Decreto del ministro del Lavoro (agosto 1999), di concerto con i ministri del Tesoro, della Sanità e della Funzione pubblica sull’individuazione delle attività particolarmente usuranti (articolo 59, comma 11 legge 449/97).

Articolo 1
1. Ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito
dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
— l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile;
— la prevalenza della mansione usurante;
— la mancanza di possibilità di prevenzione;
— la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età;
— l’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
— l’età media della pensione di invalidità;
— il profilo ergonomico;
— l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

2. Le proposte delle organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La Commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.

Articolo 2
1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
—"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
— lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
— lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
—"lavori in cassoni ad aria compressa";
—"lavori svolti dai palombari";
—"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
—"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
—"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
—"lavori di asportazione dell’amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le organizzazioni sindacali, di cui all’articolo 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall’articolo 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 3
1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 4
1. La Commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell’8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell’attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

5 agosto 1999

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LEGGE 449/97 Comma 11 Art. 59

11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

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Comma 34

34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 e alla copertura dei relativi oneri:

  1. per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;
  2. b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
  3. c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. ll predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale per la previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".