Sentenza della Sezione
Lavoro n. 6656/99
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati (
)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da (
.)
ricorrente
contro;
SUPERMERCATI (...);
intimato
e sul 2° ricorso n° 09974/97 proposto da:
SUPERMERCATI (...), in persona del legale rappresentante
pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Baullari, 4 e da ultimo
d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati Ermanno Carsara, Giuseppe Menegazzi, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 4448/97 del Tribunale di Milano
depositata il 26/04/97 r.g.n. 896/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'avvocato Gigliola Mazza Ricci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Antonio MARTONE che ha concluso, previa riunione. per il rigetto del ricorso
principale ed assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Milano il Sig. A. T. impugnava il
licenziamento intimatogli il 16 marzo 1994 dalla Supermercati (...), per la quale aveva
lavorato presso il supermercato di (
). Il ricorrente affermava l'illegittimità del
licenziamento, intimato a seguito di contestazione di ammanchi di merce che egli, quale
ricevitore, aveva l'obbligo di controllare, per non essere stato considerato che molte
persone potevano accedere al luogo dove le merci erano custodite.
La S.r.l. Supermercati (...), costituitasi, si opponeva
alla domanda.
Con sentenza del 20 maggio 1996 il Pretore, rilevato che
non risultava confermata la dichiarazione fatta dall'agente di prodotti B., relativa ad un
accordo con il T. per la sottrazione di merce, dichiarava l'illegittimità del
licenziamento e condannava la società alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento
di cinque mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento del danno.
La sentenza veniva appellata in via principale dalla
S.M.A., che deduceva la legittimità del recesso, e, in via incidentale, dal sig. T., che
lamentava la mancata condanna al pagamento delle retribuzioni fino all'effettiva
reintegrazione.
Con sentenza del 13 marzo/26 aprile 1997 il Tribunale di
Milano, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento,
qualificandolo come da giustificato motivo soggettivo e, quindi, con obbligo di
corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso; compensava le spese di entrambi
i gradi del giudizio.
Osservava il giudice di appello che il licenziamento era
stato intimato per il fatto, oggettivamente riscontrato, della difformità tra la merce B.
immessa in magazzino e la merce ricevuta. Il fatto che il signor T., quale addetto alla
ricezione della merce, non avesse quanto meno controllato la stessa, così venendo meno ai
propri doveri, era sufficiente a ritenere giustificato il licenziamento, a nulla rilevando
che non era stata confermata la dichiarazione di tale P., agente dei prodotti B., che
aveva riferito di un accordo con il T. per la sottrazione della merce in questione.
Lo stesso fatto - ammanco di merce inizialmente imputato ad
un fatto doloso poteva essere esaminato sotto il profilo colposo senza alcuna innovazione
del thema decidendum.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per
cassazione il signor A. T., formulando tre motivi di annullamento.
La Supermercati (...) resiste con controricorso e propone
ricorso incidentale condizionato, cui a sua volta resiste, con controricorso, il signor
T.. Il ricorrente ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 5
della legge 15 luglio 1966 n. 604 e degli artt. 2697, 2702 e 2730 c.c. , nonché
vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), la difesa del ricorrente lamenta che il
Tribunale di Milano, pur dando atto che erano cadute le accuse del P. che implicavano un
coinvolgimento del T. nella sottrazione di merce, ha fondato la propria decisione sulle
dichiarazioni scritte dallo stesso P., dichiarazioni che non potevano valere quale prova
piena perché erano state contestate dal T. e non erano state confermate testimonialmente
dall'interessato (che si era rifiutato, come suo diritto, di rendere la testimonianza) o
da altri testi.
Il fatto poi che l'auto accusa del P. e le accuse da questi
mosse al T. erano contenute nel contesto di un'unica dichiarazione dovrebbe comportare,
per il ricorrente, che una volta cadute le accuse contro il T. - per essere stato
archiviato dal Giudice per le indagini preliminari, con decreto in data 12.6.95, il
procedimento contro di lui, mentre il P. è stato rinviato a giudizio per il reato di
diffamazione nei confronti del T. - le dichiarazioni del P. dovevano essere ritenute
inattendibili nella loro interezza.
