 del presente accordo, non potranno superare il 15% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.
Art. 4 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Protocollo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Dichiarazione congiunta
In conformità a quanto previsto dal secondo e terzo comma della "Validità e sfera d'applicazione" del CCNL del Terziario 3 novembre 1994, le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo sono inscindibilmente collegate con tutte le altre disposizioni contenute nel presente accordo e nel CCNL Terziario.
Art. 5 - Apprendistato - limiti d'età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art.16, primo comma, della Legge 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'art.16.
Art. 6 - Apprendistato - sfera d'applicazione
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art.16, secondo comma, della Legge n. 196/97 è possibile instaurare rapporti d'apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o d'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con il limite di un impegno formativo ridotto.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto di aver adempiuto, con la presente regolamentazione, alla fase di prima applicazione della Legge 24.6.97 n. 196.
Conseguentemente esse s'impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1998 al fine di procedere alle opportune verifiche.