| Ministero
del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'Impiego
DIV. II
"Disciplina generale del collocamento"
Roma, 26 luglio 1999
Prot.: n. 3293/06.01
Al Comitato Tecnico per la Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria
All'Ufficio del Consigliere Nazionale di Parità
Al S.E.C.I.N.
Al Servizio di Controllo Interno
Alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento Funzione Pubblica
LORO SEDI
Oggetto: La legge 17 maggio 1999, n. 144: "Misure
urgenti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali". Modifiche alla disciplina dei lavori socialmente
utili in Decreto legislativo n. 468/97.
1. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure urgenti in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), pubblicata sul supplemento ordinario n. 99/L, della Gazzetta Ufficiale n.
118 del 22 maggio 1999, ha disposto tra l'altro sia la delega al Governo per la riforma
complessiva degli ammortizzatori sociali e degli stessi lavori socialmente utili, ivi
compreso il decreto legislativo n. 468/97, sia alcuni interventi immediatamente
modificativi della normativa in materia di lavori socialmente utili, volti a porre in
essere misure idonee all'assorbimento, in forme di occupazione stabile nel mercato del
lavoro, dei soggetti impegnati in tali attività.
2. PRINCIPI DI DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA MATERIA DEGLI LSU.
Allo scopo di realizzare un sistema di strumenti per favorire
l'inserimento nel mercato del lavoro, ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi
di occupazione, il Governo è stato delegato:
- ai sensi del comma 1 ad emanare entro il 31 dicembre
1999, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o
più decreti legislativi per ridefinire gli incentivi all'occupazione all'auto-impiego e
all'auto-imprenditorialità;
- ai sensi del comma 2 ad apportare, entro il 28 febbraio
2000, le necessarie modifiche o integrazioni al testo di decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468 al fine di adeguarne la disciplina in relazione:
a) al nuovo assetto istituzionale disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.
469, che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro a norma dell'art.1 legge n. 59/97;
b) alla legislazione regionale specifica, intervenuta a seguito del decreto legislativo 1
dicembre 1997 n. 468;
c) all'obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione
stabile.
3. Ferme restando le istruzioni a suo tempo impartite da
questo Ministero con circolari 100/98 e 138/98, con particolare riferimento al sistema
degli incentivi alla ricollocazione lavorativa dei soggetti rientranti nella cosiddetta
"disciplina transitoria", di cui all'art.12 del decreto legislativo n. 468/97 e
al decreto interministeriale 21 maggio 1998, si ritiene quindi di dover fornire alcune
indicazioni, alla luce delle modifiche e integrazioni previste dalla legge n. 144/99.
4. SOGGETTI UTILIZZABILI NEI PROGETTI LSU IN QUANTO
APPARTENENTI AL REGIME TRANSITORIO.
Il comma 6 dell'art. 45 della legge n. 144/99 dispone che,
fino alla attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori
sociali, possono essere approvati o prorogati solo progetti di lavori socialmente utili,
che prevedano la esclusiva partecipazione dei soggetti destinatari della disciplina
transitoria come prevista dall'art.12 del decreto legislativo 468/97 e dal decreto
interministeriale 21 maggio 1998, oggi applicabile in virtù dell'art. 45 co.6 della legge
144/99 anche ai soggetti che possano maturare 12 mesi di permanenza in attività
progettuali di LSU nel periodo compreso tra l'1/1/98 e il 31/12/99.
A tali soggetti, si applicano pertanto le disposizioni della cosiddetta "disciplina
transitoria" anche per le modalità di assegnazione in progetti LSU di tipo a), b),
c) come individuati all'art.1 comma 2 decreto legislativo n. 468/97.
E' utile precisare che il lavoratore che accede ai benefici della disciplina transitoria
per aver maturato 12 mesi di complessiva permanenza in progetti LSU nel periodo utile
individuato (1/1/98 - 31/12/99) dovrà dichiarare, anche con una autocertificazione ai
sensi della legge n. 15/68, la sua effettiva partecipazione in progetti regolarmente
approvati per una durata tale da garantire la permanenza di complessivi 12 mesi in
progetti di LSU. Tali lavoratori verranno quindi inseriti - come avviene per i destinatari
della "disciplina transitoria" ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 -
nelle liste di mobilità, senza approvazione della lista da parte delle singole
Commissioni regionali per l'impiego e - successivamente alla attivazione dei servizi
regionali per l'impiego - i rispettivi organismi organismi regionali che ne svolgeranno le
funzioni.
