in vigore dal: 13-11-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le
disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e
sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e
categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le
pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla
legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il
reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunita'
uomodonna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi,
qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa
vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di
maternita' e paternita' e di pari opportunita' uomodonna, tenendo conto dello status del
personale militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con
il Ministro per le pari opportunita', e' istituito, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un
Comitato consultivo composto da undici membri nel quale e' assicurata una partecipazione
maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle
materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle
finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo,
coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile
nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della
difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle finanze con proprio
decreto. Il Ministro per le pari opportunita' designa i restanti quattro membri, due dei
quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra
uomo e donna.
Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della
difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva
presenza ai lavori del Comitato stesso.
Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 80
milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base diparte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli Schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il
personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme
per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti, per quanto concerne il
personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della
navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e
della navigazione, delle finanze e per le pari opportunita', definisce annualmente, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche
complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialita' e le
specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del
personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da
arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito
il Ministro per le pari opportunita' il quale acquisisce il parere della Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, su proposta del
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai
commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo
della guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di eta' previsti
dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti
stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale
militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo
della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante
reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, secondo le
modalita' di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in
quanto applicabili.
9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono
partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento
delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le modalita' e le procedure
di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto