Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Accordo interconfederale per
la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo
ex
art.11, comma 4, della legge 24.6.1997, n.196.
Addì, 16 aprile 1998, presso
il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministro On.le Prof. Tiziano
Treu, Confindustria e CGIL, CISL, UIL.
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nel comune intento di promuovere e favorire
tutte le occasioni di impiego offerte ai lavoratori ed in particolare ai
giovani, dalla vigente legislazione;
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in adesione all'invito loro rivolto, ai
sensi dell'art.11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n.196, dal Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concludere un accordo interconfederale
in mancanza delle intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi
nazionali di lavoro;
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allo scopo di assicurare la possibilità
di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo,
come definita nella citata legge n.196/1997, attraverso l'individuazione
di condizioni di agibilità tale da non pregiudicare né predeterminare
l'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni nazionali
di settore che si riconoscono nella Confindustria e in CGIL, CISL, UIL;
tutto ciò è permesso, con
il presente accordo, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria
e comunque sussidiaria alla contrattazione collettiva nazionale di categoria,
le organizzazioni in epigrafe - ferma restando la validità delle
specifiche regolamentazioni già concluse negli accordi di settore
- provvedono a definire solo gli elementi che consentano in tutti i settori
una prima applicazione della legge.
Il presente accordo decorre dal 16
aprile 1998 ed avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito
da apposita disciplina definita per ciascun settore merceologico fra le
Organizzazioni di Confindustria e di CGIL, CISL, e UIL competenti a stipulare
il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel medesimo settore.
Con le finalità ed alle condizioni
qui descritte, Confindustria e CGIL, CISL, UIL convengono:
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La premessa è parte integrante
dell'accordo.
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Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n.196, può essere concluso,
oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. B) e c) della
legge stessa, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti
fattispecie:
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punte di più intensa attività
- cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi
aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione
di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività
di altri settori;
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quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione
di un opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel
tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali
assetti produttivi aziendali;
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per l'esecuzione di particolari commesse
che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono
l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle
impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul
mercato del lavoro locale.
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I prestatori di lavoro temporaneo impiegati
per le fattispecie individuate dalle parti al punto 2 del presente accordo,
non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori
occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la
stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori
di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
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Le qualifiche di esiguo contenuto professionale
per le quali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma4, lett.a) della
legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle
non rientranti tra le "professionalità intermedie" secondo quanto
previsto dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995 sui contratti di
formazione e lavoro e dalle sue eventuali specificazioni contenute nei
ccnl.
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Ferma restando l'informazione
di cui all'art,21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, le
attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici
di cui all'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, e UIL
del 22 giugno 1995 sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
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Nel secondo livello di contrattazione,
così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto
di quanto previsto dal ccnl di riferimento, sono stabilite modalità
e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei
delle erogazioni economiche - previste dal ccnl - correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa.
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L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente
alle RSU o, in mancanza , alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni
sindacali firmatarie del ccnl, il numero dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza
e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro
i tre giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per
il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce
mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui
al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Il presente accordo viene sottoscritto
fra le parti e notificato al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
a tutti i conseguenti effetti.
CONFINDUSTRIA
CGIL-CISL-UIL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
CGIL-CISL-UIL
ACCORDO INTERCONFEDERALE CON
CONFINDUSTRIA SU UTILIZZAZIONE LAVORO TEMPORANEO
Note interpretative
Premessa
Il 16 aprile scorso, in sede ministeriale,
è stato firmato tra CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA l'accordo interconfederale
relativo all'utilizzo del lavoro temporaneo.
L'intesa risponde all'esigenza di dare
piena applicazione alla L.196/97 per le parti demandate alla contrattazione
collettiva delle imprese utilizzatrici.
La necessità dell'intervento
confederale, più volte discusso, si è reso necessario per
alcune condizioni previste dalla legislazione stessa:
-
per motivi esterni o interni alla contrattazione
sono risultate poche le stesure avvenute nella sede naturale categoriale
alle scadenze temporali previste dalla legge;
-
nella prevista funzione di facilitazione
della contrattazione, il Ministro aveva sollecitato le parti alla conclusione
del percorso contrattuale entro il mese successivo alla convocazione;
-
stava profilandosi un intervento ministeriale
con potenzialità pericolose in rapporto sia all'autonomia negoziale,
sia alle coerenze con quanto demandato dalla legge alla potestà
ministeriale;
-
l'intervento ministeriale nelle due versioni
possibili, forte o debole, avrebbe provocato effetti di difficile gestione.
