DECRETO 31 MAGGIO 1999

(G.U. n. 161 del 12.07.1999)

"Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo"

 

VISTO l’art. 1, comma 4, lettera f) della legge 24.6.1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavoratori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

CONSIDERATO che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

CONSIDERATA la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

CONSIDERATA altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l’opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;

DECRETA

 

 

 

Art. 1(Campo di Applicazione)

1.Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 2 (Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)

1.Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose :

•Recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea; •Manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.

 

Art. 3 (Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)

 

1.Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a :

•Agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni; •Amianto; •Cloruro di vinile monomero; •2-Naftilamina, 4-Aminodifenile, Benzidina, 4-Nitrodifenile e loro sali; •radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17.3.95 n° 230.

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

                                                             CLAUDIO CARON