ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER I CCNL DEI SETTORI TESSILI E DELLABBIGLIAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DELLA L. 24 GIUGNO 1997 N. 196
Addì 11 novembre 1998 tra - le Associazioni Industriali Tessili e dellAbbigliamento federate nella Federtessile - Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento - e specificatamente:
con lassistenza della Federtessile e - la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dellAbbigliamento (F.I.L.T.A.); - la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.); - la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.) si è convenuta la presente regolamentazione del contratto di lavoro temporaneo secondo le prescrizioni della legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 1, comma 2, lettera a), comma 4, lettera a), comma 8 e art. 3, comma 4. Le parti si danno atto che lintroduzione del lavoro temporaneo nella legislazione giuslavoristica italiana, deve essere intesa come un nuovo strumento ed una nuova tipologia contrattuale che aggiunge possibilità di gestione delle flessibilità che la evoluzione delle condizioni di mercato hanno reso una funzione importante di organizzazione. Le parti concordano nel ritenere che il contratto di lavoro temporaneo risponde a queste esigenze di flessibilità per scopi che rivestono caratteristiche specifiche, distinguibili dagli altri strumenti e norme, e specificamente dalla flessibilità di orario. Lindividuazione delle causali e delle ipotesi qui di seguito specificate che danno origine al contratto di lavoro temporaneo è fatta come diretta conseguenza della previsione della norma di legge e dellAccordo interconfederale 16 aprile 1998, che lasciano alle parti, tramite la negoziazione nazionale di categoria, il compito di implementazione della normativa allo scopo di portare alla luce fattispecie che maggiormente rispondano alle caratteristiche del settore cui la disciplina si applica. Pertanto le ipotesi e causali, di carattere oggettivo e soggettivo, qui appresso concordemente evidenziate, sono da intendersi come concretizzazione dei concetti espressi; non propondendosi di alterare le regole sulla classificazione del personale, altrove disciplinate, esse non hanno altresì lo scopo di limitare i percorsi professionali né di determinare la perdita di figure professionali aziendali, e danno operatività ad uno strumento che verrà utilizzato quando si presenti la necessità. CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti ed integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato dallart. 1, comma 2, lettera a), comma 4 lettera a), comma 8 e dallart. 3, comma 4 della legge 24 giugno 1997 n. 196. Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione ed in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente, le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme della legge n. 196 del 1997.
In riferimento alle ipotesi di causali individuate, la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di prestazione di lavoro temporaneo non potrà superare per ciascun semestre la media dell8% dei lavoratori occupati dallimpresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nellimpresa. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate verranno sempre arrotondate all'unità superiore. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato - alle condizioni previste dallart. 3, comma 4 della legge 24 giugno 1997 n. 196 - nei casi in cui perdurino la causale e le necessità aziendali che hanno motivato il ricorso a tale contratto. La proroga sarà stabilita per singoli periodi, ciascuno di durata non superiore al periodo inizialmente pattuito. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui allart. 1 comma 2 lett. c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne. Lazienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà allinserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente al numero dei contratti, le cause, le lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti. Fatto salvo quanto altrimenti consentito dalle vigenti disposizioni di legge, le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dellart. 1, comma 4, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" previste dallaccordo interconfederale 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro specificamente individuate dallart. 5, Sezione seconda - Disposizioni generali - "Apprendistato, addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica e con contratto di formazione e lavoro - lett. D) - Contratti di formazione e lavoro". Qualora le mansioni da attribuirsi al lavoratore con contratto di lavoro temporaneo prevedano un inquadramento correlato al 2° livello della classificazione del CCNL tessile-abbigliamento, ma non siano esemplificate nella classificazione contrattuale, si farà riferimento analogico alle mansioni esemplificate nella classificazione di altri settori o comparti. In mancanza di tale riferimento, si procederà ad un esame congiunto tra Direzione Aziendale e R.S.U. nel corso del quale verrà illustrato il contenuto professionale delle mansioni stesse. Il contratto di lavoro temporaneo è comunque ammesso per le mansioni impiegatizie di 2° livello non esemplificate di: standisti/e, receptionist, personale di vendita impiegato nei punti di vendita aziendali. La presente normativa decorre dal 1° dicembre 1998.
Da Federtessile a Segreterie generali Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
In relazione al recente accordo sullapplicazione dellart. 1 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoro temporaneo) nella normativa dei CCNL per i settori tessili e dellabbigliamento, si manifesta la volontà che il criterio ivi adottato per il calcolo del numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, e cioè larrotondamento allunità superiore delle frazioni derivanti dallapplicazione delle percentuali, costituisca criterio di riferimento anche per tutte le altre casistiche contemplate dalla normativa per i CCNL dei settori tessili e dellabbigliamento nelle quali sia prevista lapplicazione di un calcolo percentuale sullorganico in forza. Tale criterio sarà adottato e reso operativo allorchè si presenterà loccasione di una nuova stesura della parte normativa dei CCNL per i settori tessili e dellabbigliamento.
Da Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil a Federtessile Prendiamo atto di quanto ci comunicate con Vostra del _________ relativa ai criteri di arrotondamento allunità superiore in tutti i casi di applicazione di calcolo percentuale sugli organici in forza nelle unità produttive contemplati dalla normativa per i CCNL per i settori tessili e dellabbigliamento. Siamo daccordo sulla Vostra manifestata volontà di adottare e rendere operativo tale criterio allorchè si presenterà loccasione di una nuova stesura della parte normativa dei CCNL per i settori tessili e dellabbigliamento. |