Le disposizioni di cui alla "disciplina transitoria" si applicano, oltre che ai
lavoratori che percepiscono sussidio o assegno di LSU anche ai lavoratori che percepiscono
trattamenti previdenziali, quali CIGS o mobilità e che, già utilizzati in progetti di
LSU tipo a) b) c), come indicati all'art. 1 del decreto legislativo n. 468/97 possano
maturare nel periodo già indicato dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 una permanenza
di almeno 12 mesi in detti progetti LSU di tipo a) b) e c).
5. APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Le singole Commissioni regionali per l'impiego e -
successivamente alla attivazione dei servizi regionali per l'impiego - i rispettivi
organismi che ne svolgeranno le funzioni, potranno pertanto deliberare, in proroga o in
nuova approvazione, progetti di LSU, destinati esclusivamente a queste due categorie di
soggetti come individuati ai punti a) e b) del paragrafo 4 della presente circolare.
Rimane ferma la necessità di una apposita delibera della CRI competente, sia al fine di
autorizzare l'inserimento di tali lavoratori in un progetto attualmente in corso - ad
esempio con l'implementazione del numero dei lavoratori utilizzati - sia per l'avviamento
in nuove attività progettuali.
Dette delibere dovranno essere inviate, anche per posta elettronica, sia alle Direzioni
Regionali del Lavoro Settore politiche del lavoro e Settore ispezione del lavoro, che alla
scrivente Direzione Generale dell'Impiego.
I nuovi progetti di lavori socialmente utili anche ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 468/97, avranno tutti la caratteristica di progetti locali o
regionali, ferma restando la possibilità per i soggetti espressamente individuati dallo
stesso decreto legislativo n. 468/97, di sottoscrivere apposite convenzioni con il
Ministero del lavoro e P.S., ai sensi dell'art.5 comma 4.
6. ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI
In relazione alle modalità di assegnazione dei soggetti
interessati nelle diverse attività progettuali, si richiamano espressamente le istruzioni
operative fornite con circolare 100/98, che al punto 1.4 indica che i soggetti destinatari
della disciplina transitoria possono, sulla base di apposite delibere delle CRI, essere
assegnati ai progetti di lavori socialmente utili in deroga alle procedure di assegnazione
previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 468/97, nonché in deroga alle priorità
previste per gli avviamenti nei progetti aventi obiettivi di carattere straordinario di
cui all'art. 1 comma 2 lettera c) del citato decreto legislativo.
I soggetti individuati in via definitiva dall'art. 45 comma 6 legge n. 144/99, quali
destinatari della c.d. "disciplina transitoria", potranno dunque essere
immediatamente riavviati previa delibera delle rispettive CRI in attività progettuali
anche in prosecuzione di progetti attualmente in corso di espletamento, non trovando più
applicazione già nell'immediato nei loro confronti, la disciplina che prevede un
intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro
disposta dall'art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 468/97.
7. PROROGA DEI PROGETTI LSU
Oltre alle fattispecie di proroga ammissibili ai sensi del
decreto legislativo n. 468/97 (12 mesi + 6 + 6 mesi per gli LPU, di cui all'art. 1, co. 2
lett. a) decreto legislativo n. 468/97 e 6 mesi + 6 mesi per gli LSU straordinari di cui
all'art. 2 lett. c) del decreto legislativo citato), l'art. 58 comma 17 lettera b) della
legge n. 144/99 consente la proroga dei progetti di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) e c)
dello stesso decreto legislativo n. 468/97, fino all'attuazione degli obiettivi
progettuali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
La proroga dovrà essere richiesta con le procedure già individuate per la attuazione del
decreto legislativo n. 468/97, ivi compresa la delibera delle singole CRI competenti.
