Dl 16 giugno 2000, n. 160 (Dm
471/1999 - differimento dei termini per la bonifica dei siti inquinati)
Status: il decreto-legge è stato convertito, con modifiche,
in legge il 28 luglio 2000. (Le modifiche apportate in sede di conversione sono
evidenziate in nota).
Decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160
(Gazzetta ufficiale 17 giugno 2000 n. 140)
Differimento del termine per gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri,
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 3,
che disciplina gli interventi di bonifica ad iniziativa degli interessati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'attivazione
della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9, comma 3, del citato
decreto n. 471 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno
2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero e della sanità;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente
25 ottobre 1999, n. 471, è differito al 1° gennaio 2001 (*).
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(*) Il termine è ora differito al 31 marzo 2001.
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