Aggiunge che nessun collegamento logico vi è tra l'auto
accusa del P. e il momento di sottrazione della merce, collocato dal Tribunale all'atto
della consegna della stessa.
Critica il passo della sentenza del Tribunale nel quale per
avvalorare la negligenza del T. nell'effettuare i controlli, si afferma che "il teste
C. ha indicato che il T., interpellato dopo la verifica, non aveva saputo dare indicazioni
sui colli affermando di non ricordare".
Assume che tale risposta ad una contestazione verbale, e
perciò irrituale, è priva di rilievo, potendo essere stata determinata da una
molteplicità di fattori (emotività, imbarazzo nei confronti del superiore, mancanza,
nell'immediato, di tutti gli elementi di conoscenza utili).
Lamenta che il Tribunale non ha considerato altre
circostanze che avrebbero potuto deporre a favore dell'inesistenza di qualsiasi nesso tra
l'attività di controllo del ricorrente e la sottrazione di merce.
Riporta, al riguardo, stralci delle deposizioni C. e L.
(sulla esistenza di una porta aperta che immette sul corridoio che porta al ricevimento
merci; sulla circostanza che era il P. autorizzato dalla direzione, a sistemare la merce
sul banco dopo il controllo del ricevitore; sul fatto che dal giugno 1993 vi erano
stati lavori di ampliamento e, per ottobre - novembre, vi era stato un secondo ricevitore,
con orario diverso).
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5
della lette 15 luglio 1966 n. 604 sotto altro profilo, nonché dell'art. 2729 c.c., la
difesa del ricorrente critica la decisione dei Tribunale laddove si afferma che
l'ammissione del P. di avere sottratto confezioni dalle partite di merce B. che consegnava
alla SUPERMERCATI (...) colloca il presumibile momento della sottrazione in concomitanza
con le operazioni di consegna.
Deduce che è stata omessa ogni motivazione circa il
procedimento presuntivo utilizzato.
Assume che il fatto noto era la auto accusa del P., restata
fuori dal processo, e che dalla stessa non poteva desumersi che il T. avesse omesso di
controllare la corrispondenza tra bolle e colli scaricati, all'atto del ricevimento della
merce in magazzino.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2106
c.c. e dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché vizio di motivazione, la
difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale non ha specificato se ha ritenuto oggetto
di contestazione e di valutazione giudiziale l'ammanco di oltre 120 milioni di merce
verificatosi tra il gennaio 1993 e il febbraio 1994 o l'ammanco di 250 plum cake
verificatesi il 15 febbraio. Non essendo stato chiarito il comportamento oggetto di
valutazione non sarebbe stata, di conseguenza, effettuata la verifica del requisito della
proporzionalità tra comportamento e sanzione. Sull'ammanco complessivo il Tribunale nulla
ha detto, mentre, in ordine a quello del 15 febbraio 1994, la difesa del ricorrente assume
che si tratterebbe di un comportamento insufficiente, quale prima ed unica mancanza nella
vita lavorativa del T., a giustificare il licenziamento.
Con l'accoglimento del ricorso il ricorrente chiede, ove si
dovesse decidere nel merito, la condanna all'integrale risarcimento del danno con il
pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione.
Con il ricorso incidentale condizionato la SUPERMERCATI
(...) deduce che, nel caso di cassazione della sentenza, non potrebbero essere comunque
corrisposte le mensilità richieste, perché il lavoratore aveva ammesso di avere svolto,
medio tempore, il lavoro di custode presso il Museo civico di storia naturale di
Milano.
Ricorso principale e ricorso incidentale condizionato vanno
preliminarmente riuniti.
Il ricorso principale non appare meritevole di
accoglimento.
In ordine ai primi due motivi, che si trattano
congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, osserva la Corte che le
dichiarazioni scritte rese dal signor P. agente di prodotti B., non sono state l'unico
elemento utilizzato dal Tribunale per accertare la fondatezza delle contestazioni mosse al
signor T..
