1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti
in materia occupazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Sono prorogati:
a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti
fino ad un massimo di 3.500 unita' i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto
periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998
per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella
misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti
di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del
periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di
cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per
i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
e nella misura vigente a tale data.
1-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.
1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale puo' essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.
1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti gia' previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1-quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9- septies del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e' inserito il seguente:
"4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' autorizzata
a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione
di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti
ammessi.".
2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: "requisiti" e' sostituita dalla seguente: "trattamenti";
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero
all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianita' maturata".
2-bis. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; dopo le parole: "disciplina previdenziale", sono inserite le seguenti: "e del trattamento di fine rapporto"; le parole: "comma 23" sono sostituite dalle seguenti: "commi 22 e 23"; e dopo le parole: "medesima legge", sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione".
2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.
3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.
3-bis. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari
a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente
utilizzando:
a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole;
c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni culturali e ambientali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune e la provincia di Napoli, il Governo adotta uno o piu' provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilita' allo scopo di garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello privato.
1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il numero dei lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda medesima", sono inserite le seguenti: ", anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,".
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e' sostituito dal seguente:
"3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato
di socio della cooperativa".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.
1. Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esprimera' il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con piu' di mille dipendenti, situate in unita' produttive collocate in due o piu' regioni.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di mille unita', a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilita' entro il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianita' previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.
1. Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilita', possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unita' e dalla data del licenziamento, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonche' gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri gia' lavoranti ad orario ridotto, la citata indennita' e' calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attivita'.
2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.