Legge 3 luglio 1998, n. 210
"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
1998
Art. 1.
Copertura dei posti di ruolo
1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori
associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono
disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita'
ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni
modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente
ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo
2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure
per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche'
per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi
competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi
sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati
dal rettore.
4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare
i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle
da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono
non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito
con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro
puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata
non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge
decorrono dal 1 novembre di ciascun anno.
Art. 2.
Procedure per la nomina in ruolo
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure
per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole universita' di specifici bandi
per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario,
distinti per settore scientificodisciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte
di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta'
che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientificodisciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche':
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore,
da un professore ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha
nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se
la medesima facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un
ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e
ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono
eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori
confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del
bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato,
da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio
presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori
associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario,
da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato
il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli
atenei con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione
e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
d) la possibilita' che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte
limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per
la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali
deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme
differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile,
di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le
valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica
e la discussione dei titoli scientifici; sono altresi' valutati le attivita'
didattiche e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica
competenza in campo clinico, l'attivita' svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, e' effettuata una prova didattica
per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono
altresi' valutati l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle universita'
e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in
cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attivita'
svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarita' formale
degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative
a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di
due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori
associati od ordinari. L'universita' che ha emanato il bando per la copertura
del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a
ricercatori e puo', nel caso di procedure relative a professori associati
e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita'
formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio
di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in
caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di
altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche
e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio
di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto
al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche
esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'universita', decorso
il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, puo' procedere
secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una
nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facolta' lasci decorrere
il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare
sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero,
essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla lettera g) o indire
una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo
che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarita' formale
degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facolta'
per coprire il posto;
g) la possibilita', nel caso di procedure relative a professori associati
e ordinari, per le universita' che non hanno emanato il bando per la copertura
del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo
gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i
candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi
in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientificodisciplinare,
dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f).
Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori
associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera
f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle universita'
entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di
accertamento della regolarita' formale degli atti della commissione che
li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le
relative forme di pubblicita', che comprendono comunque i giudizi motivati
espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali
giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica
e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di
cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di
un anno, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa
tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato
a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori,
di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti
del medesimo livello.
Art. 3.
Trasferimenti
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti,
assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali
predeterminati e adeguate forme di pubblicita' della procedura, nonche'
l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati
e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria,
anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri
da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
Art. 4.
Dottorato di ricerca
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici
o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata,
il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento
e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni
di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di
idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti
il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione
del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni
parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di
universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio
conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre
1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri
per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento
di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca e per attivita' di ricerca post laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione
con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del
disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare
delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del
merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni
e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma
5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti
delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione
a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare
ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione
alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per
il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli delle universita'.
Art. 5.
Norme transitorie
1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonche'
le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e non
ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno
portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione
del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario
e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di
novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre
fino a tre idonei.
Art. 6.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da
41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e
all'articolo 8, comma 3, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo
3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra
disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere
dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna universita', con l'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile
in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di
una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari,
le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di
cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.