Il Tribunale ha innanzitutto preso atto dell'ammanco dei
prodotti B., risultato dalle verifiche effettuate dalla società e non contestato dal
lavoratore, il quale si era limitato in primo grado (e in appello) a sostenere che le
merci mancanti potevano essere state asportate da varie persone, atteso che molti, a suo
avviso, potevano accedere al luogo dove erano custodite le merci dopo la ricezione.
Ha poi utilizzato gli scritti prodotti dalla società,
provenienti dall'agente di commercio P. prendendo atto delle ammissioni dello stesso circa
l'appropriazione di merce da consegnare al supermercato grazie ad un insufficiente
controllo dell'addetto al ricevimento merce.
Pur escludendo l'accordo criminoso, più o meno espresso,
tra il P. e il T. - accordo escluso in sede penale con l'archiviazione del procedimento a
carico del T. più che con il rinvio a giudizio del P. per diffamazione ai danni del T.,
atteso che l'esito di tale processo non risulta menzionato né nel ricorso né con la
recente memoria ex art. 378 c.p.c. - il giudice di appello ha osservato che ciò non
valeva a far ritenere infondate le ammissioni del P. circa una propria responsabilità in
ordine all'appropriazione delle merci. E l'affermazione non pecca di illogicità,
apparendo se mai illogica, sul piano astratto tipico del giudizio di legittimità, la tesi
difensiva secondo quale l'accertamento della mancanza di responsabilità penale del T.
(con il quale il P. aveva in parte tentato di condividere la sua colpa) valga a togliere
ogni valore al resto della dichiarazione, laddove l'agente ammette di avere commesso in
prima persona dei reati.
Se le dichiarazioni di colpevolezza del P. hanno per il
Tribunale un valore indiziario apprezzabile, collegate al pacifico ammanco di merce B.,
ecco che logicamente la sottrazione si colloca, per il giudice di appello, al momento
della consegna delle merci da parte del P. al supermercato.
Non vi è alcuna incongruenza in tale passaggio logico, né
è dato riscontrare una violazione o errata applicazione dell'art. 2729 c.c., che la
difesa del ricorrente tenta di collegare all'uso dell'avverbio "presumibilmente"
usato dal Tribunale per indicare il momento della sottrazione.
In ordine, poi, al terzo motivo - con il quale si assume
che il Tribunale non ha specificato se ha ritenuto oggetto di contestazione e di
valutazione giudiziale, anche ai fini del giudizio di proporzionalità, l'ammanco di oltre
120 milioni di merce accertato tra il gennaio 1993 e il febbraio 1994 oppure l'ammanco di
"210 plum cake" 	verificato il 15 febbraio 1994 - è facile rilevare che
il giudice di appello ha giudicato su quelli che erano i fatti contestati con la lettera
1.3.94 e che in tale lettera (stralci della quale sono riportati nella parte narrativa del
ricorso, a pag. 2) si faceva riferimento sia alla difformità tra la merce immessa nel
negozio in data 14.2.94 (per lire 1.195.170) sia alle discordanze, limitatamente agli
articoli del fornitore B., accertate nel corso del 1993 (per lire 98.019.000) e nei primi
due mesi del 1994 (per lire 16.322.830).
Ecco che allora il giudizio espresso dal Tribunale alle
pagine 8 e 9 della sentenza - "si tratta di un inadempimento di, rilevante gravità,
che giustifica la risoluzione del rapporto sotto il profilo del motivo soggettivo";
"si tratta, in sostanza, di una non corretta e diligente esecuzione delle peculiari
mansioni del dipendente, che costituisce per la datrice di lavoro un giustificato motivo
di licenziamento non può non riferirsi che ai fatti (e a tutti i fatti) oggetto della
contestazione, non risultando il contrario dalla decisione.
Per tutto quanto esposto il ricorso principale va
rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Si ritiene equo, in considerazione dell'alterno esito dei
due gradi di merito, compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale,
assorbito quello incidentale, e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1999.
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