Per le proroghe dei progetti c.d. interregionali non ancora scaduti alla data di entrata
in vigore della legge n. 144/99, la delibera della Sottocommissione centrale per l'impiego
continua a svolgere la propria cogenza di atto deliberatorio. Per tali progetti, pertanto,
dovrà essere effettuato solo un nuovo passaggio presso le CRI interessate ai sensi della
legge n. 144/99, sulla base della delibera della Sottocommissione a suo tempo emessa, con
l'indicazione da parte dell'ente promotore del progetto delle esigenze che rendono
necessaria la proroga in questione. Naturalmente la predetta possibilità di proroga
riguarda anche i progetti approvati dalle CRI come derivazione di progetti già
interregionali, oggetto di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e gli Enti proponenti,
ai sensi del decreto legislativo n. 468/97.
Anche dette delibere dovranno essere inviate, eventualmente per posta elettronica, sia
alle Direzioni Regionali del Lavoro Settore politiche del lavoro e Settore ispezione del
lavoro, oltre che alla Direzione Generale dell'Impiego.
8. DELIBERA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO DEL 17
FEBBRAIO 1999 "CRITERI DI AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN
LSU"
Si ritiene dover richiamare l'attenzione degli Uffici e delle
CRI interessate sulla delibera della Commissione centrale per l'impiego adottata in data
17 febbraio 1999, trasmessa con circolare 32/99, sottolineando che la formazione degli
elenchi dei lavoratori socialmente utili è strumento necessario ai fini di consentire una
più agevole individuazione e ricollocazione dei soggetti interessati in realtà
produttive private, dove sono previsti l'attribuzione di benefici come dal disposto del
decreto legislativo n. 468/97 e del decreto interministeriale 21 maggio 1998.
Quanto sopra fermo restando le disposizioni di cui alla delibera della Commissione
centrale per l'impiego del 19/7/96 concernente l'avvio a selezione dell'intera platea di
lavoratori nelle P.A.
9. RISERVA OBBLIGATORIA DEL 30% PER GLI AVVIAMENTI A
SELEZIONE EX ART. 16 LEGGE 56/87
Al comma 8 dell'art. 45 della legge n. 144 del 17.5.1999, è
stabilito che ai lavoratori soggetti alla disciplina transitoria è riservata una quota
del 30% nelle assunzioni da effettuarsi mediante gli avviamenti a selezione di cui
all'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni.
In base a tale disposizione, quindi, la riserva del 30%, già fissata all'art. 12 comma 4
del decreto legislativo n. 468/97 con riferimento esclusivo all'ipotesi di assunzione da
parte degli stessi enti pubblici che avessero utilizzato i soggetti in questione, viene
estesa a tutte le Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici individuati dall'art.
16 della legge n. 56/1987, anche se non "utilizzatori" dei lavoratori c.d.
transitori.
Peraltro, nel silenzio della legge, deve ritenersi che la disciplina contenuta al comma 8
dell'art. 45 del Collegato Ordinamentale di cui alla legge n. 144/99, non sostituisca o
modifichi la normativa dettata dal comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97
già citato, ma si ponga in aggiunta a quest'ultima, come fattispecie generale
ricomprensiva della più specifica fattispecie contemplata al suddetto articolo 12 comma
4.
Laddove, quindi, l'assunzione debba essere effettuata da parte di enti pubblici che
utilizzino o abbiano già utilizzato soggetti appartenenti al regime transitorio,
nell'ambito della predetta riserva del 30% si dovrà dare, in questo caso, priorità ai
lavoratori socialmente utili già impegnati; solo successivamente ed ove residuino
ulteriori posti da ricoprire con avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge
n. 56/87, potrà procedersi all'assunzione di unità lavorative non precedentemente
utilizzate ed appartenenti al generale bacino dei lavoratori socialmente utili.
Le Amministrazioni locali e regionali devono considerare, come bacino di ricezione,
l'ambito regionali.
Al fine di procedere all'assunzione dei soggetti in questione, in applicazione di quanto
disposto dal decreto legislativo n. 468/97 ed oggi dalla legge n. 144/99, l'avviamento a
selezione dovrà essere effettuato sulla base di appositi elenchi, per la formazione dei
quali le CRI e, successivamente all'attuazione della riforma in materia di collocamento,
gli organi che ne svolgeranno le funzioni, provvederanno alla determinazione dei criteri
da seguire nel rispetto, comunque, di quelli già fissati all'art. 16 della legge n.
56/87.