Nella versione forte poteva interessare
tutte le materie della contrattazione, con la costituzione di precedenti
pericolosi nel metodo, con incertezza nella congenialità dei risultati,
con la messa in difficoltà del sindacato sul versante degli interlocutori
imprenditoriali, imprese utilizzatrici e agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.
Nella versione debole, riservata cioè
soltanto alla casistica, avrebbe posto il sindacato in una prospettiva
di gestione conflittuale, esistendo la tesi interpretativa, sostenuta non
solo dalla CONFINDUSTRIA, circa la non necessità di fissare le percentuali
di utilizzo e conseguentemente la possibilità di ricorrere da parte
delle imprese utilizzatrici al lavoro temporaneo, se non illimitatamente,
almeno nella misura pari ai lavoratori a tempo indeterminato.
Tale accordo, pur con l'esplicitazione
e l'assunzione dei precisi limiti, persegue almeno tre obbiettivi immediati:
-
l'attuazione di una modalità di
promozione dell'occupazione,
-
l'introduzione di alcune condizioni di
tutela del lavoro temporaneo,
-
l'attivazione delle strutture di rappresentanza
aziendale e dei sindacati territoriali intorno a questa forma di lavoro
nuovo.
I contenuti
L'accordo è suddiviso in tre
parti principali: la premessa, la validità transitoria, i contenuti
demandati dalla L.196/97 alla contrattazione collettiva (casistiche, percentuali
di utilizzo, qualifiche escluse, igiene e sicurezza, salario per obiettivi,
informazione preventiva alle rappresentanze sindacali).
Presenza ed ambito di applicazione
La premessa delimita chiaramente le
motivazioni, la portata e le finalità dell'accordo: la promozione
dell'impiego, il ricorso ad accordo interconfederale su invito del Ministero
del Lavoro, in assenza di contrattazione categoriale conclusiva, l'attuazione
tempestiva della normativa sul lavoro temporaneo.
Si evidenzia, inoltre l'efficacia transitoria
dell'accordo e la sua funzione sussidiaria rispetto alla contrattazione
di categoria, precisandone la cessazione della validità in rapporto
alla stipula degli accordi di settore.
Rimane inteso che il presente accordo
riguarda tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione della
CONFINDUSTRIA.
La casistica
La casistica, aggiuntiva a quella prevista
dalla legge 196/97 (qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali, sostituzione di lavoratori assenti) si limita alle attività
incrementali non assolvibili con i normali assetti produttivi o attività
che non trovino riscontro in livelli professionali interni o sul mercato
del lavoro locale.
Percentuali di utilizzo viene precisato
che:
-
inclusione nella percentuale delle casistiche
individuate dalla legge, Questa è possibile in quanto l'accordo
fa riferimento al 2 comma che include il richiamo a queste casistiche.
Per facilitare il lavoro delle categorie,
riducendo il possibile contenzioso, si ricorda che la nostra posizione
era di non comprendere nella percentuale le assenze. Si sottolinea perciò
che il terzo alinea dell'accordo (..., impiego di professionalità
e specializzazioni diverse da quelle impiegate...) richiama esplicitamente
la seconda delle classifiche di legge, che è quindi anche esplicitamente
inclusa. Viceversa per quanto attiene al tetto alternativo totale - individuato
nel numero di 5 prestatori purchè non venga superato il totale dei
contratti a tempo indeterminato - è evidente in questo caso l'inclusione
di tutte le casistiche, anche per il possibile superamento del 100% nelle
aziende da 5 dipendenti in giù;
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non superamento nella media trimestrale
dell'8% dei lavoratori occupati. Ciò significa la possibilità
per periodi inferiori o uguali al mese di poter superare il limite medio
qualora compensato da un equivalente minor ricorso nel periodo precedente
o successivo. Con l'indicazione della misura su base trimestrale va inteso
che non può essere riportata al trimestre successivo nessun differenziale
percentuale eventualmente residuo. (Non si sommano su base annua i singoli
trimestri);
-
è fissato al numero di 5 il limite
minimo dei prestatori temporanei purchè non venga superato il totale
dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Qualifiche escluse
Per l'esclusione delle qualifiche di
esiguo contenuto professionale si fa riferimento al precedente della regolamentazione
contrattuale dei contratti di formazione lavoro.
Igiene e Sicurezza
Gli organismi paritetici previsti nell'accordo
relativo all'igiene e sicurezza (Enti bilaterali, commissioni paritetiche)
sono responsabilizzati alla promozione di attività formative.
Salario per obiettivi
Sono riportati dispositivi relativi
all'acceso salario per obiettivi per i lavoratori temporanei e gli obblighi
di informazione sull'utilizzazione ai rappresentanti aziendali ed alle
associazioni sindacali.