1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.
1. Piena ed intera esecuzione é data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale..