| DECRETO 31 MAGGIO 1999
(G.U. n. 161 del 12.07.1999) "Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo"
VISTO lart. 1, comma 4, lettera f) della legge 24.6.1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavoratori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo; CONSIDERATO che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia; CONSIDERATA la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa; CONSIDERATA altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano lopportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellattività lavorativa; DECRETA
Art. 1(Campo di Applicazione) 1.Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo. Art. 2 (Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio) 1.Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose : Recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea; Manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.
Art. 3 (Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)
1.Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a : Agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni; Amianto; Cloruro di vinile monomero; 2-Naftilamina, 4-Aminodifenile, Benzidina, 4-Nitrodifenile e loro sali; radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17.3.95 n° 230.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO CLAUDIO CARON
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