All'atto della adozione della delibera da parte delle CRI o, una volta definito il
processo di decentramento alle regioni, gli organi competenti invieranno tale delibera,
anche per posta elettronica, entro 5 giorni, sia alla Direzione regionale del
lavoro settore politiche del lavoro e settore ispezione del lavoro competente per
territorio, che alla scrivente Direzione Generale per l'Impiego.
9. ASSEGNO PER LSU
L'art. 45, comma 9, della legge in oggetto, dispone
espressamente che dal primo gennaio 1999, l'assegno da corrispondere ai soggetti impegnati
in LSU ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 è fissato in Lit. 850.000
(ottocentocinquantamila lire italiane).
Detto importo di 850.000 deve naturalmente intendersi comprensivo della rivalutazione
spettante per il 1999 nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'art.8 comma 8 del decreto
legislativo n. 468/97.
10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONAMENTI ANTICIPATI
L'art. 58 comma 17 della legge n. 144/99 ha apportato alcune
modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, e precisamente:
la lettera a) dopo il comma 5 - che è finalizzato alla ricollocazione lavorativa ovvero
al raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori assoggettabili alla
cosiddetta disciplina transitoria - prevede l'inserimento di un comma 5 bis.
Tale ulteriore disposizione consente, la contemporanea fruizione sia del contributo di cui
all'art. 12 comma 5 lettera c) che del contributo di cui all'art. 12 comma 5 lettera a),
in favore di quei soggetti individuati come "transitori" dall'art. 12 decreto
legislativo n. 468/97 e dall'art. 45 comma 6 legge n. 144/99, a cui manchino meno di
cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di
vecchiaia.
In ragione di tale disposizione i soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto
di cui all'art. 2 decreto interministeriale 21 maggio 1998 (contributo pari al 50%
dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come
determinato dall'INPS e corrisposto dall'INPS), potranno beneficiare anche del contributo,
già individuato dal comma 5 lettera c) del decreto legislativo n. 468/97, nonché dal
decreto interministeriale 21 maggio 1998, per i datori lavoro che assumano con contratto a
tempo indeterminato un soggetto destinatario della disciplina transitoria. Per quanto
riguarda le procedure e i requisiti si rimanda alle indicazioni a suo tempo fornite con
circolare 100/98, ivi comprese le modalità di presentazione della relativa domanda da
parte dei soggetti interessati.
L'INPS erogherà detto contributo in un'unica soluzione, una volta verificata la
sussistenza dei diritti.
11. VIGILANZA E CONTROLLO
Si richiama l'attenzione degli enti promotori di progetti sia
di lavori socialmente utili che di lavori di pubblica utilità ad una scrupolosa
osservanza di criteri di buona gestione per tutte le attività, comunque, connesse al
progetto e finalizzate alla attuazione degli obiettivi progettuali di cui sono
responsabili, nonché ad un corretto utilizzo delle risorse sia umane che finanziarie
messe a disposizione per le finalità dei progetti così come approvati dalle delibere
CRI.
A tal fine si sottolinea che gli uffici territoriali competenti, siano essi le nuove
strutture per l'impiego a livello regionale o sub-regionale, che i servizi ispettivi
periferici di questo Ministero, potranno essere appositamente richiesti, per tutti i
chiarimenti che si rendessero necessari al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
12. ASPETTI FINANZIARI
Si precisa che, le risorse già assegnate per progetti
LSU-LPU a livello regionale con circolare 14/99, di questo Ministero, nonché quelle che
verranno assegnate per i progetti interregionali nella misura necessaria, sono da
intendersi impegnabili, ai soli fini delle attività progettuali sia di livello locale che
interregionale, per progetti di LSU che interessano esclusivamente i lavoratori
beneficiari della "disciplina transitoria", come oggi individuati ai sensi
dell'art. 45 comma 6 legge n. 144/99.
Sia le risorse per i progetti locali, che le risorse per i progetti interregionali
potranno poi concorrere, soddisfatte le esigenze proprie delle attività di LSU, nonché
verificata la effettiva disponibilità, alla realizzazione di misure di politica attiva
dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria, sulla base delle apposite
convenzioni di cui all'art. 45 comma 6 legge n. 144/99. A tale proposito, indicazioni
successive verranno fornite in merito alla stipula delle Convenzioni, in base alle singole
richieste delle regioni interessate.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Raffaele Morese |